Sentenza n. 3/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1970 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 204
del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promossi con due ordinanze emesse il 31 luglio
ed il 3 agosto 1967 dal giudice conciliatore di Trento nei procedimenti
civili vertenti tra Bertone Giovanni e l'Istituto Trentino-Alto Adige
per assicurazioni e tra Melzani Fabiano ed il predetto Istituto,
iscritte ai nn. 216 e 217 del registro ordinanze 1967 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967.
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto Trentino-Alto Adige
per assicurazioni e d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1969 il Giudice
relatore Costantino Mortati;
uditi l'avv. Ubaldo Prosperetti, per l'Istituto di assicurazioni,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di due giudizi promossi da Bertone Giovanni e da Melzani
Fabiano contro l'Istituto Trentino- Alto Adige per assicurazioni onde
opporsi ai decreti ingiuntivi da questo ultimo provocati per ottenere
il pagamento dei ratei di premio previsti dai contratti di
assicurazione contro gli infortuni da essi stipulati, con due ordinanze
in data 31 luglio e 3 agosto 1967 il giudice conciliatore di Trento ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 204, primo
e secondo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che attribuisce
agli artigiani soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro ai sensi del decreto medesimo la potestà di
determinare, con la propria richiesta, la risoluzione a far tempo dal 1
gennaio 1966 dei contratti di assicurazione stipulati prima che essi
fossero soggetti all'obbligo suddetto.
È infatti dubbio, secondo il giudice conciliatore, se con
l'emanazione di tale norma, la quale investe i principi fondamentali
che nel nostro ordinamento presiedono alla materia contrattuale
generale, il Governo abbia osservato i limiti posti alla delegazione
dall'art. 30, primo e secondo comma, della legge 19 gennaio 1963, n.
15, fra i quali è compreso quello del rispetto dei principi della
legislazione previdenziale vigente.
Dopo che le due ordinanze sono state regolarmente comunicate,
notificate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell'11
novembre 1967, si è costituito avanti questa Corte l'Istituto
Trentino-Alto Adige, col patrocinio dell'avv. prof. Ubaldo Prosperetti,
ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri,
assistito come per legge dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nell'atto di costituzione e deduzioni, la difesa della parte
privata ha osservato che la delega concessa al Governo con l'art. 30
della legge n. 15 del 1963 era invero assai ampia, siccome comprensiva
del potere di apportare "modifiche, correzioni, ampliamenti ed, ove
occorra, soppressioni alle norme vigenti", ma vincolata tassativamente
al rispetto di principi direttivi ben individuati, come esigevano la
vastità della materia affidata al potere normativo del Governo e la
correlativa necessità di rigorosa individuazione delle finalità
dell'esercizio del potere medesimo.
A questo scopo tendevano le indicazioni finalistiche contenute
nella legge di delegazione (ed in particolare il richiamo, contenuto
nel primo comma dell'art. 30, al rispetto dei "principi che presiedono
alla legislazione previdenziale vigente"), le quali avevano la comune
caratteristica di essere tutte attinenti al rapporto di assicurazione
sociale, così da consentire di affermare che fu intenzione del
legislatore delegante di circoscrivere la delega, dal punto di vista
dei principi direttivi, e conseguentemente anche dell'oggetto,
all'ambito proprio del rapporto di assicurazione obbligatoria.
Tale ambito sarebbe stato invece superato allorché il Governo,
nell'art. 204 del D.P.R. n. 1124 del 1965, lungi dal tendere al
conseguimento di uno degli scopi sopra indicati, ha disciplinato il
diverso rapporto di assicurazione privata, la cui connessione con
quello di assicurazione obbligatoria è meramente estrinseco,
risiedendo soltanto nella totale o parziale identità dell'oggetto
(rischio assicurato e protetto) senza alcun riflesso sulla disciplina o
sugli effetti dell'assicurazione sociale.
L'eccesso di delega, poi, si colorerebbe e si accentuerebbe con
riferimento alla portata della disciplina in oggetto; che configura una
vera rottura del principio della efficacia vincolante del contratto,
mediante l'attribuzione ad una delle parti di quel potere unilaterale
di risoluzione anticipata che lo stesso legislatore ha considerato con
cautela e disfavore pur quando esso discende dalla volontà negoziale
dei contraenti (art. 1341, secondo comma, codice civile).
La parte privata fa quindi osservare che, in epoca successiva alla
legge di delegazione e con puntuale riferimento alla situazione che qui
interessa, lo stesso legislatore ha adottato la soluzione opposta a
quella prescelta dal Governo con la legge delegata. Con l'art. 1 della
legge 15 aprile 1965, n. 413, infatti, è stata disposta la
conservazione fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in
corso, stipulati da artigiani ricompresi nella tutela assicurativa
obbligatoria, sotto la condizione della parità di prestazioni,
conseguibile anche mediante adeguamento in congruo termine delle
relative clausole contrattuali.
Donde la conseguenza che nel dettare, con l'art. 204 del testo
unico del 1965, una diversa disciplina della medesima fattispecie
(almeno quanto al quarto comma), il Governo ha non soltanto usato del
potere delegatogli oltre i limiti prefissati, ma lo ha anche esercitato
senza conformarsi alle indicazioni deducibili dal sistema legislativo
vigente e riaffermate dal legislatore. Infatti dalla legge n. 413 del
1965 debbono trarsi due indicazioni: luna, relativa alla riserva
legislativa nella disciplina della fattispecie, e l'altra, relativa
alla recezione di un principio di conservazione in favore dei contratti
di assicurazione privata in corso. Ammesso, in denegata ipotesi, che la
legge di delega n. 15 del 1963 contempli principi diametralmente
opposti, questi dovrebbero ritenersi superati in virtù della deroga
apportata dalla legge posteriore.
Dopo aver negato che la disciplina dettata dall'art. 204 sia
riconducibile ad un principio generale in materia contrattuale, non
essendo equiparabile la sopravvenuta sussunzione del rischio assicurato
nell'ambito della tutela previdenziale alla cessazione del rischio come
causa di scioglimento del contratto (art. 1896, codice civile),
l'Istituto conclude perché sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 204 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, commi
primo e quarto, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.
Nell'atto di intervento e deduzioni, l'Avvocatura ha affermato che
l'art. 204 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, esattamente si inquadra
nei principi generali vigenti in materia contrattuale assicurativa,
quale puntuale esplicazione del ben noto criterio fondamentale dei
contratti di assicurazione secondo il quale non può esservi
assicurazione senza rischio (artt. 1895, 1896, 1897, codice civile),
cui sarebbe riconducibile il caso particolare di cessazione del rischio
assicurativo derivante dall'assunzione del medesimo ad opera degli enti
pubblici che provvedono all'assicurazione obbligatoria. Ha concluso
pertanto perché la questione sia dichiarata infondata.
Nella memoria depositata il 10 aprile 1969, la parte privata, dopo
aver ulteriormente riaffermato la tesi secondo la quale la disciplina
dei contratti di assicurazione privati, rilevante anche rispetto al
principio di cui all'art. 41 della Costituzione, non rientra nei limiti
della delegazione in questione, che riguarda l'assicurazione sociale
contro gli infortuni sul lavoro, osserva che anche le norme (art. 4, n.
3) che hanno esteso l'assicurazione obbligatoria ad alcuni lavoratori
subordinati ed agli artigiani, senza che ciò fosse previsto nella
delega, sono incostituzionali.
Nella formula usata dalla legge di delegazione l'unica espressione
che può essere, in ipotesi, indicata come base per l'estensione è
quella che consente di stabilire "ampliamenti e, ove occorra,
soppressioni delle norme vigenti", ma tali termini non giustificano
l'applicazione del sistema ad altri soggetti.
In ogni caso, non era affatto necessario, in conseguenza
dell'allargamento dell'ambito soggettivo dell'obbligo assicurativo,
adottare una norma come quella impugnata, innanzi tutto perché non
c'è necessaria coincidenza fra i rischi coperti dall'assicurazione
obbligatoria e quella privata, ed in secondo luogo perché si poteva
disporre (come ha fatto la legge 15 aprile 1965, n. 413) che l'effetto
delle nuove norme circa l'estensione dell'assicurazione obbligatoria ad
altri soggetti decorresse dalla scadenza degli eventuali contratti di
assicurazione privata in corso, anche a condizione che tali contratti
privati prevedessero prestazioni non inferiori.
Infine la parte privata si sofferma ad illustrare ulteriormente la
tesi secondo la quale la legge n. 413, essendo una legge formale
successiva alla delega, comportava una indicazione normativa del
legislatore ordinario, di cui il Governo avrebbe dovuto tener conto
nell'interpretare i limiti della delega ed i criteri per adempierla.
Nella memoria depositata in pari data, l'Avvocatura generale dello
Stato replica alle argomentazioni della parte privata osservando che
una duplicazione di assicurazione, come quella che deriverebbe dalla
mancata attribuzione al datore di lavoro, ovvero all'artigiano
assicurato, del potere di risoluzione dell'assicurazione volontaria
quando sia entrata in funzione l'assicurazione obbligatoria, sarebbe in
contrasto non tanto con i principi della legislazione previdenziale,
quanto con i principi dell'ordinamento giuridico vigente. Il richiamo
fatto dalla parte privata alla legge 15 aprile 1965, n. 413, dimostra,
secondo l'Avvocatura, l'inconsistenza del dubbio sollevato sulla
costituzionalità della norma denunciata, giacché anche il legislatore
del 1965, che la parte privata vanta quale "modello ", anche ex post,
per il legislatore delegato, si è ispirato al rispetto del principio
fondamentale dell'ordinamento che un "rischio" non può essere
"coperto" due volte, una in via contrattuale ed una ex lege.
Con la norma denunciata l'assicurato volontario, poi divenuto
assicurato obbligatoriamente, può risolvere il contratto di
assicurazione, restando quindi in vita solo l'assicurazione ex lege;
con la norma del 1965, quest'ultima assicurazione decorre dalla
scadenza di quella contrattuale, a parità di condizioni; ma in
entrambi i casi resta escluso che un rischio sia assicurato due volte,
in via contrattuale ed in via obbligatoria, così come vorrebbe
l'Istituto assicuratore, che pretende i premi assicurativi per un
periodo coperto dall'assicurazione obbligatoria. Considerato in diritto :
Le due cause riguardano la stessa questione e pertanto vanno
riunite e decise con unica sentenza.
1. - La legge n. 15 del 1963, innovando alle precedenti
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro, dispose all'art. 3 n. 3 l'estensione dell'obbligo assicurativo
anche agli artigiani i quali prestassero abitualmente opera manuale
nelle rispettive imprese, ma solo quando l'obbligo stesso ricorresse
nei confronti dei propri dipendenti. Con l'art. 30 della stessa legge
venne poi conferita delega al governo per l'emanazione di un testo
unico delle norme vigenti in materia, con ampio potere di apportare ad
esse modifiche, correzioni, soppressioni ed "ampliamenti".
In adempimento di tale delega venne emanato, con il decreto
presidenziale del 30 giugno 1965, n. 1124, pubblicato il 13 ottobre, il
testo unico, che nei riguardi degli artigiani ebbe ad innovare alle
precedenti norme ampliandole nel senso di imporre, all'art. 4 n. 3,
l'obbligo assicurativo a loro carico anche quando (come avviene nei due
casi che hanno dato occasione alla presente controversia) alla
prestazione della loro abituale opera manuale non concorresse quella di
dipendenti. Tenendo poi presente l'ipotesi che i soggetti sottoposti
agli obblighi assicurativi in virtù delle nuove norme avessero già
stipulato un'assicurazione volontaria per i rischi di lavoro il
legislatore delegato dispose all'art. 204 (e con specifico riferimento
nell'ultimo comma a detta categoria) che tale assicurazione potesse
risolversi, su richiesta del datore di lavoro contraente, dal 1 gennaio
1966 anno successivo alla pubblicazione del decreto, salvo restituzione
proporzionale degli sconti poliennali concessi, e salvo altresì il
mantenimento dei contratti per la parte riguardante rischi diversi da
quelli coperti dall'assicurazione obbligatoria o per indennizzi fissati
in misura superiore.
Già dall'esposizione che precede si traggono elementi sufficienti
per fare ritenere non fondata la censura di eccesso di delega mossa
contro la disposizione denunciata. Infatti, se è vero che l'esercizio
degli ampi poteri conferiti all'organo delegato doveva essere contenuto
nei limiti dei principi della legislazione infortunistica e rivolgersi
alle finalità da conseguire, elencate in modo specifico nel capoverso
dell'art. 30, è parimenti vero che, una volta esteso l'obbligo
assicurativo ad una categoria prima non considerata, non si sarebbe
reso possibile sfuggire all'esigenza di disciplinare l'ipotesi della
coesistenza dell'assicurazione obbligatoria con quella volontaria.
Così disponendo l'organo stesso si è uniformato a quanto era stato
già disposto con il precedente testo unico 17 agosto 1935, n. 1765
(emesso su delega conferita al governo con la legge 29 gennaio 1934, n.
333) e con le successive norme integrative, di cui al R. D. 15 dicembre
1936, n. 2276. Infatti l'art. 27 di quest'ultimo stabiliva
precisamente la facoltà del datore di lavoro che venisse ad essere
assoggettato ex novo ad assicurazione obbligatoria di ottenere la
risoluzione, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del testo
unico stesso, dei contratti di assicurazione volontariamente stipulati
anteriormente alla data predetta. Non è errato ritenere che fra i
principi della vigente legislazione previdenziale cui il legislatore
delegato del 1965 avrebbe dovuto uniformarsi, a tenore del citato art.
30, fosse compreso anche quello di non imporre ne la coesistenza, a
copertura degli stessi rischi, di un duplice obbligo assicurativo:
quello contrattuale con l'altro ex lege e neppure di sospendere
l'efficacia di quest'ultimo.
Né a diversa conclusione si potrebbe giungere guardando
all'incidenza della norma contestata sull'autonomia contrattuale, non
essendo dubbio che la legge delegata possieda, in ordine a
quest'ultima, poteri non minori della legge formale, sempreché si
mantenga nei limiti della delegazione (e non può certo dirsi che per
la determinazione dei limiti stessi eserciti influenza, di per sé, il
fatto dei suoi effetti limitativi sulla autonomia contrattuale). Nessun
pregio è da attribuire al richiamo fatto dalla difesa dell'ente
all'art. 1341 capoverso del codice civile perché le limitazioni in
esso previste all'esercizio del recesso unilaterale concernono clausole
contrattuali e non possono condizionare l'attività del legislatore.
2. - La conclusione alla quale si è giunti non può essere
influenzata dalla considerazione del disposto dell'art. 1 della legge
15 aprile 1965, n. 413, pubblicata il 10 maggio dello stesso anno (5
mesi prima dell'entrata in vigore della legge delegata) con cui si
stabilisce che l'obbligo assicurativo a carico degli artigiani, quale
risultante dalla citata legge n. 15 del 1963, non decorre prima della
scadenza dei contratti di assicurazione volontariamente stipulati dagli
artigiani, successivamente assoggettati all'obbligo stesso, ed ancora
in corso al momento della pubblicazione della legge, purché essi
garantiscano condizioni non inferiori a quelle dell'assicurazione
obbligatoria.
Infatti nella specie si può prescindere da ogni indagine circa
l'influenza, sulla determinazione dell'ambito dei poteri attribuiti al
Governo dalla legge di delegazione, da assegnare alle norme materiali
che siano sopravvenute in virtù di una successiva legge formale, nella
materia oggetto della delega; e ciò perché dallo stesso tenore della
disposizione menzionata della legge n. 413 si desume come essa rivesta
una portata ben delimitata, tale da non incidere sulla soluzione della
questione in esame. La legge in parola, come appare dal suo stesso
titolo: "applicazione dell'assicurazione obbligatoria per gli
artigiani datori di lavoro", disciplina solamente il caso della
concorrenza fra l'assicurazione volontaria e quella obbligatoria,
limitatamente a coloro rispetto a cui in quel momento l'obbligo era
imposto (né sarebbe potuto avvenire altrimenti, non essendo ancora
stata disposta l'estensione del medesimo agli artigiani senza
dipendenti, quale effettuata per la prima volta con il testo unico
sopravvenuto).
E poiché nella specie le cause che hanno dato luogo alla questione
di legittimità costituzionale riguardano artigiani appartenenti a
quest'ultima categoria la legge n. 413 non potrebbe in nessun caso
trovare applicazione riguardo ad essi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal giudice conciliatore di Trento dell'art. 204 del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte