Art. 609 c.p. — Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, e' punito con la reclusione fino ad un anno.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva