Corte costituzionale

Ordinanza n. 298/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1998 dal pretore

di Siena, nel procedimento penale a carico di Gentili Francesco,

iscritta al n. 667 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico d'un

imputato del reato di cui all'art. 116, comma 13, del decreto

legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

perché, essendo in possesso della sola autorizzazione provvisoria

alla guida dei veicoli di categoria B, veniva colto mentre circolava

con un motoveicolo di categoria A, unitamente a persona munita della

patente di categoria superiore, il difensore eccepiva, innanzi al

pretore di Siena, l'illegittimità costituzionale del predetto

articolo;

che il Pretore, convenendo sulla rilevanza e non manifesta

infondatezza dell'eccezione, ha sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del

citato art. 116, comma 13, là dove, ai sensi del successivo art.

122, commi 7 e 8, punisce con la mera sanzione amministrativa colui

che, avendo a fianco un istruttore munito di patente, circoli senza

l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida di uno di quei

veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B, C o D, ma

non è possibile utilizzare la patente di tipo A;

che, secondo il rimettente, alla luce della ratio decidendi posta

a fondamento della sentenza n. 3 del 1997 di questa Corte (che ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,

del codice della strada, nella parte in cui non prevede, in luogo

della sanzione penale, quella amministrativa per colui che guidi, con

patente di categoria B, C o D, un veicolo per il quale sia richiesto

il permesso di categoria A si dovrebbe pervenire a identico

trattamento per coloro che, unitamente a persona munita di patente

superiore, siano colti a circolare con motoveicoli per i quali

occorre l'autorizzazione di categoria A;

che, al contrario, l'art. 122, commi 7 e 8, dello stesso codice,

tratta come illeciti amministrativi soltanto le ipotesi di

esercitazione alla guida diverse da quelle poste in essere da un

aspirante al conseguimento della patente di categoria A;

che nella pronuncia testé indicata - conclude il rimettente - la

Corte, in linea con la sentenza n. 246 del 1995, ha rilevato

l'arbitrarietà del diverso trattamento normativo con riguardo,

rispettivamente, alle ipotesi di guida irregolare di motoveicoli

ascrivibili al permesso di categoria A, e di guida di autoveicoli per

i quali è necessaria la patente di categoria B;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza;

che ad avviso dell'Avvocatura, la quale non ha ritenuto di

motivare l'eccezione di inammissibilità, la questione sarebbe

manifestamente infondata, poiché sarebbe particolarmente pericoloso

e non equiparabile alle condotte disegnate dall'art. 122, commi 7 e

8, il comportamento di chi, pur provvisto della semplice

autorizzazione provvisoria alla circolazione con veicoli di categoria

B, si ponga alla guida di un motoveicolo senza avere né la patente

idonea né quella di categoria superiore;

che nel caso dell'art 122, comma 7, il difetto del possesso della

patente sarebbe in qualche misura compensato dalla presenza di un

accompagnatore esperto;

che identica ratio potrebbe scorgersi anche nell'ipotesi del

comma successivo, quando il guidatore non abbia il possesso

dell'autorizzazione provvisoria;

che a garantire la non particolare pericolosità della condotta

(censurata soltanto in sede amministrativa) è in entrambi i casi

l'esperienza dell'accompagnatore con le sue attitudini psico-fisiche,

richieste dall'art. 122, comma 1;

che, perciò, troverebbe giustificazione la disparità dei

trattamenti sanzionatori stabiliti dal codice della strada; né a

diverso giudizio si potrebbe pervenire anche se un terzo munito di

patente (di categoria superiore) sia presente sulla parte posteriore

del sedile del motoveicolo, non potendo la posizione

dell'accompagnatore, in tali veicoli, assicurare un intervento

tempestivo a garanzia della pubblica incolumità;

che sarebbe arbitrario equiparare l'ipotesi della guida con

patente di categoria superiore (presa in considerazione nella

sentenza n. 3 del 1997) con quella della guida di persona munita di

semplice autorizzazione provvisoria e, quindi, senza patente;

che la giurisprudenza costituzionale in tema di discrezionalità

del legislatore nella quantificazione delle sanzioni conforterebbe

ulteriormente la richiesta d'una declaratoria di manifesta

infondatezza.

Considerato che viene all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, perché se ne

assume il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in

cui, con riferimento all'art. 122, commi 7 e 8, dello stesso codice,

punisce con la sanzione penale, anziché con quella amministrativa,

colui che si ponga alla guida di un motoveicolo di categoria A, anche

se sulla parte posteriore di esso vi sia una persona, nella veste di

accompagnatore, munita della patente di guida di categoria superiore;

che l'ordinanza indica come tertium comparationis la disciplina

legislativa della guida dei veicoli con patente di tipo diverso da

quello richiesto per la circolazione regolare;

che, com'è noto, prima della pronuncia della Corte, a fronte di

un quadro di depenalizzazione della materia, pressoché completa, era

residuata un'unica figura di reato;

che dopo il monito rivolto al legislatore, contenuto nella

sentenza n. 246 del 1995, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 116, comma 13, del nuovo codice della

strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte de

qua;

che il rimettente invoca questo complessivo regime giuridico di

sanzioni amministrative, completato dalla citata decisione di questa

Corte, ma con riguardo soltanto alla ipotesi della guida di un

motoveicolo con "foglio rosa" non regolamentare, e non in riferimento

a tutti gli altri illeciti di guida con un "foglio rosa" di tipo

diverso da quello richiesto, del quale regime giuridico nulla è dato

sapere nella prospettazione del giudice rimettente;

che un accoglimento della questione non eliminerebbe del tutto la

disparità di trattamento fra le condotte di guida con "foglio rosa"

non appropriato, potendo restare escluse dall'invocato effetto più

favorevole le ipotesi di guida senza istruttore e con autorizzazione

non appropriata;

che, inoltre, a nulla rileva il fatto che sulla parte posteriore

del motoveicolo vi sia, nella veste di accompagnatore, una persona

munita della patente (fra l'altro, di categoria superiore);

che tale circostanza può avere rilevanza nei casi di

esercitazione alla guida su veicoli con più di due ruote (a

condizione, tuttavia, di rispettare le prescrizioni enucleate dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione), e non ne ha per

l'esercitazione su veicoli a due ruote che costituiscono, certamente,

la principale figura di veicoli "nei quali non può prendere posto,

oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore" (art.

122, comma 5, del codice della strada);

che, in tali casi, è previsto che le esercitazioni senza la

persona in funzione di istruttore, avvengano "in luoghi poco

frequentati" (art. 122, comma 5);

che, pertanto, vi è una strutturale diversità nella guida di

siffatti veicoli rispetto a tutti gli altri, proprio con riferimento

alla fase dell'esercitazione, la quale non consente il giudizio di

comparazione e conduce alla declaratoria di manifesta infondatezza.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 116, comma 13, del decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Siena, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:298 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte