Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice

penale in relazione all'art. 378 dello stesso codice, promosso con

ordinanza emessa il 26 settembre 1997 dal tribunale di Sassari nel

procedimento penale a carico di Daniele Uras ed altri, iscritta al n.

835 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il tribunale di Sassari, nel corso di un giudizio

penale in fase dibattimentale, ha sollevato con ordinanza del 26

settembre 1997, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice

penale, che prevede la speciale causa di non punibilità della

ritrattazione, nella parte in cui non ne estende l'applicabilità

anche al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.)

commesso mediante false o reticenti dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, mentre è

applicabile al delitto di false informazioni al pubblico ministero

(art. 371-bis cod. pen., introdotto dall'art. 11, comma 1, del d.-l.

8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356);

che il tribunale rimettente ricorda che questione simile,

sollevata assumendo a termine di raffronto la disciplina per il reato

di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), è stata dichiarata non

fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 228 del 1982,

nella quale si è osservato che la finalità della ritrattazione,

consistente nell'interesse alla giusta definizione del processo

principale, in modo da evitare decisioni giudiziali fondate su

presupposti non veri, è riferibile al reato di falsa testimonianza

ma non al reato di favoreggiamento personale consistente nelle

dichiarazioni false o reticenti rese alla polizia giudiziaria, data

la differente struttura e obiettività giuridica dei due delitti, che

in un caso (falsa testimonianza) consente e nell'altro

(favoreggiamento personale) esclude il raggiungimento dell'anzidetta

finalità attraverso una resipiscenza successiva;

che peraltro, una volta introdotta dal legislatore - con il

citato art. 11, comma 1, del d.-l. n. 306 del 1992 convertito in

legge n. 356 del 1992 - la fattispecie dell'art 371-bis cod. pen.,

che punisce le false o reticenti dichiarazioni rese al pubblico

ministero dalla persona informata sui fatti, nel corso delle indagini

preliminari, e contestualmente modificata - con il comma 5, dello

stesso art. 11 - la disposizione sostanziale ora impugnata, che

prevede la speciale causa di non punibilità della ritrattazione, in

modo da estenderne l'applicabilità alla nuova figura di delitto

contro l'amministrazione della giustizia, assume consistenza, secondo

il rimettente, il dubbio di costituzionalità della disciplina che ne

risulta;

che infatti, ad avviso del giudice a quo, per un verso

l'interesse tutelato dall'art. 371-bis cod. pen., ravvisabile

nell'esigenza di evitare che le indagini siano rallentate o

vanificate, è del tutto assimilabile a quello tutelato dal delitto

di favoreggiamento personale realizzato a mezzo di dichiarazioni non

veritiere alla polizia giudiziaria; per altro verso l'integrazione

dell'uno o dell'altro titolo di reato può dipendere da fattori

casuali, come la circostanza che le dichiarazioni siano assunte dalla

polizia giudiziaria, anche su delega del pubblico ministero, anziché

direttamente da quest'ultimo;

che, a fronte di tali elementi di omologazione, la

differenziazione di disciplina quanto alla possibilità di applicare

la disposizione di favore della ritrattazione risulta, per il

rimettente, irragionevole e lesiva del principio di parità di

trattamento di situazioni analoghe (art. 3 della Costituzione),

nonché lesiva della garanzia difensiva (art. 24 della Costituzione)

in quanto determina conseguenze processuali diversificate in presenza

di quadri probatori e investigativi identici, con lesione dei diritti

delle parti del processo diverse dall'autore del reato;

che la questione di costituzionalità sollevata è rilevante -

conclude il tribunale rimettente - perché attiene alla

utilizzabilità o meno, ai fini delle contestazioni, di un verbale di

sommarie informazioni rese da un soggetto alla polizia giudiziaria;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, ritenendo trasferibili anche alla presente questione i

rilievi contenuti nella sentenza n. 228 del 1982 di questa Corte, ha

concluso per una declaratoria di infondatezza.

Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione e come

si desume altresì dal fatto che l'organo giudiziario rimettente -

tribunale - non è quello ordinariamente competente a conoscere del

reato di favoreggiamento personale, alla stregua del criterio di

determinazione della competenza per materia secondo il limite

edittale di pena (artt. 6 e 7 cod. proc. pen.), il processo penale

nel corso del quale la questione di costituzionalità è stata

sollevata non ha per oggetto la figura di reato di favoreggiamento

personale, alla quale si richiede di estendere la possibilità di

applicazione della causa di non punibilità della ritrattazione;

che, in rapporto ai profili di incostituzionalità dedotti dal

rimettente, incentrati sull'ingiustificata diversificazione nella

disciplina sostanziale di situazioni tra loro assimilabili, si deve

osservare che la possibilità giuridica di ritrattare, che il

tribunale chiede riconoscersi in favore di chi sia imputato del reato

di favoreggiamento personale, non potrebbe evidentemente spiegare

alcun effetto sull'esito del giudizio di merito cui il rimettente

medesimo è chiamato, che non concerne quel titolo di reato né il

suo autore;

che, in rapporto all'asserita rilevanza della questione circa

l'utilizzabilità nel processo a quo di un verbale di sommarie

informazioni rese da un soggetto alla polizia giudiziaria, si deve

rilevare che non risulta dall'ordinanza, e non è neppure da questa

logicamente ricavabile, in quale modo l'esito dell'eventuale processo

penale per le dichiarazioni, in ipotesi, false sia incidente sul

regime di utilizzazione dell'atto nel processo a quo, instaurato su

imputazioni diverse da quella di favoreggiamento, una volta che il

soggetto assuma la veste di imputato di reato connesso (art. 210,

comma 1, cod. proc. pen.);

che d'altra parte qualora l'enunciata incidenza della questione

sollevata sull'utilizzazione dell'atto processuale debba intendersi

nel senso che il dichiarante non ha ancora assunto, allo stato, la

veste di imputato del reato di favoreggiamento personale, deve in

contrario osservarsi che a maggior ragione il dubbio di

costituzionalità è ininfluente sul processo principale, non potendo

per definizione porsi un problema di non punibilità in difetto

dell'esercizio dell'azione penale o dell'avvio del procedimento

penale in ordine al reato cui si chiede di rendere applicabile la

causa di non punibilità;

che, pertanto, la questione è sollevata sotto ogni profilo in

via ipotetica e, risultando priva del necessario carattere della

rilevanza rispetto al giudizio principale, deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale, in

relazione all'art. 378 dello stesso codice, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di

Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte