Sentenza n. 30/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 640/1950
- art. 12legge 640/1950
- art. 3legge 640/1950
- art. 8legge 640/1950
- art. 9legge 640/1950
- art. 13legge 640/1950
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 9,
10, 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n. 640, promosso con l'ordinanza
20 aprile 1956 del Pretore di Mestre nel procedimento civile tra la
ditta Fratelli Marin e l'Ufficio successioni e demanio di Venezia,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 9
giugno 1956 ed iscritta al n. 187 del Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1956 la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Riccardo Tornabuoni e Virgilio Andrioli per la
ditta Fratelli Marin ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Giuseppe Guglielmi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ingiunzione emessa dall'Ufficio successioni e demanio di
Venezia, resa esecutoria dal Pretore il 10 aprile 1954, e notificata il
23 aprile 1954, la ditta Fratelli Marin di Mestre fu invitata a pagare
lire 55. 000, quale corrispettivo, dovuto per il 2, 3 e 4 trimestre
del 1953, dei servizi previsti dalla legge 8 luglio 1950, n. 640,
concernente la disciplina per le bombole per metano.
Contro tale ingiunzione ed altre che erano state notificate per lo
stesso titolo, la ditta Marin fece opposizione davanti al Tribunale di
Venezia, deducendo, tra l'altro, la incostituzionalità della legge 8
luglio 1950, n. 640, e la nullità delle ingiunzioni. Contestò, nel
merito, la sussistenza del debito.
L'Ufficio successioni e demanio intanto, in base all'ingiunzione
del 10 aprile 1954 per il pagamento di lire 55. 000, procedette
all'esecuzione, con atto di pignoramento del 29 settembre 1954. La
ditta Fratelli Marin fece opposizione con ricorso del 30 settembre
1954, notificato il 21 ottobre successivo, ripetendo le eccezioni già
proposte nell'opposizione all'ingiunzione e chiedendo la sospensione
degli atti esecutivi.
La causa ebbe vari rinvii. Con comparsa depositata alla udienza del
20 marzo 1956, il procuratore della ditta Marin precisava che
l'eccezione di legittimità costituzionale riguardava gli artt. 10 e 12
della legge 8 luglio 1950, n. 640, e l'art. 20 del regolamento 16
dicembre 1950, n. 1121, perché in contrasto con l'art. 23 della
Costituzione, nonché gli artt. 3, 8, 10 e 13 della detta legge n. 640
e gli artt. 29 e 34 del regolamento, perché in contrasto con l'art. 42
della Costituzione.
Il Pretore, con ordinanza del 20 aprile 1956, ritenendo le
questioni di legittimità costituzionale rilevanti per la decisione e
non manifestamente infondate, dispose la trasmissione degli atti a
questa Corte e sospese il giudizio. L'ordinanza, notificata il 27
aprile 1956 alla ditta Marin ed al suo procuratore, il 28 aprile 1956
all'Ufficio demanio e successioni, il 30 aprile 1956 al Presidente del
Consiglio dei Ministri e regolarmente comunicata ai Presidenti delle
Camere del Parlamento, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
9 giugno 1956.
Dell'anzidetta ordinanza l'Ufficio successioni e demanio,
rappresentato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con ricorso del
3 maggio 1956, notificato alla ditta Marin insieme col decreto di
fissazione dell'udienza il 5 maggio 1956, chiese, per vari motivi, la
dichiarazione di nullità o, comunque, la revoca. Ma il Pretore con
altra ordinanza del 7 maggio 1956, respinse l'istanza.
In questa sede, con atti del 15 e del 16 maggio 1956, depositati in
cancelleria il 17 maggio successivo, si è costituita, in
rappresentanza rispettivamente dell'Ufficio demanio e successioni di
Venezia e del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura
generale dello Stato, che ha presentato le deduzioni, anche
nell'interesse, per quanto possa occorrere, del Ministro delle finanze.
Con atto del 15 giugno 1956, depositato il 21 giugno successivo,
si è costituita ed ha depositato le deduzioni la ditta Fratelli Marin.
Questa, precisando i termini delle questioni già dedotte dinanzi al
Pretore di Mestre, sostiene:
1) che l'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640, impone ai
proprietari ed utenti di bombole per metano il pagamento di un
corrispettivo giornaliero, nella misura fissata non dalla legge, bensì
da un comitato amministrativo, nominato ai sensi dell'art. 12: donde il
contrasto delle due disposizioni con l'art. 23 della Costituzione;
2) che pure in contrasto con l'art. 42 della Costituzione sono le
disposizioni dell'art. 3 della ricordata legge n. 640 del 1950, in
quanto prevede una espropriazione, nei confronti dei proprietari di
bombole per metano, prescindendo dallo accertamento del pubblico
interesse, e senza concedere alcun indennizzo; la disposizione
dell'art. 8, perché, in sostanza, ammette una forma di espropriazione
di fatto, autorizzando l'Ente metano (ed ora l'Ente nazionale
idrocarburi), a consegnare ai proprietari bombole usate ed antiquate,
in cambio di quelle detenute dai proprietari stessi; le disposizioni
infine degli artt. 10 e 13, perché pongono a carico dei proprietari
un contributo per l'uso delle bombole proprie, e inoltre l'obbligo di
avvalersi dell'Ente per i servizi di manutenzione, sottraendo tale
servizio all'iniziativa ed al controllo dei proprietari.
L'Avvocatura generale dello Stato deduce preliminarmente
l'inammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale nei
termini indicati nell'ordinanza del Pretore di Mestre.
Rileva in proposito che, nel capo II della legge n. 87 dell'11
marzo 1953, in relazione alla prima parte dell'art. 134 della
Costituzione ed agli artt. 1 e 2 della legge costituzionale n. 1 del 9
febbraio 1948, sono delineate le due forme di giudizio davanti alla
Corte costituzionale: quello iniziato in via diretta, nei casi previsti
dalla legge, e quello promosso in via incidentale con ordinanza di
un'autorità giurisdizionale.
Osserva che i due giudizi sono bensì diversi quanto alla struttura
formale, per la titolarità dell'azione e per le modalità con cui la
controversia costituzionale è portata all'esame della Corte.
Coincidono peraltro entrambi in ordine alla potestà e all'obbligo
della Corte stessa di accertare i presupposti processuali e le
condizioni di ammissibilità dell'azione nel primo e della rimessione
degli atti nel secondo; e di controllare altresì la ritualità o la
regolarità dell'atto introduttivo, cioè del ricorso e dell'ordinanza.
Ciò premesso sostiene che il Pretore di Mestre non aveva potestà di
emettere l'ordinanza di trasmissione degli atti a questa Corte per i
seguenti motivi:
1. - Anzitutto per incompetenza a decidere sull'opposizione
all'esecuzione proposta dalla ditta Marin, sia perché la stessa causa
pendeva davanti al Tribunale di Venezia, sia per le disposizioni degli
artt. 39 e 616 del Codice di procedura civile, nel caso che si
ritenesse che l'opposizione all'esecuzione (iniziata in base alle norme
del T.U. 14 aprile 1910, n. 639) rientrasse nell'ambito dell'art. 615
dello stesso codice.
2. - Per manifesta irrilevanza, ai fini del giudizio di merito,
essendo cessata la materia del contendere in seguito alla revoca
dell'ordinanza ed essendo venuta meno l'efficacia del precetto per
decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 481 del Codice di procedura
civile.
La causa, pertanto, secondo la tesi dell'Avvocatura, si sarebbe
potuta definire, prescindendosi dalla risoluzione delle questioni di
legittimità costituzionale. Donde la irregolarità dell'ordinanza del
Pretore per mancanza dei presupposti dell'azione e d'interesse al
giudizio.
Pure sotto il profilo della irrilevanza, o comunque della
infondatezza, l'eccezione di inammissibilità è proposta dalla difesa
dello Stato rispetto alle ulteriori questioni dedotte. Sostiene
infatti, riguardo agli artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640,
che spettava al giudice ordinario esaminare se i corrispettivi
previsti nelle dette disposizioni fossero o no tributi. Nella prima
ipotesi avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza per
inosservanza del solve et repete, o perché si trattava di controversia
tributaria. Nell'altra avrebbe dovuto dichiarare la questione
manifestamente infondata, perché fuori dell'ambito dell'art. 23 della
Costituzione. Sostiene inoltre, in ordine agli artt. 3, 8, 10 e 13
della detta legge, l'irrilevanza delle questioni sollevate, perché
davanti al Pretore non era in discussione la proprietà delle bombole
per metano o l'obbligo della punzonatura o quello di avvalersi dei
servizi posti a carico dell'Ente, bensì soltanto l'obbligo della ditta
Marin, quale utente e distributrice delle bombole, di pagare il
corrispettivo richiesto con l'ingiunzione del 10 aprile 1954.
Ma se anche, soggiunge l'Avvocatura, si ritenesse trattarsi di
tributi, le disposizioni degli artt. 10 e 12 non sarebbero
incompatibili con l'art. 23 della Costituzione. Il quale contiene
bensì riserva di legge in materia tributaria, ma limitatamente alla
determinazione dei casi e delle modalità, nei quali può essere
esercitato il potere discrezionale della pubblica amministrazione; là
dove nella legge n. 640 del 1950, sono fissati i criteri e le modalità
dell'ingiunzione, sono indicati i soggetti del rapporto tributario e i
controlli necessari a garanzia degli interessati.
Passando all'esame delle disposizioni degli artt. 3, 8, 10 e 13
della stessa legge del 1950, l'Avvocatura esclude l'incompatibilità
con l'art. 42 della Costituzione dell'art. 3, perché le bombole,
fabbricate precedentemente al 1 agosto 1948, furono acquistate
dall'Ente in base a provvedimenti di requisizione con indennizzo.
Rileva poi, in ordine alle altre disposizioni dell'art. 3, che
l'obbligo della punzonatura deve ritenersi legittimamente imposto,
essendo un controllo stabilito, mediante corrispettivo, su cose di
proprietà privata per fini di sicurezza generale. Soggiunge anzi che
l'obbligo della punzonatura non può considerarsi come limite alla
proprietà privata ma piuttosto come condizione per l'esercizio di
un'attività pericolosa.
Esclude altresì che sia in contrasto con l'art. 42 l'art. 8 della
legge del 1950, in quanto esso riguarda i produttori di gas metano e i
distributori del gas in bombole, non i proprietari di queste, e d'altra
parte l'obbligo di ricevere dall'utente le bombole vuote, consegnandone
altrettante piene di gas, è imposto per esigenze di sicurezza
generale; e sebbene non sia previsto un indennizzo, non si avrebbe
alcuna limitazione della proprietà. Si rileva inoltre che i
distributori - come tali - non hanno alcun interesse ad invalidare il
sistema che è attuato dalla legge per favorirli; e non hanno neppure
interesse contrastante i proprietari, perché, per l'art. 3, l'Ente è
tenuto a sostituire con bombole nuove quelle fuori uso.
Si aggiunge infine che gli obblighi della punzonatura per il
controllo circa il funzionamento e del pagamento dei corrispettivi
preveduti dall'art. 10, il quale istituisce una prestazione
obbligatoria senza indicarne la misura; e per di più vi comprende un
corrispettivo da parte del proprietario per l'uso della cosa propria,
in contrasto anche con l'art. 42 della Costituzione.
Per quanto riguarda l'art. 3, primo comma, della legge del 1950, la
difesa della ditta Marin osserva che i decreti ministeriali di
requisizione delle bombole erano viziati da nullità radicale, per
difetto di potere ad emanare detti provvedimenti, cosicché il
trasferimento all'Ente metano e quindi all'Ente nazionale idrocarburi
delle bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, si è
effettuato non già in base ai decreti di requisizione, ma in virtù
della presunzione di proprietà stabilita dal primo comma dell'art. 3,
con la sola eccezione per i casi in cui è intervenuta dichiarazione di
illegittimità dei provvedimenti in sede giurisdizionale. Trasferimento
che, in contrasto appunto con l'art. 42 della Costituzione, si è
attuato sostanzialmente senza indennizzo, poiché questo fu trattenuto
dall'Ente come cauzione per l'uso delle bombole, lasciato ai precedenti
proprietari e restituito in seguito senza interessi, ai sensi dell'art.
4 della legge del 1950. E si fa pure rilevare che la presunzione di
proprietà si è estesa illegittimamente anche alle bombole non
requisite.
L'art. 8, d'altra parte, secondo la difesa della ditta Marin, ha
attuato una forma di espropriazione senza indennità, e quindi in
contrasto con l'art. 42, per le bombole di fabbricazione posteriore al
10 agosto 1948, poiché, considerando fungibili le bombole, ha imposto
ai proprietari di consegnare le bombole proprie, ricevendone in cambio
altre anche in condizioni deteriori. Si osserva infine che l'art. 10
della stessa legge del 1950, assoggettando i proprietari delle bombole
al pagamento del corrispettivo e comprendendovi anche l'uso delle
bombole, ha praticamente annullato il diritto del proprietario di usare
e disporre della cosa propria.
Con memoria depositata il 22 novembre 1956, l'Avvocatura dello
Stato per quanto riguarda l'inammissibilità della questione di
costituzionalità del regolamento 26 dicembre 1950, n. 1121, le
eccezioni pregiudiziali di cui si è fatto già precedentemente cenno e
le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 8, 10, 12 e
13, si riporta, confermandone le conclusioni, alle deduzioni del 15
maggio 1956.
Si sofferma invece sull'art. 23 della Costituzione, ritenendo che
tale disposizione, per la sua formulazione e per i precedenti storici
che l'hanno determinata, si riferisce soltanto alle prestazioni
patrimoniali tributarie. Si deve ritenere perciò che ne restino
escluse tutte le prestazioni dovute per legge, o in base ad un rapporto
obbligatorio di diritto privato.
Sostiene altresì che, poiché l'art. 23 parla di prestazioni
tributarie imposte in base alla legge e non dalla legge, si deve
ammettere che questa riserva riguardi soltanto il potere di imposizione
e i limiti, ma che, entro tali limiti e alle condizioni stabilite dalla
norma, sia possibile attribuire ad una autorità diversa dal
legislatore la potestà di determinare in concreto l'entità della
prestazione e le modalità della medesima.
Nella specie le disposizioni degli artt. 10 e 12 della legge del
1950 sarebbero perfettamente legittime, dato che la prestazione, posta
a carico degli utenti delle bombole, è determinata dalla norma
legislativa nei soggetti e nel contenuto, consistente nel costo dei
servizi posti a carico dell'Ente. Il quale, per mezzo del comitato,
determinerebbe in concreto la prestazione a carico di ciascun
obbligato, applicando i criteri già stabiliti dalle norme legislative.
Criteri che deriverebbero da un elemento certo, o sicuramente
accertabile, cioè il costo dei servizi che la legge impone all'Ente. Considerato in diritto :
Deduce preliminarmente l'Avvocatura dello Stato che questa Corte
non sarebbe stata ritualmente investita delle questioni di legittimità
costituzionale, sollevate con l'ordinanza del Pretore di Mestre, per
difetto di potere ad emettere l'ordinanza stessa. A sostegno
dell'eccezione osserva: che il Pretore non era competente a decidere
sull'opposizione proposta dalla ditta Fratelli Marin, sia perché la
stessa causa pendeva davanti al Tribunale di Venezia, sia in base agli
artt. 39 e 616 del Codice di procedura civile, qualora si ritenesse
trattarsi dell'opposizione preveduta dall'art. 615 dello stesso codice;
che, d'altra parte, le questioni di incostituzionalità oggetto
dell'ordinanza erano manifestamente irrilevanti ai fini del giudizio di
merito, perché era cessata la materia del contendere, in seguito alla
revoca dell'ingiunzione, in base alla quale erano stati iniziati gli
atti esecutivi contro la ditta Marin, ed era altresì cessata la
efficacia del precetto per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art.
481 del Codice di procedura civile. L'ordinanza era pertanto viziata,
mancando i presupposti dell'azione e l'interesse al giudizio.
L'eccezione non può essere accolta. È chiaro infatti che questa
Corte per accertare, ai fini della competenza del Pretore a decidere
sull'opposizione, se sussistessero o meno gli estremi della
litispendenza ai termini dell'art. 39 del Codice di procedura civile, o
se si fosse o no verificata la situazione processuale preveduta
dall'art. 616 dello stesso codice, dovrebbe espletare indagini
strettamente aderenti al merito della contestazione pendente davanti al
Pretore. Ciò che non è consentito in questa sede, data la separazione
fra il giudizio principale e quello sulla pregiudiziale di
incostituzionalità, che si svolge davanti a questa Corte su un piano
diverso per l'oggetto e per la finalità.
Per respingere poi l'eccezione di inammissibilità, sotto l'altro
aspetto in cui è prospettata, nel senso cioè dell'irrilevanza delle
questioni sollevate ai fini della decisione della controversia, per la
cessazione della materia del contendere e dell'efficacia del precetto,
è da osservare che si tratta di un giudizio di merito,
sufficientemente motivato, che il Pretore ha espresso e che perciò non
è sindacabile in questa sede.
L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, o comunque per
manifesta infondatezza, è proposta dalla difesa dello Stato, come si
è già in precedenza accennato, con particolare riferimento a tutte le
questioni indicate nell'ordinanza. Osserva l'Avvocatura, quanto agli
artt. 10 e 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, che il giudice
ordinario avrebbe dovuto esaminare se i corrispettivi previsti nelle
dette disposizioni fossero o no tributi, per dichiarare, nel primo
caso, la propria incompetenza per l'inosservanza del solve et repete, o
perché si trattava di materia tributaria; e per dichiarare, nel
secondo caso, la manifesta infondatezza della questione, essendo fuori
dell'ambito dell'art. 23. Osserva inoltre in ordine agli artt. 8, 10 e
13 della detta legge, che l'irrilevanza o l'infondatezza deriva dal
fatto che davanti al Pretore era in discussione soltanto l'obbligo
della ditta Marin di pagare i corrispettivi preveduti dagli artt. 10 e
12 della legge, ma non erano in contestazione né la proprietà delle
bombole, né gli altri obblighi imposti dalla legge del 1950.
È da obiettare che il Pretore di Mestre, essendosi fermato alla
pregiudiziale di costituzionalità delle norme anzidette, non scese
all'esame della sostanza del tema litigioso; ed avendo ritenuto le
questioni di legittimità costituzionale rilevanti per la definizione
della causa e non manifestamente infondate, ha ritualmente trasmesso, a
norma del secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
gli atti a questa Corte.
L'eccezione di inammissibilità è invece fondata per quanto
attiene all'impugnazione di alcune disposizioni del regolamento del 16
dicembre 1950, n. 1121, per l'esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.
640, dato che non si tratta di atto avente forza di legge.
Nel merito la prima questione trattata dalle parti riguarda
l'obbligo, cui sono tenuti gli utenti, ancorché proprietari di
bombole, di pagare, ai sensi dell'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n.
640, un corrispettivo giornaliero per l'uso di ciascuna bombola
posseduta e per i servizi previsti dalla legge; corrispettivo
determinato dal comitato istituito dal successivo art. 12. Sostiene, in
sostanza, la ditta Marin che, applicandosi l'art. 23 della Costituzione
a tutte le prestazioni patrimoniali, aventi o meno carattere
tributario, il contrasto fra le ricordate disposizioni della legge del
1950 e la norma costituzionale, deriva dal fatto che la determinazione
del corrispettivo è rimessa, senza che dalla legge siano fissati i
limiti a garanzia degli obbligati, alla discrezionalità del comitato,
costituito con decreto ministeriale e composto di rappresentanti
dell'amministrazione statale.
È peraltro da osservare che questa Corte, con sentenza n. 4 del 16
gennaio 1957, ha posto in luce che l'oggetto dell'art. 23 della
Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o
patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, è quello
di determinare a quali condizioni una prestazione, personale o
patrimoniale, può essere legittimamente "imposta", cioè può essere
stabilita come obbligatoria a carico di una persona, senza che la
volontà di questa vi abbia concorso. Ed ha altresì chiarito che la
denominazione della prestazione non è al riguardo rilevante, poiché
il criterio decisivo per ritenere applicabile l'art. 23 della
Costituzione è che si tratti di prestazione obbligatoria, in quanto
istituita con atto di autorità.
Ora non è dubbio che la prestazione, prevista dall'art. 10 della
legge n. 640 del 1950, è posta a carico degli utenti di bombole di gas
metano da un ente pubblico, in cambio di un pubblico servizio gestito
in regime di monopolio. Né a questo proposito può avere particolare
significato la denominazione di "corrispettivo" usata dalla legge
stessa, tenuto conto dell'ampia formulazione dell'art. 23 della
Costituzione. Onde, rientrando tale corrispettivo nella categoria
generale delle prestazioni "imposte", anche ad esso è applicabile
l'anzidetta norma costituzionale.
La sentenza di questa Corte ha pure precisato che l'art. 23 della
Costituzione non esige soltanto che l'imposizione di una prestazione
abbia base nella legge, ma richiede altresì che la legge, che
conferisce il potere di imporre la prestazione, indichi i criteri
idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore
nell'esercizio del potere attribuitogli. L'art. 23 della Costituzione -
precisa infine la stessa sentenza - non pone invece come requisito
necessario, per la legittimità della legge ordinaria, che questa
contenga la indicazione del limite massimo della prestazione
imponibile. Questo perciò, contrariamente a quanto sostiene la ditta
Marin, è uno dei limiti, ma non il solo, in base al quale si può
ritenere la costituzionalità della legge.
L'esame della legge 8 luglio 1950, n. 640, dimostra che il
corrispettivo stabilito dall'art. 10 a carico degli utenti, ancorché
proprietari di bombole, è specificamente diretto a costituire il fondo
amministrato dal comitato istituito dall'art. 12. Sul quale fondo
gravano le spese per il funzionamento del comitato e per i servizi,
prevalentemente di carattere tecnico, cui è tenuto l'Ente per motivi
di interesse generale ed elencati nell'art. 13; cioè collaudo e
revisione delle bombole, manutenzione delle valvole, sostituzione delle
bombole non più idonee all'uso, assicurazione per responsabilità
civile verso terzi e punzonatura delle bombole. Aggiunge l'ultimo
comma dell'art. 13 che, sul fondo predetto, grava anche ogni altra
spesa di servizio, nonché la quota dovuta ai proprietari per l'uso
delle bombole ai sensi dell'art. 9 della legge. La misura del
corrispettivo ha perciò riferimento obiettivo da un lato ai servizi
svolti dallo stesso Ente impositore, dall'altro al costo dei medesimi;
tanto che la sua determinazione, in ragione della variabilità di detti
costi, ai sensi dell'art. 23 del regolamento 16 dicembre 1950, n. 1121,
deve essere rinnovata trimestralmente. La prestazione pecuniaria, che
l'art. 10 prevede a carico di soggetti determinati, non è quindi
indiscriminatamente lasciata all'arbitrio del comitato, ma è
correlativa agli obblighi specifici, cui è legato il pubblico servizio
affidato all'Ente e che questo gestisce sotto la vigilanza del comitato
stesso (art. 17 della legge). Va poi ricordato che del comitato,
costituito ai sensi dell'art. 12 della legge, fanno parte non soltanto
i rappresentanti dell'amministrazione centrale dello Stato, ma anche i
rappresentanti degli interessati e cioè un produttore di gas metano,
un distributore o trasportatore di gas metano e due proprietari di
bombole, ai quali è data quindi possibilità di attuare un efficace
controllo (art. 12, nn. 7, 8 e 9). Si aggiunge altresì che la
vigilanza ed il controllo della gestione del fondo, cui affluiscono i
corrispettivi, sono esercitati da un collegio di revisori, costituito
ai sensi del primo comma dell'art. 14 della legge, con le stesse
funzioni spettanti ai sindaci delle società per azioni, in quanto
applicabili (art. 14, comma 2). Entro due mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale inoltre il comitato deve trasmettere ai
Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un
rendiconto, accompagnato dalla relazione dei sindaci. Tale complessa
disciplina chiarisce come la facoltà di determinazione del
corrispettivo è soggetta a limiti e controlli sufficienti per
garantire gli obbligati alla prestazione. Non sussiste perciò, ad
avviso della Corte, alcun contrasto fra le disposizioni degli artt. 10
e 12 della legge del 1950 e l'art. 23 della Costituzione.
Del pari non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale relative agli artt. 3, 8, 9, 10 e 13 della stessa legge
del 1950, con riferimento all'art. 42 della Costituzione.
L'art. 3, nel primo comma, oggetto dell'attuale contestazione,
dispone che le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, se
non appartengono alle amministrazioni statali, provinciali o comunali,
si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano (ora Ente
nazionale idrocarburi), a meno che sia intervenuta dichiarazione
giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione. La
norma peraltro non può essere correttamente intesa se non si tiene
presente il sistema della legge dell'8 luglio 1950. Come risulta anche
dal titolo "disciplina delle bombole per metano", detta legge è stata
emanata per regolare la circolazione delle bombole, per motivi di
sicurezza generale ed anche nell'interesse dei produttori, dei
distributori e degli utenti. Ha stabilito perciò il censimento delle
bombole, mediante l'obbligo della presentazione all'Ente (art. 1 della
legge), con le dichiarazioni prescritte dall'art. 2 della legge e
dall'art. 4 del regolamento e con gli adempimenti prescritti dall'art.
6 dello stesso regolamento. È pure da tenere presente che le bombole
di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948 erano state requisite,
mediante indennizzo, con provvedimenti ministeriali del 16 marzo e 29
settembre 1941 e del 18 luglio 1942, autorizzati dal decreto
legislativo 27 dicembre 1940, n. 1298, concernente la disciplina della
distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di
guerra, che si ricollega a sua volta con la legge generale del 21
maggio 1940, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra. Da
queste disposizioni si desume che la norma contenuta nel primo comma
dell'art. 3 riguarda le bombole già requisite, come è confermato
nell'ultima parte della predetta disposizione, secondo la quale la
presunzione viene meno quando sia intervenuta dichiarazione
giurisdizionale di illegittimità del provvedimento di requisizione.
Riguarda cioè le bombole che, come pure risulta dall'art. 4, erano
state lasciate in uso ai precedenti proprietari e di cui l'Ente doveva
rientrare nel possesso, restituendo agli stessi la cauzione, senza
interesse. Tutto ciò spiega e giustifica la disposizione del primo
comma dell'art. 3, il quale non stabilisce, come si sostiene, un nuovo
trasferimento della proprietà delle bombole, ma si riferisce ad una
situazione di diritto, già in precedenza definita, ed a cui, per
conseguire più rapidamente i fini della legge del 1950, occorreva dare
pratica e completa attuazione. Situazione di diritto che, contrariamene
all'assunto della ditta Marin, non può essere ora rimessa in
discussione, perché, a parte ogni altro rilievo, si tratta di materia
del tutto estranea all'attuale dibattimento. Per quanto riguarda poi le
bombole non requisite, cui si accenna nella memoria della stessa ditta
Marin, si è fuori della sfera di applicazione del primo comma
dell'art. 3. Nessun contrasto perciò può ravvisarsi tra questa
disposizione e l'art. 42 della Costituzione.
L'art. 8 della legge 8 luglio 1950 stabilisce che i produttori di
gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli
utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro
stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole
punzonate. La disposizione è fondamentale nel sistema della legge,
poiché, mediante l'intercambio, rende possibile una rapida e sicura
circolazione delle bombole contenenti il gas.
Ma la ditta Marin sostiene che, anche in questo caso, è
ravvisabile un contrasto con l'art. 42 della Costituzione, perché
attraverso la fungibilità delle bombole, al proprietario è tolta la
disponibilità della cosa propria e gli è imposto l'obbligo di
ricevere bombole in qualunque stato di manutenzione, e ciò senza
indennizzo.
Osserva la Corte che a favore del proprietario, cui è imposto
l'obbligo sopraindicato, la legge anzitutto riconosce, ai sensi
dell'art. 9 (che va collegato con l'art. 10), il diritto al rimborso di
una quota del corrispettivo che, sebbene proprietario, è tenuto a
pagare. Riconosce altresì, come risulta dall'art. 19 della legge, la
titolarità di un numero di bombole pari a quelle originariamente
appartenenti allo stesso proprietario. D'altra parte, la fungibilità
delle bombole, inerente all'intercambio, non priva il proprietario del
diritto di alienare il quantitativo di bombole di cui, come si è
accennato, è rimasto titolare, perché il commercio delle bombole è
libero (art. 5) e l'art. 11 ne disciplina le formalità e gli effetti.
Il proprietario infine ha diritto, ai sensi dell'articolo 35 del
regolamento, di ottenere la sostituzione dei recipienti dichiarati
inidonei all'uso, in seguito al collaudo preveduto dall'art. 13 della
legge. Tutto ciò porta alla conclusione che non è da ravvisare, sotto
alcun aspetto, un contrasto con l'art. 42 della Costituzione.
Né con questa norma può ritenersi incompatibile l'art. 10 della
legge del 1950, in quanto pone a carico dei proprietari distributori di
bombole il corrispettivo stabilito dall'art. 10 e vi comprende anche
l'uso delle bombole proprie, annullando, in tal modo, secondo l'assunto
della ditta Marin, il diritto di usare e di disporre della cosa
propria. Va però rilevato che, se è vero che al pagamento del
corrispettivo sono tenuti anche i proprietari delle bombole, questi
tuttavia hanno diritto, come si è già detto, al rimborso di una quota
di esso, ai sensi dell'art. 9, per l'uso derivante dalla circolazione
delle bombole stesse; quota che grava sul fondo costituito a norma
dell'art. 13. Di guisa che la restante parte del corrispettivo
rappresenta il compenso dovuto dai proprietari per i servizi posti a
carico dell'Ente dall'articolo ora citato. È infine da rilevare, pure
in relazione all'art. 13, che la limitazione derivante dall'obbligo
imposto dalla legge, per fini di pubblico interesse, di avvalersi dei
servizi anzidetti, non esorbita dalle limitazioni al diritto di
proprietà che l'art. 42 della Costituzione espressamente ammette
possano essere stabilite dalla legge ordinaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura
dello Stato;
affermata la improponibilità della questione di legittimità
costituzionale del regolamento approvato con decreto del 16 dicembre
1950, n. 1121;
dichiara non fondate le questioni proposte con ordinanza del
Pretore di Mestre in data 20 aprile 1956, sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 10 e 12 della legge 8
luglio 1950, n. 640, concernente la disciplina delle bombole per gas
metano, in riferimento all'art. 23 della Costituzione; e delle norme
contenute negli artt. 3, 8, 9, 10, 12 e 13 della detta legge, in
riferimento alle norme contenute nell'art. 42 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA
ECLI:IT:COST:1957:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte