Sentenza n. 298/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304, primo
comma, lett. a) e b), del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 9 novembre 1993 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Potenza nel procedimento penale a
carico di Varallo Antonio, iscritta al n. 9 del registro ordinanze
1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Potenza solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 304, primo comma, lett. a) e b)
del codice di procedura penale "nella parte in cui non consente
l'adozione dell'ordinanza ivi prevista anche quando si procede con
rito abbreviato".
2. - Il remittente premette che la disposizione impugnata prevede,
nei casi di impossibilità di procedere al giudizio per impedimento
dei difensori, la sospensione del termine di custodia cautelare, ma
solo - come può evincersi dalla lettera della norma - con
riferimento all'impossibilità di procedere al "dibattimento", nel
giudizio ordinario, e non anche al giudizio abbreviato, come nel caso
sottoposto al suo esame.
3. - La limitazione suddetta - a suo avviso - si risolve in una
ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni assolutamente
simili, non comprendendosi perché l'imputato debba ottenere un
trattamento differenziato, in materia di termini custodiali, a
seconda che il procedimento sia sfociato nel dibattimento ovvero,
come nel caso di specie, nel giudizio abbreviato, con la conseguenza
che nel secondo caso, astenendosi i difensori dalle udienze, il
termine di cui all'art. 303 del codice di procedura penale non può
essere sospeso.
Né la diversa disciplina potrebbe essere giustificata dalle
caratteristiche del rito abbreviato quale giudizio allo stato degli
atti, che in nessun modo incidono da un lato sull'esercizio del
diritto alla difesa e sui diritti di libertà del cittadino, e
dall'altro sulle esigenze della giurisdizione, come appaiono
bilanciati, gli uni e le altre, nell'art. 304 del codice di procedura
penale; ma, al contrario, da questo punto di vista, il rito
abbreviato non si discosterebbe dal dibattimento, rappresentando
l'uno e l'altro possibili epiloghi decisori del procedimento con pari
esigenze cautelari da un lato, ed identica necessità di tutela dei
diritti di libertà del cittadino, dall'altro.
4. - Quanto infine all'impossibilità di trattazione della causa
per l'astensione da tutte le attività di udienza proclamata dagli
avvocati e procuratori del foro locale, il giudice remittente precisa
che detta situazione processuale è assimilabile, in punto di fatto,
a quella delineata dall'art. 304, primo comma, lett. a) e b), del
codice di procedura penale, riscontrandosi in entrambi i casi
l'impossibilità di procedere al giudizio per impedimento difensivo
ovvero per mancata presentazione dei difensori, e ciò a seconda che
si consideri l'astensione dalle udienze ascrivibile alla fattispecie
di cui alla lettera a) o rispettivamente b), del citato articolo. Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Potenza solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 304, primo comma, lett. a) e b),
del codice di procedura penale "nella parte in cui non consente
l'adozione dell'ordinanza ivi prevista anche quando si procede con
rito abbreviato".
2. - La disposizione impugnata prevede, nei casi di impossibilità
di procedere al giudizio per impedimento dei difensori, la
sospensione dei termini di custodia cautelare soltanto - come può
evincersi dalla lettera della norma - con riferimento
all'impossibilità di procedere al "dibattimento" nel giudizio
ordinario, ma non anche al giudizio abbreviato.
Ciò posto, il remittente rileva che detta limitazione si risolve
in una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni
assolutamente simili, non sussistendo motivi perché all'imputato
debba applicarsi un differente trattamento, in materia di termini
custodiali, a seconda che il procedimento sia sfociato nel
dibattimento ovvero nel giudizio abbreviato, con la conseguenza che
nel secondo caso, astenendosi i difensori dalle udienze, i termini di
cui all'art. 303 del codice di procedura penale non possono essere
sospesi.
3. - In sostanza, la questione sollevata mira ad introdurre una
nuova ipotesi di sospensione dei termini di durata massima della
custodia cautelare estendendo anche al giudizio abbreviato la
disciplina prevista dall'art. 304, primo comma, per il giudizio
ordinario.
In questi termini la questione è inammissibile.
Questa Corte ha più volte affermato (v., da ultimo, sent. n. 349
del 1993) che i diritti inviolabili dell'uomo, primo tra tutti quello
alla libertà personale, sono espressione di valori fondamentali; per
tal motivo la loro limitazione (nei soli casi e modi previsti dalla
Costituzione e dalla legge) ha carattere derogatorio ad una regola
generale e presenta natura eccezionale: le norme suscettibili di
incidere su tali diritti, pertanto, non possono essere applicate per
analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo.
Nel caso in esame tali principi portano immediatamente a ravvisare
nel normale decorso dei termini di custodia cautelare la regola
generale e, invece, nella sospensione dei termini stessi, una norma
di carattere eccezionale, giacché consente di prolungare la
limitazione della libertà personale che la custodia cautelare
comporta.
4. - Proprio in relazione a siffatto carattere eccezionale, detta
norma non può essere assunta come utile termine di raffronto ai fini
del giudizio sulla corretta osservanza, da parte del legislatore, del
principio di eguaglianza. È infatti costante orientamento di questa
Corte che, in presenza di norme generali e di norme derogatorie, in
tanto può porsi una questione di legittimità costituzionale per
violazione del principio di eguaglianza, in quanto si assuma che
queste ultime, poste in relazione alle prime, siano in contrasto con
tale principio; viceversa, quando si adotti come tertium
comparationis la norma derogatrice, la funzione del giudizio di
legittimità costituzionale non può essere se non il ripristino
della disciplina generale, ingiustificatamente derogata da quella
particolare, non l'estensione ad altri casi di quest'ultima (cfr.
ord. n. 666 del 1988, ord. n. 582 del 1988, sent. n. 383 del 1992).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304, primo comma, lett. a) e b), del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte