Sentenza n. 30/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 11 dicembre
1971, n. 1115 (Proroga del vincolo alberghiero e dei contratti di
locazione di immobili adibiti all'esercizio di attività di natura
commerciale od artigianale), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo
1972 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Fiore
Ferdinando e la società Immobiliare di via Settembrini 39, iscritta al
n. 374 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28 del 31 gennaio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 1974 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Altisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Risulta in fatto dall'ordinanza di rimessione che la società
Immobiliare di via Settembrini n. 39, proprietaria di un locale adibito
ad uso ricevitoria del lotto, intimò licenza per finita locazione a
Raffaele Vitagliano, conduttore, e lo convenne in giudizio dinanzi al
pretore di Milano con atto di citazione del 25 giugno 1970.
Il convenuto si costituì dichiarando di avere ceduto il contratto,
insieme con l'azienda, a Ferdinando Fiore. Questi intervenne nel
processo invocando la proroga di cui all'art. 6 della legge 26 novembre
1969, n. 833.
L'attrice replicò rilevando l'inapplicabilità del regime
vincolistico, di cui alla citata norma, ai rapporti sorti dopo il marzo
1947, quale il rapporto relativo al locale di via Settembrini n. 39.
Con sentenza 16 febbraio 1971 il pretore dichiarò sciolto il
rapporto con effetto dalla data di scadenza convenuta.
Il Fiore propose appello dinanzi al tribunale di Milano deducendo
falsa applicazione del regime libero in luogo di quello vincolistico.
Rimessa la causa al collegio, l'appellante riconobbe, con la
comparsa conclusionale, l'infondatezza della tesi sostenuta con l'atto
di appello, invocando nel contempo l'applicazione della proroga
sopravvenuta con la legge 11 dicembre 1971, n. 1115.
L'appellata replicò negando i presupposti per l'applicazione della
nuova proroga e riproponendo la questione circa la risoluzione di
diritto in conseguenza della cessione del contratto.
Il tribunale di Milano, con sentenza non definitiva 2 marzo 25
settembre 1972, dichiarò inammissibile la questione relativa alla
risoluzione di diritto del contratto in conseguenza della cessione del
contratto medesimo.
Lo stesso tribunale - con ordinanza di pari data - ritenuta la
incompatibilità del regime vincolistico e della sua ulteriore proroga
di cui alla legge 11 dicembre 1971, n. 1115, con le norme di cui
all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione sollevò, di
ufficio, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo
unico della indicata legge n. 1115 del 1971 con riferimento alle citate
norme della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale edizione
speciale n. 28 del 31 gennaio 1973.
È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Le parti non si sono costituite. Considerato in diritto :
Il tribunale di Milano, con l'ordinanza di rimessione - dopo aver
esposto considerazioni di carattere economico, politico e sociale sul
regime vincolistico delle locazioni - rileva, in generale, che tale
regime, di cui fa parte la legge 11 dicembre 1971, n. 1115, costituisce
un sistema di norme giuridiche non conforme alle direttive imposte
dalla Costituzione.
Afferma, in particolare, che le leggi di proroga delle locazioni
sostituiscono il termine di durata "negoziale", previsto dal contratto,
con altro termine, con la conseguenza che non sopravvive il contratto,
perché sono diversi gli effetti giuridici; e la posizione giuridica
del conduttore deriva dalla legge e non dal contratto. Sostiene,
quindi, che il regime di proroga legale attua un trasferimento coattivo
dei poteri costituenti il contenuto del diritto di proprietà a favore
di altro privato ed in base ad una valutazione astratta dell'interesse
generale, laddove un trasferimento del genere non può operarsi se non
a favore di enti pubblici e in base ad una valutazione in concreto
dell'interesse generale, giusta quanto dispone l'art. 42, secondo e
terzo comma, della Costituzione, da interpretarsi tenendo presente
l'art. "45" (reclius: 43) della stessa Costituzione, nel quale è
contrapposta l'espropriazione ad una forma di acquisto analoga a quella
del demanio necessario ed è così riaffermata la legittimità di
strumenti di spossessamento diversi dalla espropriazione e dalle figure
che in senso lato vi corrispondono.
Aggiunge che il regime vincolistico non può essere giustificato
invocando la funzione sociale assegnata alla proprietà privata
dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione, dato che tale norma va
interpretata in coordinamento con quelle dell'inciso iniziale dello
stesso comma e del capoverso successivo, e, quindi, i vincoli imposti
alla proprietà privata non possono implicarne il disconoscimento, né
risolversi in una forma di espropriazione a vantaggio di altri privati
e senza indennizzo. osserva, poi, che il regime vincolistico non trova
alcuna giustificazione nella necessità di privare il proprietario
della "rendita di posizione" - che costituisce il prodotto di
investimenti pubblici in quanto conseguenza diretta dell'urbanizzazione
- dato che l'appartenenza pubblica della rendita di posizione potrebbe
portare solo all'acquisizione di tale rendita alla collettività e non
alla sua elargizione ad altri privati con criteri casuali.
Sostiene, inoltre, che è evidente la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge numero 1115
del 1971 in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione, posto che la controversia verte sull'applicazione della
stessa legge n. 1115 del 1971.
L'Avvocatura generale dello Stato sostiene che la rilevanza della
questione non è stata adeguatamente motivata dal tribunale di Milano;
e che, comunque, la stessa questione non è in concreto rilevante, in
quanto il contratto di locazione, essendo stato stipulato dopo il 1
marzo 1947 e avendo per oggetto un immobile non adibito ad uso di
abitazione, non è soggetto alla proroga legale; deduce, poi, la
mancanza di fondamento della questione medesima.
Questa Corte ritiene che la rilevanza della questione sia stata
sufficientemente motivata, come si desume dal contenuto dell'ordinanza,
e sussista.
In vero, la questione, oggetto del giudizio, concerne
l'applicabilità della legge di proroga 11 dicembre 1971, n. 1115,
invocata dal conduttore, e la tesi, sostenuta con l'ordinanza di
rimessione, della incompatibilità del regime vincolistico con l'art.
42, secondo e terzo comma, della Costituzione, se fosse fondata,
escluderebbe la legittimità costituzionale della citata legge n. 1115
del 1971 e delle altre leggi di proroga applicabili.
Ma la questione, sebbene ammissibile, è infondata.
In vero l'espropriazione per pubblica utilità si realizza (come
questa Corte ebbe a precisare con sentenza 8-14 febbraio 1962, n. 5),
mediante un atto di autorità che importa immediatamente il
trasferimento della proprietà per motivi di interesse generale da
valutarsi con riguardo al singolo atto. E l'atto di autorità, in
quanto atto di esercizio di un potere, deve essere giuridicamente
disciplinato nei suoi elementi astratti, concreti e per quanto concerne
la disciplina della sua attuazione. Non è quindi ammissibile un potere
generale di espropriazione fuori di una specifica disciplina
legislativa e della previsione di un atto tipico al quale sia connesso
il verificarsi dell'effetto giuridico.
Con la suindicata sentenza questa Corte escluse pertanto che il
divieto della libera vendita del risone con l'obbligo di conferimento
all'ammasso costituisse espropriazione per pubblica utilità, come
parte della dottrina e alcune sentenze della Corte di cassazione (18
maggio 1955, n. 1462; 19 settembre 1960, n. 2451) avevano ritenuto, e
non invece, secondo la qualificazione della legge, una cessione coatta,
con l'effetto di applicare alcune norme concernenti tale tipo di
contratto.
In coerenza con detti principi questa Corte (sentenza 22 dicembre
1959, n. 68) escluse che attuasse una espropriazione la legge 9
novembre 1955, n. 1070, avente per oggetto il mutamento della
destinazione originaria di un singolo bene dell'ente pubblico ex
Gioventù Italiana del Littorio e l'attribuzione di tale bene all'ente
beneficiario della nuova destinazione (Patronato Scolastico di Padova);
ciò in quanto tale legge era di organizzazione amministrativa nel
campo della distribuzione dei beni tra i vari organismi della pubblica
Amministrazione, nel quale non poteva disconoscersi al legislatore
ampia facoltà.
Ed infine, sempre con riferimento all'espropriazione, considerata
quale atto di esercizio di un potere che postula la giuridica
disciplina di elementi astratti e concreti e della sua attuazione, fu
da questa stessa Corte affermato che l'espropriazione per motivi di
interesse generale si riferisce a beni oggettivamente idonei a
conseguire un interesse pubblico specificamente determinato (sentenza
26 febbraio 1959, n. 8) e non ad interessi sociali, economici e
giuridici, attinenti alla struttura sociale. Questi ultimi interessi
furono oggetto di valutazione e di specifica disciplina legislativa con
le leggi di riforma fondiaria che ebbero di mira non a trasferire da un
soggetto ad altro un determinato bene, ma a sottrarre parte del
patrimonio ad un soggetto che si trovasse nelle condizioni previste
dalle leggi di riforma e fosse proprietario, come nel caso della legge
12 maggio I950, n. 230, di oltre trecento ettari di terreno (sentenza
18 novembre 1959, n. 57; 21 dicembre 1961, n. 77).
Da tali premesse consegue: erroneamente il tribunale ritiene che
l'interprete possa sindacare il mancato esercizio del potere di
espropriazione sulla base di generiche valutazioni economiche e
sociali; non giustifica l'affermazione che in realtà sia stato
esercitato il potere di espropriazione in tutto o in parte un asserito
contrasto tra principi della Costituzione attinenti alla disciplina di
esercizio di tale potere e la disciplina legislativa adottata dal
legislatore in un campo (quale il regime vincolistico delle locazioni),
nel quale è consentita una libertà nei limiti dell'autonomia segnata
dalla Costituzione. Se anche, quindi, fosse esatta la opinione del
tribunale, secondo cui la volontà astratta di legge concernente la
proroga si sostituisce alla volontà delle parti (opinione non
pacifica, contra Cass. 26 gennaio 1963, n. 118), la sostituzione
sarebbe ammissibile (arg. art. 1339 cod. civ.) e comunque non
giustificherebbe pronunce d'illegittimità di norme del regime
vincolistico delle locazioni. Tale regime non esclude affatto
l'attitudine del diritto di proprietà a riacquistare il suo pieno
contenuto e tanto meno contrasta con la disciplina tipica delle
locazioni, come è dimostrato dai successivi provvedimenti di proroga e
dal loro contenuto normativo.
Escluso pertanto che i commi dell'art. 42 della Costituzione,
interpretati in connessione tra di loro, stabiliscono principi
direttivi in contrasto con il regime vincolistico delle locazioni in
generale e con la legge 11 dicembre 1971, n. 1115, in particolare, il
fondamento costituzionale di tale regime è dato dal secondo comma
dell'art. 42 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce la
proprietà, ma riserva alla legge di determinare i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di
renderla accessibile a tutti. E la valutazione dell'entità consentita
di tali limiti si desume dal contenuto tipico della disciplina
legislativa del contratto di locazione, che esclude il trasferimento
coattivo del diritto e comunque la perdita dello stesso, ma consente
limiti al godimento del bene per assicurare lo scopo della funzione
sociale della proprietà.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1971, numero 1115 (Proroga
del vincolo alberghiero e dei contratti di locazione di immobili
adibiti all'esercizio di attività di natura commerciale od
artigianale), sollevata dal tribunale di Milano, con ordinanza 2 marzo
1972, in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte