Sentenza n. 3/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 508/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21
novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza
economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 febbraio 1991 dal Pretore di Pescara sul
ricorso proposto da Sbaraglia Roberto, per conto del minore Sbaraglia
Giuliano, contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 482 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 2 maggio 1991 dal Pretore di Pescara sul
ricorso proposto da De Laurentiis Patrizia, per conto della minore
Cavallo Claudia, contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 472
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi in cui i ricorrenti, minori ciechi
assoluti, nonché invalidi non deambulanti e non autosufficienti,
avevano richiesto il pagamento sia della pensione non reversibile
percepita ex art. 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, sia dell'indennità di accompagnamento già prevista dalla legge
11 febbraio 1980, n. 18 - avendo il Ministero dell'interno loro
negato il primo trattamento dal momento dell'erogazione
dell'indennità di accompagnamento (come successivamente disciplinata
dall'art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508) - il Pretore di
Pescara, con due analoghe ordinanze emesse il 27 febbraio 1991 e il 2
maggio 1991 sui ricorsi proposti contro il Ministero dell'interno
rispettivamente da Sbaraglia Roberto, per conto del minore Sbaraglia
Giuliano, e da De Laurentiis Patrizia, per conto della minore Cavallo
Claudia, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato
art. 5 della legge 21 novembre 1988, n. 508.
Il giudice a quo prospetta anzitutto una violazione del principio
della parità di trattamento, affermando che soltanto al cieco totale
infradiciottenne, che sia nel contempo anche invalido civile, è
precluso il cumulo di pensione ed indennità (che la norma impugnata
sancisce in asserita violazione del principio di specificità dei
trattamenti assistenziali). Infatti il cieco parziale o il sordomuto
continuerebbero a percepire, nelle medesime condizioni d'invalidità,
sia le provvidenze specifiche previste per tale menomazione, che
l'indennità di accompagnamento.
La censurata normativa comporterebbe inoltre una parziale
limitazione dei mezzi necessari per il mantenimento e l'assistenza
dell'invalido, con conseguente violazione dell'art. 38 della
Costituzione.
2. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per
l'infondatezza della questione, osservando come ai ciechi parziali,
in quanto tali, non sia concessa l'indennità di accompagnamento,
mentre, per altro verso, la pensione d'invalidità compete ai
soggetti non autosufficienti in età compresa tra il diciottesimo ed
il sessantacinquesimo anno di età.
L'Autorità intervenuta ribadisce altresì la diversità dei
presupposti delle due provvidenze, sottolineando come risulti del
tutto erroneo l'assunto del giudice a quo secondo il quale
agl'invalidi civili minorenni diversi dai ciechi assoluti
spetterebbero sia la pensione che l'indennità. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Pescara, con due ordinanze emesse il 27
febbraio 1991 (R.O. n. 482 del 1991) e il 2 maggio 1991 (R.O. n. 472
del 1991), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza
economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), in
quanto, nel prevedere in favore dei minori ciechi assoluti la sola
indennità di accompagnamento e sopprimendo la pensione ad essi in
precedenza erogata, tale norma, nell'ipotesi di soggetti che siano
anche invalidi (perché non deambulanti e/o non autosufficienti),
determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei
confronti dei minori ciechi parziali invalidi, i quali
continuerebbero a cumulare indennità e pensione.
Analoga situazione, in sé prospettata anche come lesiva dell'art.
38 della Costituzione, verrebbe a crearsi in rapporto ad altre
categorie di soggetti pluriminorati, come i sordomuti invalidi.
Le ordinanze prospettano la medesima questione, onde i relativi
giudizi possono essere riuniti e trattati congiuntamente.
2.1. - La questione è infondata.
Questa Corte ha già rilevato come la "pensione" erogata prima
dell'entrata in vigore della legge n. 508 del 1988 a favore dei
minori ciechi assoluti rappresentasse "una provvidenza sui generis,
volta non già a sopperire alla mancanza di un reddito di lavoro,
quanto piuttosto ad assicurare ( ..) uno speciale beneficio in
ragione del particolare disagio che la gravità della menomazione
comporta, a prescindere dalla capacità di guadagno", aggiungendo
inoltre che, nel quadro della successiva razionalizzazione del
sistema, appare del tutto giustificata la sostituzione della suddetta
"pensione" con l'indennità di accompagnamento di ben più elevato
importo, ( ..) non subordinata ad alcun limite di reddito (ordinanza
n. 210 del 1991).
2.2. - La citata legge n. 508 del 1988 non ha invece soppresso la
suddetta "pensione" per i minori ciechi con residuo visivo non
superiore ad un ventesimo (cd. ciechi "parziali" o "ventesimisti") i
quali, se aventi diritto in ragione del loro reddito, possono
cumularla con la "speciale indennità" di modesto importo, di cui
all'art. 3, primo comma, della legge citata, espressamente per essi
prevista.
La somma dei due trattamenti risulta di gran lunga inferiore
all'ammontare dell'indennità di accompagnamento corrisposta ai
ciechi assoluti.
Diverso è il caso in cui entrambi i soggetti in argomento siano
anche invalidi in quanto non deambulanti o non autosufficienti. Tale
ulteriore minorazione, a termini dell'art. 1 della legge n. 508 del
1988, dà diritto, come anche la cecità assoluta, all'indennità di
accompagnamento ed è lo stesso testo della disposizione a chiarire
come l'emolumento non possa essere concesso due volte, a titolo
d'invalidità e di cecità assoluta.
Al minore cieco assoluto invalido continuava perciò ad essere
erogata, sulla base di detta legge, la sola indennità di
accompagnamento.
2.3. - Senonché il legislatore, consapevole della discrasia
creatasi con i ciechi "ventesimisti" (di cui subito si dirà), ha
introdotto, con legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla
disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21
novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori
invalidi), l'art. 5- bis, di seguito alla norma impugnata, per
effetto del quale è stata aumentata del 45% l'indennità di
accompagnamento erogata ai ciechi assoluti pluriminorati.
2.4. - Infatti i minori ciechi "ventesimisti", se invalidi totali,
potevano e possono cumulare - in presenza di altri ed autonomi
benefici accordati per la loro minorazione visiva - l'indennità di
accompagnamento con gli emolumenti di cui sub 2.2, realizzandosi in
tal modo un trattamento complessivo che, prima dell'entrata in vigore
della novella sub 2.3, risultava superiore alla sola indennità di
accompagnamento percepita dai minori ciechi assoluti pluriminorati.
2.5. - Di quest'ultima somma va tuttavia sottolineata nuovamente
la congruità, che va anzi ribadita per l'ipotesi di aumento in
favore dei soggetti pluriminorati, onde è da escludere che la
differenza di trattamenti, concretatasi dal gennaio 1989 al novembre
1990 sia un effetto della soppressione della "pensione", come
prospettato dal giudice a quo. Essa consegue alle particolari
descritte ipotesi di cumulo ed è, se mai, il risultato di un mancato
effetto retroattivo della citata legge n. 289 del 1990.
Nell'arco temporale considerato, tuttavia, l'affermata adeguatezza
dell'indennità, nel quadro della complessiva razionalizzazione del
sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di
fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione),
escludono l'asserita violazione degl'invocati parametri
costituzionali.
3. - È appena il caso di rilevare l'erroneità del richiamo alla
categoria dei minori sordomuti quale ulteriore tertium comparationis:
costoro infatti, se invalidi, possono cumulare l'indennità di
accompagnamento con l'indennità di comunicazione, ma non la
pensione, esclusa per gl'infradiciottenni invalidi (ad eccezione dei
ciechi) dall'art. 8 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509
(Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente
per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
della legge 26 luglio 1988, n. 291).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 21 novembre 1988,
n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in
relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di
Pescara con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte