Ordinanza n. 299/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2legge 166/1941
- art. 3d.P.R. 639/1972
- art. 28d.P.R. 639/1972
- art. 34d.P.R. 639/1972
- art. 37d.P.R. 639/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo
comma, del codice penale promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre
1990 dal Pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di
Puiatti Mario ed altro, iscritta al n. 151 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, in cui gli
imputati erano accusati di aver staccato alcuni manifesti fatti
affiggere dal Sindaco per celebrare la festività del 4 novembre, il
Pretore di Pordenone, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1990, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 664,
primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce chi
stacca, lacera o rende inservibili od illeggibili scritti o disegni
fatti affiggere dalle autorità civili od ecclesiastiche;
che a parere del giudice rimettente, poiché la norma sanziona,
al secondo comma, la medesima condotta con riguardo alle affissioni
compiute da privati "nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o
dall'autorità", l'assenza di tale specificazione al comma precedente
indurrebbe a ritenere punibile anche chi danneggi le affissioni
effettuate dall'autorità al di fuori dei luoghi e al di là dei modi
consentiti, con conseguente violazione del principio di eguaglianza;
che, in particolare, quando la pubblica Amministrazione agisca
iure privatorum, non si giustificherebbe la punibilità di chi
stacchi o laceri affissioni compiute in luoghi e in modi non
consentiti dalla legge;
che "ancor più stridente" risulterebbe il vulnus del precetto
costituzionale con riguardo alle autorità ecclesiastiche, in quanto
a queste ultime si verrebbe ad accordare una tutela privilegiata di
tutte le affissioni, in qualunque modo e luogo avvengano e non
soltanto di quelle effettuate all'esterno o all'interno degli edifici
destinati al culto;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
la inammissibilità per irrilevanza della questione concernente
l'autorità ecclesiastica e per l'infondatezza di quella riguardante
l'autorità civile;
che la difesa dello Stato osserva su quest'ultimo punto come il
Pretore rimettente muova da un presupposto erroneo in quanto la
mancata precisazione circa i luoghi consentiti di cui al primo comma
deriverebbe dalla presunzione che la pubblica Amministrazione agisca
lecitamente, con la conseguente non riferibilità alla stessa, ma ad
atti degli incaricati, di affissioni eseguite contra legem;
Considerato che la questione, così come prospettata, concerne due
distinti profili, attinenti alle affissioni rispettivamente
effettuate dall'autorità ecclesiastica e dalla pubblica
Amministrazione;
che il primo aspetto risulta assolutamente irrilevante nel
giudizio a quo, ove l'imputazione riguarda alcuni manifesti con cui
il Comune intendeva celebrare una festività civile, onde la relativa
questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
che, in secondo luogo, anche enti, amministrazioni ed autorità
pubbliche sono tenuti ex art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166,
a compiere affissioni esclusivamente in appositi spazi,
preventivamente individuati, secondo le dettagliate procedure di cui
agli artt. 3, 28, 34 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;
che, pertanto, pur in mancanza dell'inciso relativo a "modi e
luoghi consentiti", la ratio del primo comma dell'art. 664 del codice
penale è identica a quella del comma successivo, con le medesime
conseguenze in tema di esclusione della punibilità;
che, pertanto, la questione è, sotto tale profilo,
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice
penale, nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte
dalle autorità ecclesiastiche, sollevata, in relazione all'art. 3,
primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con
l'ordinanza di cui in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale, nella
parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorità
civili, sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, della
Costituzione, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte