Corte costituzionale

Ordinanza n. 299/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649, secondo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre

1997 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di

Costantina Capotondi, iscritta al n. 893 del registro ordinanze 1997

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il pretore di Roma, con ordinanza del 3 novembre 1997

emessa nel corso di un giudizio penale in fase dibattimentale, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 649, secondo comma, del codice

penale, nella parte in cui, prevedendo la procedibilità a querela

per i delitti contro il patrimonio commessi in danno - tra altre

ipotesi - del coniuge legalmente separato, non stabilisce la medesima

regola per il caso di reato commesso in danno del coniuge divorziato;

che ad avviso del giudice rimettente la condizione di coniuge

separato e quella di ex-coniuge (divorziato) devono ritenersi

analoghe, in relazione alla ratio della disposizione impugnata, che

intende affidare all'iniziativa della parte offesa la scelta di

avanzare istanza punitiva allorché la stessa sia stata

precedentemente legata all'autore del reato da un rapporto coniugale;

che la mancata estensione della speciale disciplina all'ipotesi

anzidetta configurerebbe pertanto una ingiustificata disparità di

trattamento di situazioni assimilabili, in violazione dell'invocato

principio di uguaglianza;

che la questione sollevata è rilevante - conclude il rimettente

- perché dal suo accoglimento discenderebbe, in rapporto al reato

dedotto nel processo, una declaratoria di improcedibilità per

mancanza di querela, allo stato non adottabile;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, argomentando in senso contrario rispetto all'asserita

analogia delle situazioni poste a raffronto dal giudice a quo, ha

concluso per una declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato che la richiesta del rimettente, di ricomprendere

nell'ambito della disposizione dell'art. 649, secondo comma, cod.

pen. in tema di procedibilità a querela per i delitti contro il

patrimonio anche il caso della parte offesa che sia il coniuge

divorziato dell'autore del fatto di reato, si basa sull'assunto

dell'assimilabilità di questo caso a quello, preso a termine di

raffronto, del coniuge legalmente separato, per il quale vale la

regola della procedibilità a querela;

che, in contrario, deve osservarsi che l'anzidetta assimilazione

non può riconoscersi, una volta che la legge penale dia rilievo

giuridico, ai fini del regime di procedibilità di un'intera

categoria di reati, alla relazione in atto che intercorre tra agente

e parte offesa, giacché in un caso - la separazione personale -

permane il vincolo matrimoniale, nell'altro - il divorzio - il

vincolo matrimoniale è "sciolto" (art. 149 cod. civ; art. 1 della

legge 1 dicembre 1970, n. 898);

che tale basilare distinzione è sufficiente nel senso di far

considerare non irragionevole né discriminatoria la disciplina

impugnata, che risulta coerente con una più generale linea di

diversificazione degli aspetti penali connessi, rispettivamente, alla

separazione personale e al divorzio che questa Corte ha già

riconosciuto essere non arbitraria e dunque non censurabile in

rapporto al parametro invocato (sentenza n. 325 del 1995, punto 4 del

diritto; sentenza n. 472 del 1989, punto 3 del diritto);

che, alla stregua delle osservazioni che precedono, una volta

caduta la premessa dell'omologazione tra le ipotesi dedotte, viene

meno di conseguenza la censura di disparità di trattamento tra le

stesse ipotesi, e pertanto la questione sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 649, secondo comma, del codice penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte