Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/1968

Altra decisione · depositata il 14/03/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 152 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con il R.D. 18 giugno

1931, n. 773, promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1966 dal

pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Beil Manfred

Henrich, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1966 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1966.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udita nell'udienza pubblica del 31 gennaio 1968 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiaretti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Prefetto di Roma, con provvedimento del 3 novembre

1965, ordinava l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino

tedesco Manfredo Enrico Beil, perché denunziato per molestia alle

persone e omessa dichiarazione di soggiorno, e perché sprovvisto del

mezzi di sostentamento e senza fissa dimora; che successivamente il

predetto signor Beil veniva denunciato dall'autorità di pubblica

sicurezza al pretore di Roma, per contravvenzione al foglio di via

obbligatorio; che nel conseguente giudizio veniva sollevata dal

difensore dell'imputato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 152 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte espressa con le

parole "siano sprovvisti di mezzi", e il pretore di Roma, con ordinanza

18 marzo 1966, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la

rimetteva a questa Corte; che si è costituito nel presente giudizio il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento depositato

il 4 giugno 1966; che nell'udienza la difesa dello Stato ha confermato

gli argomenti dedotti nel predetto atto;

Considerato che, nel proporre la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 152 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.

leggi di p.s., per violazione del principio di eguaglianza, l'ordinanza

del pretore di Roma ha fatto riferimento agli artt. 3 e 10, secondo

comma, della Costituzione; che l'art. 10, secondo comma, della

Costituzione, stabilisce che "la condizione giuridica dello straniero

è regolata dalla legge in conformità delle norme e del trattati

internazionali";

che norme relative al soggiorno del cittadini delle parti

contraenti nel territorio delle altre parti, e all'allontanamento di

essi dal rispettivo territorio, sono contenute nel Trattato di amicizia

fra l'Italia e la Repubblica Federale Tedesca 21 novembre 1957 (in

particolare artt. 2 e 4), ratificato e reso esecutivo con legge 9 marzo

1961, n. 436, e nel Trattato istitutivo della Comunità Economica

Europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n.

1203, nonché nel D.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, contenente norme

sulla circolazione e il soggiorno del cittadini degli Stati membri

della C.E.E.;

che nella specie il giudizio riguarda un cittadino della Repubblica

Federale Tedesca;

che l'ordinanza di rimessione a questa Corte, pur richiamandosi

all'art. 10 della Costituzione, non ha preso in considerazione i

predetti Trattati, e non ha pertanto esaminato se nel caso concreto sia

applicabile l'impugnato art. 152 del T.U. delle leggi di p.s., in

relazione alla legislazione speciale vigente in materia in conformità

del menzionati Trattati internazionali;

che tale esame preliminare, al fine di accertare la rilevanza della

proposta questione per la decisione del giudizio, è di competenza del

giudice del merito;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti siano restituiti al pretore di Roma.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1968.

ALDO SANDULLI - ANTONTO MANCA -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte