Art. 664 c.p.
Distruzione o deterioramento di affissioni
[1]Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centocinquantamila a novecentomila)).
[2]Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorita', ((si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)).
Testo vigente dal 15 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 173 su Normattiva