Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 2legge 166/1941
  • art. 3d.P.R. 639/1972
  • art. 28d.P.R. 639/1972
  • art. 34d.P.R. 639/1972
  • art. 37d.P.R. 639/1972
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 664, primo

comma, del codice penale promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre

1990 dal Pretore di Pordenone nel procedimento penale a carico di

Puiatti Mario ed altro, iscritta al n. 151 del registro ordinanze

1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, in cui gli

imputati erano accusati di aver staccato alcuni manifesti fatti

affiggere dal Sindaco per celebrare la festività del 4 novembre, il

Pretore di Pordenone, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1990, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 664,

primo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce chi

stacca, lacera o rende inservibili od illeggibili scritti o disegni

fatti affiggere dalle autorità civili od ecclesiastiche;

che a parere del giudice rimettente, poiché la norma sanziona,

al secondo comma, la medesima condotta con riguardo alle affissioni

compiute da privati "nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o

dall'autorità", l'assenza di tale specificazione al comma precedente

indurrebbe a ritenere punibile anche chi danneggi le affissioni

effettuate dall'autorità al di fuori dei luoghi e al di là dei modi

consentiti, con conseguente violazione del principio di eguaglianza;

che, in particolare, quando la pubblica Amministrazione agisca

iure privatorum, non si giustificherebbe la punibilità di chi

stacchi o laceri affissioni compiute in luoghi e in modi non

consentiti dalla legge;

che "ancor più stridente" risulterebbe il vulnus del precetto

costituzionale con riguardo alle autorità ecclesiastiche, in quanto

a queste ultime si verrebbe ad accordare una tutela privilegiata di

tutte le affissioni, in qualunque modo e luogo avvengano e non

soltanto di quelle effettuate all'esterno o all'interno degli edifici

destinati al culto;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la inammissibilità per irrilevanza della questione concernente

l'autorità ecclesiastica e per l'infondatezza di quella riguardante

l'autorità civile;

che la difesa dello Stato osserva su quest'ultimo punto come il

Pretore rimettente muova da un presupposto erroneo in quanto la

mancata precisazione circa i luoghi consentiti di cui al primo comma

deriverebbe dalla presunzione che la pubblica Amministrazione agisca

lecitamente, con la conseguente non riferibilità alla stessa, ma ad

atti degli incaricati, di affissioni eseguite contra legem;

Considerato che la questione, così come prospettata, concerne due

distinti profili, attinenti alle affissioni rispettivamente

effettuate dall'autorità ecclesiastica e dalla pubblica

Amministrazione;

che il primo aspetto risulta assolutamente irrilevante nel

giudizio a quo, ove l'imputazione riguarda alcuni manifesti con cui

il Comune intendeva celebrare una festività civile, onde la relativa

questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, in secondo luogo, anche enti, amministrazioni ed autorità

pubbliche sono tenuti ex art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 166,

a compiere affissioni esclusivamente in appositi spazi,

preventivamente individuati, secondo le dettagliate procedure di cui

agli artt. 3, 28, 34 e 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;

che, pertanto, pur in mancanza dell'inciso relativo a "modi e

luoghi consentiti", la ratio del primo comma dell'art. 664 del codice

penale è identica a quella del comma successivo, con le medesime

conseguenze in tema di esclusione della punibilità;

che, pertanto, la questione è, sotto tale profilo,

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice

penale, nella parte in cui si riferisce alle affissioni disposte

dalle autorità ecclesiastiche, sollevata, in relazione all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pordenone con

l'ordinanza di cui in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 664, primo comma, del codice penale, nella

parte in cui si riferisce alle affissioni disposte dalle autorità

civili, sollevata, in relazione all'art. 3, primo comma, della

Costituzione, con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte