Sentenza n. 3/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 235, 246 e
269 del codice di procedura penale, nonché del combinato disposto
degli artt. 235 del codice di procedura penale e 572 del codice penale,
promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1970 dal giudice istruttore
del tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Littera
Emilio, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971.
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1971 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Emilio Littera -
tratto in arresto, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria,
perché colto in flagranza del delitto di maltrattamenti in famiglia -
il giudice istruttore del tribunale di Oristano, con ordinanza dell'11
dicembre 1970, riteneva rilevante e non manifestamente infondato il
dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 235 del codice di
procedura penale, del combinato disposto dello stesso articolo e
dell'art. 572 del codice penale, nonché degli artt. 246 e 269 del
codice di procedura penale, per motivi sostanzialmente analoghi a
quelli posti a base delle questioni (di cui agli artt. 236, 246 e 269
cod. proc. pen. e del combinato disposto dell'art. 236 cod. proc.
pen. e 341 cod. pen.), già proposte con ordinanza del 30 ottobre 1970
dal pretore di Mogoro e parzialmente identiche a quelle attualmente
sollevate.
Ad avviso del giudice istruttore, l'art. 13 della Costituzione
sarebbe violato: dall'art. 235 cod. proc. pen., sull'arresto
obbligatorio in flagranza, per la mancata previsione dei requisiti
della necessità e dell'urgenza, oltre che della "tassatività dei
casi"; dal medesimo art. 235 cod. proc. pen., per la genericità della
sua formulazione; e dall'art. 572 cod. pen., per la particolare
struttura del delitto di maltrattamenti in famiglia - reato abituale o
a condotta plurima -, per il quale, oltre ad essere difficilmente
configurabile la flagranza, si dovrebbe richiedere che l'accertamento
di conformità della fattispecie concreta a quella astratta avvenga
esclusivamente ad opera del giudice; dall'art. 246 cod. proc. pen.,
per mancata previsione della convalida dell'arresto, mediante un atto
motivato dell'autorità giudiziaria; e, infine, dagli artt. 246 e 269
cod. proc. pen., nella parte in cui consentirebbero, nell'ipotesi di
arresto in flagranza, il protrarsi della carcerazione preventiva e la
concessione della libertà provvisoria, senza la previa emanazione, da
parte dell'autorità giudiziaria, di un atto motivato restrittivo della
libertà personale.
Sotto quest'ultimo profilo, l'ordinanza osserva che l'articolo 246
non prevede, nei riguardi dell'arrestato che debba rimanere in carcere,
l'obbligo, stabilito per le altre ipotesi, di motivare, al termine
dell'interrogatorio da parte del magistrato, sull'eventuale immediata
liberazione della persona illegittimamente detenuta; e che neppure il
successivo art. 269, fra le ipotesi di scarcerazione, contempla quella
dello stato di detenzione iniziato o proseguito senza un provvedimento
motivato.
Entrambe le disposizioni da ultimo citate violerebbero, altresì,
per mancanza del provvedimento sulla libertà personale e conseguente
impossibilità di impugnarlo, gli artt. 24 e 111 della Costituzione,
oltre che il principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità
di trattamento tra chi sia stato arrestato senza ordine o mandato
dell'autorità giudiziaria e chi sia stato, invece, fermato ovvero, a
seguito di un atto giurisdizionale, sia stato arrestato.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte. Considerato in diritto :
1. - Le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 235
del codice di procedura penale e 572 del codice penale sono infondate.
Manifestamente infondate sono, poi, la questione concernente l'art. 246
del codice di procedura penale, perché tale norma è stata già
ritenuta illegittima da questa Corte con sua sentenza n. 173 del 1971,
e quella concernente l'art. 269 del codice di procedura penale,
perché già dichiarata infondata con la stessa sentenza, secondo cui
"la protrazione della custodia preventiva o la concessione della
libertà provvisoria deve essere preceduta da un motivato provvedimento
del giudice".
2. - La Corte, statuendo sull'art. 236 cod. proc. pen., che
disciplina l'arresto facoltativo, ha ritenuto, tra l'altro, che gli
estremi della necessità e dell'urgenza, di cui all'art. 13, terzo
comma, Cost., cui è condizionata l'iniziativa della polizia
giudiziaria, vanno considerati in relazione alle esigenze
dell'acquisizione e della conservazione delle prove. Tale rilievo
vale, a maggior ragione, per le ipotesi dell'arresto obbligatorio in
flagranza, nel quale ancora più circoscritta è la valutazione degli
organi di polizia giudiziaria, non dovendo essi tenere alcun conto
delle qualità morali del soggetto.
Pienamente soddisfatto è, altresì, il requisito della
tassatività, dappoiché l'entità della pena, e correlativamente la
identificazione dei reati, ai fini dell'arresto, sono predeterminati
per legge.
3. - Nuova è la censura dell'art. 572 cod. pen., il quale,
prevedendo una condotta abitudinaria, che si concreta in una serie di
cattivi trattamenti (morali o fisici), fusi in una sola entità
criminosa, escluderebbe la stessa possibilità di individuazione della
flagranza. Tuttavia, se è pur vero che la flagranza, data la
struttura del reato, non sempre è accertabile in concreto, è
altrettanto vero che essa non è per nulla da escludere, sia perché la
polizia giudiziaria può avere contezza diretta oppure immediata o
quasi immediata (art. 237 cod. proc. pen.) di una pluralità di fatti;
sia perché il reato può consistere in una situazione perdurante e
persistente nel tempo, constatabile e controllabile; sia perché dai
maltrattamenti può derivare una lesione personale grave, gravissima o
la morte, cioè eventi che, per l'entità della pena, importano di per
sé, vale a dire indipendentemente dalle ipotesi dell'art. 572, secondo
comma, cod. pen., l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 235 cod.
proc. pen.). In breve, la compatibilità tra l'art. 572 cod. pen. e gli
artt. 235 cod. proc. pen. e 13, terzo comma, Cost. non va
aprioristicamente esclusa, ma riscontrata e verificata caso per caso.
4. - Quanto all'art. 246 cod. proc. pen., la violazione dell'art.
13, terzo comma, della Costituzione - che impone l'obbligo del decreto
motivato di convalida, in difetto del quale l'arresto è revocato ipso
iure - è stata già accertata, come si è sopra avvertito, con la
ridetta sentenza n. 173 del 1971: e restano, altresì, validi gli
argomenti con i quali, assorbendosi le ulteriori questioni relative al
combinato disposto degli articoli 246 e 269 cod. proc. pen., si è
affermata la necessità che il giudice, con suo motivato provvedimento,
decida sulla protrazione della custodia preventiva o sulla concessione
della libertà provvisoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
decidendo sull'ordinanza indicata in epigrafe:
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 235 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento
all'art. 13 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 235 del codice di procedura penale e
572 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 13 della
Costituzione;
3) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 246 del codice di procedura penale, già
dichiarato illegittimo con sentenza n. 173 del 1971;
4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 269 del codice di procedura penale, sollevata
in riferimento all'art. 13 della Costituzione e già dichiarata non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, con sentenza n. 173 del 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte