Sentenza n. 3/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/01/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1996 dal pretore di
Ascoli Piceno, nel procedimento penale a carico di Barbagrigia
Salvatore, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Barbagrigia
Salvatore, imputato del reato previsto dall'art. 116, comma 13, del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per aver
circolato alla guida di un motociclo "Yamaha 660" sprovvisto della
patente prescritta, il pretore di Ascoli Piceno ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del predetto articolo.
Osserva il giudice a quo che vi sarebbe una irragionevole
disparità di trattamento fra l'ipotesi, soggetta a sanzione penale,
in cui il titolare di patente di categoria B circoli alla guida del
motociclo senza specifico titolo di abilitazione (la patente di
categoria A) e quella, sottoposta a semplice sanzione amministrativa,
in cui il medesimo titolare di patente B guidi un qualsiasi
autoveicolo per il quale sia richiesta patente di categoria
superiore.
Tale disparità sarebbe giustificabile se e in quanto si
configurasse ragionevolmente, per il caso in esame, un obiettivo
giudizio di maggiore pericolosità rispetto all'ipotesi di guida d'un
autoveicolo per il quale sia richiesta la patente di categoria
superiore alla B. Le due fattispecie appaiono invece equivalenti,
per quanto attiene alla pericolosità, ove si pensi alla guida d'un
autoveicolo di grandi dimensioni (ad esempio, un autosnodato) da
parte di chi non sia munito della patente C. Di qui, la non manifesta
infondatezza per disparità di trattamento.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la manifesta inammissibilità, richiamando la sentenza n. 246 del
1995 di questa Corte e sottolineando la mancanza di nuovi argomenti
meritevoli di un ulteriore esame. Considerato in diritto
1. - Viene riproposta all'esame della Corte, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 116, comma 13, del codice della strada, di
cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui
prevede una sanzione penale in luogo dell'originaria sanzione
amministrativa stabilita per tutte le altre ipotesi similari. La
fattispecie in esame è quella della guida di un motoveicolo, con
cilindrata superiore a 125 centimetri cubici e potenza superiore a 11
cavalli, da parte di persona munita della patente di categoria B e
non invece di quella prescritta, la A, giusta gli artt. 3 e 5 del
decreto 8 agosto 1994 del Ministero dei trasporti e della navigazione
- che ha recepito la direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE del 29
luglio 1991, concernente le patenti di guida - emanato ai sensi
dell'art. 229 del codice della strada e dell'art. 406 del regolamento
di esecuzione di esso (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
La denunciata disparità di trattamento si configurerebbe in
relazione alla previsione della sanzione amministrativa stabilita
dall'art. 125, terzo comma, del codice della strada, per l'ipotesi
che il medesimo titolare di patente B guidi un qualsiasi autoveicolo
per il quale sia richiesta una patente di categoria superiore o
diversa (in proposito il pretore rimettente fa l'esempio della
conduzione d'un autosnodato).
2. - Questa Corte ha già affrontato la medesima questione con la
sentenza n. 246 del 1995, dando conto della complessa vicenda
legislativa, nazionale e comunitaria, che ha portato all'attuale
disciplina, caratterizzata dalla sanzione amministrativa (art. 125,
commi 3 e 5) per tutte le ipotesi di circolazione alla guida di un
autoveicolo diverso da quello per il quale è stata rilasciata la
patente posseduta (categoria B, C o D) e dalla sanzione penale (art.
116, comma 13) per l'ipotesi di guida di motoveicoli con cilindrata
superiore a 125 centimetri cubici e di potenza superiore a 11
cavalli, giusta quanto dispone l'art. 5 del citato d.m. 8 agosto
1994. Sulla base della rilevata sproporzione, la Corte aveva invitato
il legislatore a scegliere per le situazioni analoghe un unico tipo
di previsione sanzionatoria.
3. - Va ricordato che in origine il legislatore aveva stabilito per
tutte le fattispecie l'applicazione d'una sanzione amministrativa, ma
in seguito all'adeguamento del codice della strada alla disciplina
della patente comunitaria (legge 16 marzo 1988, n. 111) aveva
inopinatamente differenziato il comportamento illecito, qui
esaminato, discriminandolo in peius con la previsione della sanzione
penale.
La Corte ha già osservato, e non può non ribadire in questa sede,
che tale differenziazione è palesemente arbitraria, perché punisce
un comportamento, che non è certo di maggiore gravità, con una
sanzione più severa (arresto congiunto con l'ammenda) che si applica
a chi non abbia conseguito alcuna abilitazione alla guida o che gli
sia stata revocata, o non rinnovata, per mancanza dei requisiti
previsti dal codice.
4. - Essendo rimasta invariata la situazione normativa nonostante
l'invito rivolto dalla Corte al legislatore con la sentenza n. 246
del 1995, il comma 13 dell'art. 116 del codice della strada, di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, va pertanto dichiarato
costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui punisce con la
sanzione penale colui che - munito di patente di categoria B, C o D -
guida un veicolo per il quale è richiesta patente di categoria A.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 116, comma 13,
del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di
patente di categoria B, C o D, guida un veicolo per il quale è
richiesta patente di categoria A.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte