Sentenza n. 30/1962
Altra decisione · depositata il 27/03/1962 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, promosso con
ordinanza emessa il 22 novembre 1960 dal Tribunale di Busto Arsizio nel
procedimento penale a carico di Ciciriello Salvatore, iscritta al n. 59
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1962 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sentenza 12 febbraio 1960 il Pretore di Busto Arsizio
condannava il signor Salvatore Ciciriello alla pena di 15 giorni di
arresto, per la contravvenzione di cui agli artt. 4 e 17 del T.U.
delle leggi di pubblica sicurezza perché, essendo persona pericolosa,
già diffidata dal Questore ai sensi dell'art. 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, si rifiutava di sottoporsi ai rilievi
segnaletici disposti nei suoi confronti dalla locale Autorità di
pubblica sicurezza.
Avverso tale sentenza il Ciciriello proponeva appello dinanzi al
Tribunale di Busto Arsizio e nei motivi presentati a sostegno del
gravame sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4 del citato T.U. di pubblica sicurezza in relazione all'art. 13 della
Costituzione, in quanto i rilievi segnaletici tenderebbero ad attuare
una restrizione personale che non può essere disposta senza la
preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in sede di appello, con ordinanza
del 22 novembre 1960, ritenuta la questione non manifestamente
infondata e rilevante ai fini della decisione della causa, sospendeva
il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza veniva notificata alla parte ed al Pubblico Ministero
mediante lettura del dispositivo nell'udienza del 22 novembre 1960, al
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1960 e
comunicata ai Presidenti delle due Camere il 12 successivo.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica il 20 maggio 1961, n. 124.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso come per legge. La parte privata non si è
costituita.
Nell'atto di intervento e nella successiva memoria, depositati,
rispettivamente, il 23 dicembre 1960 e 11 gennaio 1962, l'Avvocatura
dello Stato rileva anzitutto che non è chiaro se all'imputato
Ciciriello sia stata contestata la contravvenzione di cui al primo, o
quella di cui al secondo comma dell'art. 17 del T.U. di pubblica
sicurezza.
Nella prima ipotesi, la questione di legittimità costituzionale
potrebbe essere ritenuta irrilevante ai fini della definizione del
processo penale, incombendo al giudice l'obbligo di accertare, da una
parte, l'esistenza di un ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza e,
dall'altra, la coscienza e la volontà da parte del destinatario di non
ottemperarvi.
Nella seconda ipotesi, poi, non sembra che nella specie vi sia
stata una ordinanza, cui il Ciciriello abbia contravvenuto.
Nel merito, l'Avvocatura sostiene che la questione è infondata, in
quanto l'ordinanza di rinvio muove dal dubbio che i rilievi segnaletici
di cui all'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, possano
concretarsi in una forma di ispezione corporale o personale, alla quale
l'art. 13 della Costituzione evidentemente si riferisce.
Premesso che l'istituto dei rilievi dattiloscopici - noto ai Codici
processuali penali italiani del 1913 e del 1930, ai Testi unici delle
leggi di pubblica sicurezza del 1926 e del 1931 ed a numerose
legislazioni straniere - mira a soddisfare non solo gli interessi della
collettività, ma anche quelli particolari degli stessi segnalati, alla
cui identificazione esso tende, in pratica essi vengono effettuati con
un sistema che non ha nulla a che vedere con l'ispezione corporale,
secondo il concetto che le si deve attribuire a norma dell'art. 310
del Codice di procedura penale.
Del resto, che l'ispezione personale, cui si riferisce l'art. 13
della Costituzione, sia quella stessa che dal Codice di procedura
penale è definita corporale, non vi è dubbio. Tra le due forme di
ispezione non esistono elementi distintivi, tanto è vero che anche
l'art. 609 del Codice penale usa la formula "ispezione personale", nel
definire la condotta penalmente illecita del pubblico ufficiale che
esegua l'ispezione corporale di cui all'art. 310 del Codice di
procedura penale, abusando dei poteri inerenti alla sua funzione.
Ovviamente, il sottoporre una persona a rilievi segnaletici ai
sensi dell'art. 4 delle leggi di pubblica sicurezza non deve risolversi
in pratica, neppure in via eccezionale, in una ispezione corporale, se
questa non sia consentita dalla persona soggetta a rilevanza: in tale
caso si tratterebbe di condotta abusiva, penalmente illecita e, come
tale, punita ai sensi dell'art. 609 del Codice penale.
Ma questa è soltanto una eventualità; e il rischio di un abuso
d'ufficio in occasione di una condotta, di regola legittima, non
giustifica in alcun modo, di per sé, l'affermazione della illiceità
della condotta stessa e della incostituzionalità della norma che la
prevede.
Concludendo, poiché l'esecuzione dei rilievi segnaletici a norma
dell'art. 4 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza non si risolve
in una ispezione corporale, l'Avvocatura dello Stato chiede che la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di
Busto Arsizio sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dal Tribunale si riferisce unicamente
al punto se sia legittimo l'art. 4 della legge di pubblica sicurezza
in quella parte in cui dispone che l'Autorità di polizia può ordinare
la sottoposizione a rilievi segnaletici senza le garanzie previste
dall'art. 13 della Costituzione.
Occorre premettere due precisazioni riguardanti l'ambito del
presente giudizio.
Nessuna questione è stata posta circa la parte della disposizione
che stabilisce nei confronti di quali persone possano essere fatti i
rilievi segnaletici.
La questione prospettata si riferisce agli organi della polizia di
sicurezza, lasciando fuori della controversia i poteri della polizia
giudiziaria.
2. - Al fine di stabilire se e fino a che punto i rilievi
segnaletici previsti dall'art. 4 si identifichino con l'ispezione
personale di cui all'art. 13 della Costituzione, è necessario risalire
alla interpretazione del richiamato precetto costituzionale.
L'orientamento della Corte in ordine a tale interpretazione può
essere così riassunto: l'art. 13 non si riferisce a qualsiasi
limitazione della libertà personale, ma a quelle limitazioni che
violano il principio tradizionale dell'habeas corpus (sentenza 14
giugno 1956, n. 2; 19 giugno 1956, n. 11; 20 aprile 1959, n. 27; 15
marzo 1960, n. 12; 21 giugno 1960, n. 45). Tuttavia, come risulta in
particolare dalla sentenza 19 giugno 1956, n. 11, che dichiarò
illegittime le disposizioni concernenti l'ammonizione, la garanzia
dell'habeas corpus non deve essere intesa soltanto in rapporto alla
coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della
libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento
totale della persona all'altrui potere.
Il problema da risolvere è, dunque, questo: se l'esecuzione dei
rilievi segnaletici importi l'assoggettamento, fisico o morale, di una
persona al potere dell'organo di polizia, tale da costituire una
restrizione della libertà personale equiparabile all'arresto.
Il testo della disposizione, anche se il suo contenuto venga visto
in concreto attraverso le specificazioni date dall'art. 7 del
regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, non
può fornire una risposta univoca al quesito.
I rilievi descrittivi, fotografici e antropometrici possono
richiedere talvolta complesse indagini che potrebbero incidere sulla
libertà fisica o morale della persona: si pensi ai casi, non
cervellotici di fronte allo sviluppo della scienza e della tecnica, di
rilievi che richiedessero prelievi di sangue o complesse indagini di
ordine psicologico o psichiatrico. Più frequentemente quei rilievi
possono rendere necessari accertamenti che vengano a menomare la
libertà morale della persona, come, per esempio, nel caso in cui
debbano essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla
vista altrui, e specialmente nel caso in cui ciò possa importare un
mancato riguardo all'intimità o al pudore della persona.
In altri casi i rilievi descrittivi, fotografici ed antropometrici,
e sempre i rilievi dattiloscopici (almeno nella forma in cui sono
attualmente eseguiti in ogni paese del mondo), non importano
menomazione della libertà personale, anche se essi possano talvolta
richiedere una momentanea immobilizzazione della persona per
descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti
normalmente esposte all'altrui vista o richiedere una momentanea
costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali.
A ben guardare, la sostanziale differenza tra i due ordini di casi
sopra esposti non consiste tanto nella momentaneità o nella levità
della eventuale coercizione quanto, essenzialmente, nel fatto che nel
secondo ordine di casi i rilievi, pur avendo per oggetto la persona,
riguardano l'aspetto esteriore della persona, la cui sfera di libertà
resta integra, mentre nel primo i rilievi importano una menomazione
della libertà della persona pari a quella dell'arresto.
In definitiva, l'esecuzione dei rilievi esteriori costituisce
soltanto una forma di prestazione imposta, al fine della prevenzione
dei reati, a certi individui che si trovino in determinate condizioni
previste dalla legge, mentre i rilievi che assoggettino la persona a
sostanziali restrizioni, fisiche o morali, di libertà, equiparabili
allo arresto, sono da comprendere tra le ispezioni personali previste
dall'art. 13 della Costituzione.
Può concludersi che, non distinguendo l'art. 4 della legge di
pubblica sicurezza tra rilievi che importino ispezioni personali e
rilievi che restino esteriori alla persona, la disposizione è
illegittima soltanto nella parte in cui consente "ispezioni personali".
3. - Non è questa la prima volta che, di fronte alle disposizioni
di una legge di pubblica sicurezza anteriore alla Costituzione e non
ancora con essa armonizzata, la Corte, affrontando notevoli difficoltà
di ordine teorico e non ignorando gli inconvenienti che il sistema può
apportare ai fini dell'applicazione pratica, ha sentito il dovere di
enucleare dalle disposizioni quelle norme che possono ritenersi
legittime in base ad una interpretazione in senso conforme alla
Costituzione e quelle la cui illegittimità nessuna interpretazione
può eliminare. Anche per l'articolo oggi in esame la soluzione
adottata non è - e non potrebbe essere - una soluzione definitiva.
Questa spetta unicamente al legislatore, il quale, avendo di mira, nel
rispetto della Costituzione, la tutela della libertà dei singoli e la
tutela della sicurezza dei singoli e della collettività, potrà
formulare un precetto chiaro e completo che indichi, da una parte, i
poteri che, in materia di rilievi segnaletici, gli organi della polizia
di sicurezza possano esercitare perché al di fuori dell'applicazione
dell'art. 13 della Costituzione e, dall'altra, i casi ed i modi nei
quali i rilievi segnaletici, che importino ispezione personale, ai
sensi dello stesso articolo, possano essere compiuti a norma del
secondo e del terzo comma del medesimo art. 13.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, in riferimento all'art. 13 della Costituzione,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge di pubblica
sicurezza nella parte in cui prevede rilievi segnaletici che comportino
ispezioni personali ai sensi della stessa norma costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte