Art. 41
(Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 31, comma 1°; R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 2, comma ultimo, e art. 3, comma 6°). ((Per le infrazioni alla presente legge ed ai relativi regolamenti per le quali e' comminata la sola pena dell'ammenda, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo, o quando sia stata fatta opposizione, prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'Autorita' giudiziaria di primo grado, il contravventore, qualora non sia recidivo, puo' far domanda di oblazione, previo deposito di somma pari a meta' tra il massimo ed il minimo dell'ammenda stabilita per l'infrazione commessa. La domanda di oblazione e' diretta al comandante la Regia Capitaneria di porto se trattasi di pesca in acque salse o salmastre, al Prefetto se trattasi di pesca in acque dolci. In questo ultimo caso il Prefetto richiede sulla domanda il parere del locale Consorzio per la tutela della pesca, ove tale ente sia costituito nella zona. Eseguito il deposito il Comandante la R. Capitaneria di porto ovvero il Prefetto richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'Autorita' giudiziaria e determina, entro il limite del deposito, l'ammontare della somma da pagarsi a titolo di oblazione. La stessa Autorita' prescrive, mediante intimazione, di eseguire il pagamento delle eventuali spese del procedimento penale entro il termine di 15 giorni; l'oblazione non ha effetto se non siasi effettuato il suddetto pagamento nel termine prescritto. La domanda di oblazione puo' essere respinta avuto riguardo alla particolare gravita' del fatto o alla personalita' del contravventore)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti