Sentenza n. 3/1973
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1973 · relatore Paolo Rossi
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41, ultima
parte, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico delle leggi sulla
pesca), promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal pretore di
Vicenza nel procedimento penale a carico di Minchio Giuseppe, iscritta
al n. 383 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di tale Minchio
Giuseppe, imputato del reato previsto dagli artt. 9 e 36 del r.d. 8
ottobre 1931, n. 1604, per aver scaricato rifiuti industriali in acque
pubbliche senza la prescritta autorizzazione, il pretore di Vicenza ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 41, ultima parte, del citato testo unico sulla pesca, per
contrasto con gli artt. 102, primo e secondo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione.
Osserva il pretore che la norma impugnata - secondo cui il prefetto
(come verificatosi nella fattispecie) può respingere la domanda di
oblazione "avuto riguardo alla particolare gravità del fatto o alla
personalità del contravventore" - attribuendo ad un organo della
pubblica Amministrazione una funzione sostanzialmente giurisdizionale,
contrasterebbe con l'art. 102, primo comma, della Costituzione, che
riserva l'esercizio di tale funzione alla magistratura, e con l'art.
102, secondo comma - contenente il divieto d'istituzione di giudici
speciali - qualora si ritenesse di qualificare come esercizio di
giurisdizione speciale l'attività così esplicata dal prefetto.
Secondo tale configurazione, risulterebbe nel contempo violato
l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non essendo assicurata
alcuna forma di difesa del contravventore nella procedura dinanzi al
prefetto.
È intervenuto in questa sede il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con atto depositato il 4 febbraio 1971, chiedendo dichiararsi
l'infondatezza della questione proposta.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che il potere di ammettere o meno
il contravventore alla conciliazione amministrativa, previsto da
numerosi leggi speciali sanzionate penalmente, costituisce, secondo la
comune interpretazione e la giurisprudenza della stessa Corte
costituzionale, esercizio di funzione amministrativa esplicantesi prima
ed al di fuori del processo.
Pertanto il richiamo agli artt. 102, primo e secondo comma, e 24,
secondo comma, della Costituzione appare del tutto fuori luogo perché
essi attengono allo svolgimento di funzioni giurisdizionali. Considerato in diritto :
La Corte è chiamata a decidere se contrasti o meno con gli artt.
24, secondo comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione,
l'art. 41, ultima parte, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo unico
sulla pesca), secondo cui il prefetto può respingere la domanda di
oblazione del contravventore a certe norme del suddetto testo unico,
"avuto riguardo alla particolare gravità del fatto, o alla
personalità del colpevole.
L'ordinanza si fonda interamente sul presupposto che le competenze
attribuite al prefetto dalla norma impugnata diano luogo all'esercizio
di un'attività giurisdizionale ordinaria o speciale.
Si tratta di un presupposto erroneo. Questa Corte ha ripetutamente
riconosciuto (sentenze nn. 25 e 95 del 1967, 55 e 141 del 1969), ed è
pacifico anche in dottrina, che "non può dirsi esercizio di funzione
giurisdizionale il potere di valutazione che, come nel caso di istanza
di oblazione, viene attribuito all'autorità amministrativa; potere
che, pur importando una valutazione del singolo caso, rimane di natura
amministrativa e si svolge prima e al di fuori del processo
giurisdizionale".
Tali considerazioni bastano ad escludere che gli invocati articoli
della Costituzione possano essere riferiti al caso in esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 41, ultima parte, del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604 (testo
unico sulla pesca), sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 102, primo e secondo comma, della Costituzione, con
l'ordinanza 30 ottobre 1970 del pretore di Vicenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI -GIULIO
GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte