Sentenza n. 3/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1958 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 230/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 della
legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
in riferimento all'art. 76 della Costituzione; delle leggi 12 maggio
1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 42 e
44 della Costituzione; dei decreti del Presidente della Repubblica 7
febbraio 1951, n. 70, e 18 dicembre 1952, n. 3122, in riferimento alle
leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, promosso con
ordinanza 13 maggio 1956 del Tribunale di Salerno nel procedimento
civile vertente tra Agnetti Giuseppe e l'Opera nazionale combattenti,
sezione speciale per la riforma fondiaria nella Campania, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 del 29 maggio 1957 ed
iscritta al n. 56 del Registro ordinanze 1957.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 13 novembre 1957 la relazione del
Giudice Tomaso Perassi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò
per l'Opera nazionale combattenti e per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 9 gennaio 1954 Agnetti Giuseppe
residente in Battipaglia, azienda S. Mattia, conveniva dinanzi il
Tribunale di Salerno l'Opera nazionale combattenti, Sezione speciale
per la riforma fondiaria nella Campania, per sentir dichiarare
illegittimo il piano di esproprio, relativo alla sua proprietà,
pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno del 18
dicembre 1952, nonché il correlativo decreto di esproprio del
Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1952, n. 3122, con la
condanna dell'ente convenuto al rilascio dei beni espropriati e al
risarcimento dei danni provocati con l'occupazione o, in via
subordinata, al risarcimento dei danni derivanti dal definitivo
spossessamento subito o, ancora più subordinatamente, all'integrazione
nella giusta misura dell'indennità; in ogni caso, spese di giudizio a
carico dell'O.N.C. e sentenza provvisoriamente esecutiva.
A fondamento della domanda l'Agnetti assumeva:
a) di essere stato assoggettato ad esproprio di una quota
erroneamente determinata in base ad un reddito imponibile di lire
116.851,27 mentre il reddito dominicale alla data del 1 gennaio 1943,
da tener presente a norma dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, era di lire 89.796,96, la superficie di ettari 137.76.72 e
l'imponibile medio per ettaro di lire 650;
b) che doveva ritenersi incostituzionale la legge 21 ottobre 1950,
n. 841, per aver attribuito al Governo la potestà di provvedere con
atti aventi forza di legge per l'esercizio di funzione diversa da
quella legislativa ed aver consentito, in violazione degli artt. 42 e
44 della Costituzione, l'espropriazione dei terreni non accompagnata da
congruo indennizzo;
c) che doveva ritenersi illegittimo, per eccesso di delega rispetto
all'art. 1 della legge n. 841 del 1950, il D.P.R. 7 febbraio 1951, n.
70, per aver demandato all'O.N.C. l'attuazione della riforma fondiaria
in terreni a livello di cultura estremamente elevato;
d) che l'azienda S. Mattia di sua proprietà andava in ogni caso
esentata a norma dell'art. 10 della legge n. 841 del 1950 avendo essa
tutti i requisiti dell'azienda modello;
e) che l'indennizzo accordato non corrispondeva al valore venale
dei terreni.
Costituitasi l'O.N.C., con comparsa del 10 marzo 1954 impugnava la
domanda, deducendo la legittimità costituzionale della delega concessa
al Governo per il compimento della riforma fondiaria nonché dei
decreti delegati istitutivi degli enti di riforma; quanto agli errori
nella determinazione della quota espropriata e nel giudizio sulla
espropriabilità dei terreni eccepiva l'incompetenza della autorità
giudiziaria, trattandosi di valutazioni riservate al potere libero del
legislatore delegato; la determinazione dell'indennità era stata
compiuta, poi, in via non ancora definitiva, secondo gli insindacabili
criteri fissati dal legislatore.
Il procuratore dell'Agnetti, essendo nel frattempo entrata in
funzione la Corte costituzionale, chiedeva con comparsa conclusionale
del 10 febbraio 1956 che, sospeso ogni giudizio sul merito della
controversia, gli atti fossero rimessi a questa Corte per la decisione
delle questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi
denunziate.
Il Tribunale di Salerno con ordinanza del 13 maggio - 26 ottobre
1956 ordinava sospendersi il procedimento e rimettersi gli atti alla
Corte costituzionale per la decisione delle seguenti questioni,
ritenute rilevanti e non manifestamente infondate:
"1) se sia conforme ai principi costituzionali delegare al Governo
la potestà di emettere provvedimenti legislativi con contenuto
concreto, e ciò con riferimento all'art. 5 della legge 12 maggio 1950,
n. 230, e art. 1 legge 21 ottobre 1950, n. 841, in relazione all'art.
76 della Costituzione;
"2) se le leggi n. 230 e 841 del 1950 violino i precetti contenuti
negli artt. 42 e 44 della Costituzione per quanto attiene alla
congruità dell'indennizzo;
"3) se il D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, e il conseguente D.P.R. 18
dicembre 1952, n. 3122, costituiscano provvedimenti viziati per eccesso
di delega rispetto alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre
1950, n. 841, circa la natura dei terreni espropriabili".
Il rinvio disposto dal Tribunale non comprende, neppure nella
motivazione dell'ordinanza, la questione relativa all'asserito errore
sulla determinazione della quota espropriabile.
Eseguite le notifiche e le comunicazioni prescritte e pervenuti gli
atti alla Corte, il Presidente disponeva la pubblicazione della
ordinanza, eseguita nel n. 136 della Gazzetta Ufficiale del 29 maggio
1957.
Si sono costituite tempestivamente le parti ed è intervenuto in
giudizio il Presidente del Consiglio.
Nelle deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 18
giugno 1957 dal difensore dell'Agnetti si sostiene la illegittimità
costituzionale delle leggi e dei decreti aventi valore di legge
indicati nelle tre questioni di cui l'ordinanza del Tribunale di
Salerno ha rimesso il giudizio alla Corte.
Nei riguardi della prima questione, si fa rilevare che, mentre
l'art. 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare al
Governo soltanto l'esercizio della funzione legislativa, le leggi n.
230 (legge Sila) e n. 841 (legge stralcio) del 1950 hanno attribuito al
Governo la potestà di emanare, con forza di legge, dei decreti volti
all'esercizio di una funzione diversa da quella legislativa. Secondo
l'assunto dell'Agnetti, avendo la legge stabilito i casi ed i limiti
delle espropriazioni da effettuare, la funzione attribuita al Governo,
e da esercitarsi con decreti aventi forza di legge, si riduceva
solamente all'esecuzione di quanto il legislatore aveva predisposto e,
per conseguenza, il Governo aveva da esplicare solamente una funzione
amministrativa, la quale non può esercitarsi con atti dotati di forza
di legge, contro i quali non sono possibili quei gravami ammessi
dall'art. 113 della Costituzione per gli atti della pubblica
amministrazione.
Quanto alla seconda questione, relativa alla denunciata violazione
degli artt. 42 e 44 della Costituzione per quanto attiene alla
congruità dell'indennizzo, si sostiene che le leggi n. 230 e n. 841 e
di conseguenza il decreto di espropriazione commisurano l'indennizzo
per l'espropriazione non all'effettivo valore venale dei beni, ma in
base a criteri non pertinenti (valori stabiliti ai fini dell'imposta
progressiva straordinaria sul patrimonio), non tengono conto
dell'effettivo stato dei terreni e stabiliscono inoltre che detto
indennizzo venga corrisposto in titoli di debito pubblico e non in
moneta corrente, di modo che l'indennità così fissata si risolve in
una confisca, in violazione del principio dell'indennizzo sancito
nell'art. 42 della Costituzione.
Sulla incostituzionalità per eccesso di delega del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, emanato in base
all'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, che autorizzava il
Governo ad applicare la legge 12 maggio 1950, n. 230, a "territori
suscettibili di trasformazione fondiaria ed agraria" delegando al
Governo la potestà di determinare tali terreni, si sostiene che il
detto decreto, col quale il Governo disponeva l'attuazione della
riforma e conseguente esproprio nel Salernitano, è viziato di eccesso
di delega in quanto i terreni in detta zona, e soprattutto quelli di
Pontecagnano e Battipaglia, sono fra i più progrediti fra tutti i
terreni d'Italia, mentre la legge doveva applicarsi solo ai terreni di
natura latifondistica. In particolare si sostiene che l'azienda
dell'Agnetti, colpita dal decreto di esproprio, è un'azienda perfetta
e che, a tale riguardo, potrebbe essere disposta una consulenza
tecnica.
L'Agnetti conclude che la Corte dichiari la illegittimità
costituzionale delle norme impugnate delle leggi di delega, nonché,
per eccesso di delega, del decreto del Presidente della Repubblica 18
dicembre 1952, n. 3122, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 della
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1953.
Nelle deduzioni depositate nella cancelleria della Corte il 25
marzo 1957 dall'Avvocatura generale dello Stato nell'interesse
dell'Opera nazionale combattenti, Sezione speciale riforma fondiaria,
si contestano le pretese illegittimità costituzionali denunciate
dall'Agnetti osservando quanto segue:
a) non sussiste la violazione dell'art. 76 della Costituzione, in
quanto legittimamente il legislatore si è avvalso nella materia di
espropriazione della facoltà prevista dall'art. 76, delegando il
Governo ad emanare, secondo i principi e i criteri direttivi precisati
nella legge di delega, decreti aventi valore di legge ordinaria; la
necessità di una legge di carattere generale che prevede i casi di
espropriazione non importa una riserva a favore del potere esecutivo
per l'effettuazione in concreto dei singoli espropri;
b) non è esatto che siano stati violati gli artt. 42 e 44 della
Costituzione; nel caso in questione non si tratta di espropriazione per
pubblica utilità prevista dall'art. 42 della Costituzione, ma di
espropriazione per il razionale sfruttamento del suolo che riguarda
solo la proprietà terriera, per la quale l'art. 44 tace circa
l'indennità, rimettendone la determinazione alla saggezza del
legislatore ordinario in uno spirito di armonia tra il principio del
riconoscimento e della garanzia della proprietà privata e quello che
le riforme previste dalla Costituzione devono stabilire equi rapporti
sociali; la legge di delega ha essa stessa previsto i criteri di
determinazione dell'indennizzo:
c) circa la questione del preteso vizio di eccesso di delega
rispetto alla legge 12 maggio 1950, n. 230, ed alla legge 21 ottobre
1950, n. 841, per quanto concerne la natura dei terreni espropriabili,
si fa rilevare che trattasi di materia rimessa alla discrezionalità
del legislatore ordinario e perciò sottratta a sindacato.
L'Avvocatura generale dello Stato conclude chiedendo che la Corte
dichiari improponibili o comunque respinga le censure formulate.
Il Presidente del Consiglio ha aderito alle eccezioni dell'Opera
nazionale combattenti. Considerato in diritto :
Il Tribunale di Salerno, nell'ordinanza emessa il 13 maggio 1956
nel procedimento civile promosso da Agnetti Giuseppe contro l'Opera
nazionale combattenti, Sezione speciale per la riforma fondiaria in
Campania, ha formulato, per sottoporle al giudizio della Corte
costituzionale, tre questioni di legittimità costituzionale.
Nella prima questione si domanda se, in riferimento all'art., 6
della Costituzione, siano costituzionalmente legittime le disposizioni
dell'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'art. 1 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, in quanto hanno delegato al Governo la
potestà di emettere provvedimenti legislativi con contenuto concreto.
Tale questione è stata già esaminata dalla Corte costituzionale,
che con la sentenza n. 60 del 1957 l'ha dichiarata non fondata,
ritenendo che l'art. 76 della Costituzione non esclude la possibilità
per il Parlamento di delegare al Governo l'emanazione di leggi
provvedimento e che i decreti emessi dal Governo in base all'articolo 5
della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'art. 1 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, non possono qualificarsi atti meramente
esecutivi.
La Corte non ritiene di discostarsi da tale conclusione con fermata
in altre sue successive sentenze (63, 64, 65, 78 del 1957).
La seconda questione riguarda la legittimità costituzionale delle
leggi nn. 230 e 841 del 1950 in riferimento agli artt. 42 e 44 della
Costituzione per quanto attiene alla congruità dell'indennizzo da esse
stabilito per le espropriazioni.
Anche questa questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 61 del 1957, alla cui motivazione si
fa rinvio.
La terza questione investe la costituzionalità del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, ed il conseguente
D.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3122, sotto il profilo dell'eccesso di
delega rispetto alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950,
n. 841, circa la natura dei terreni espropriabili. A tale riguardo si
assume che il D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70, sia costituzionalmente
illegittimo per eccesso di delega rispetto all'art. 1 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, in quanto, estendendo a de terminati territori
della Campania, noti per elevata fertilità e cultura, le norme sulla
riforma fondiaria, avrebbe violata la legge fondamentale in materia,
che esclude dall'espropriazione le aziende agricole a cultura intensiva
(art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).
La Corte costituzionale, con la sentenza 60 del 1957 ha ritenuto
che l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, abbia demandato alla
valutazione discrezionale del Governo la determinazione dei territori
suscettibili di trasformazione agraria o fondiaria agli effetti di
applicare ad essi, con le deroghe stabilite nella stessa legge n. 841,
le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230. Non è poi esatto che
l'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, escluda in via generale
dall'espropriazione le aziende agricole a cultura intensiva: il detto
articolo dispone che la legge non si applica solo per l'espropriazione
dei terreni a cultura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed
efficienti, condotte in forme associative con i lavoratori, e provviste
di impianti strumentali moderni e centralizzati, quando, inoltre,
ricorrano congiuntamente le condizioni elencate nel primo comma dello
stesso art. 10, che demanda i relativi accertamenti al Ministero
dell'agricoltura e foreste, al quale spetta di emettere le
dichiarazioni di esonero.
Anche la terza questione, pertanto, non è fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni, proposte con l'ordinanza del
Tribunale di Salerno in data 13 maggio 1956, sulla legittimità
costituzionale degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione; delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n.
841, in riferimento agli artt. 42 e 44 della Costituzione; dei decreti
del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70, e 18 dicembre
1952, n. 3122, in riferimento alle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21
ottobre 1950, n. 841.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - ANTONINO PAPALDO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI
ECLI:IT:COST:1958:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte