Sentenza n. 30/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1982 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 52r.d. 76/1941
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182
cod. pen. mil. di pace (Estranei alle forze armate dello Stato -
Attività sediziosa) promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1976
dal Pretore di Messina nel procedimento penale a carico di Lanza Maria
ed altro, iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 346 del 29 dicembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblicata del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale a carico di Lanza Maria e Bille'
Giuseppe - imputati del reato di cui agli artt. 14 (estranei alle
Forze Armate dello Stato) e 182 (attività sediziosa) c.p.m.p. - il
Pretore di Messina, con ordinanza 21 giugno 1976, ha sollevato di
ufficio le questioni di legittimità costituzionale dell'intero codice
penale militare di pace, approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, in
riferimento agli artt. 52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, della
Costituzione; dell'art. 14 stesso codice (estranei alle Forze Armate
dello Stato) in riferimento agli artt. 3 e 25, comma primo, della
Costituzione; e dell'art. 182 medesimo codice penale militare di pace
(attività sediziosa), in riferimento all'art. 21, comma primo, della
Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del
29 dicembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato
generale dello Stato, con atto depositato il 16 ottobre 1976, chiedendo
che delle questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate
alcune inammissibili, altre irrilevanti e altre non fondate. Considerato in diritto :
1. - Il Pretore di Messina ha sollevato di ufficio le questioni di
legittimità costituzionale dell'intero codice penale militare di pace,
approvato con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, in riferimento agli artt.
52, comma ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione; dell'art. 14
stesso codice (estranei alle Forze Armate dello Stato) in riferimento
agli artt. 3 e 25, comma primo, della Costituzione; e dell'art. 182
medesimo codice penale militare di pace (attività sediziosa), in
riferimento all'art. 21, comma primo, della Costituzione.
2. - È preliminare l'esame delle questioni di legittimità
costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, che il
Pretore di Messina prospetta in quanto tale codice, "permeato dallo
spirito antidemocratico", esprime "una concezione puramente repressiva
dei rapporti di subordinazione all'interno delle forze armate", che,
oltre all'esigenza della disciplina, "mira a sottrarre al militare i
suoi fondamentali diritti di cittadino con la pretesa talora
irragionevole (in tempo di pace) di una assoluta sottomissione". E il
contrasto dell'intero codice penale militare di pace con gli artt. 52,
comma ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione può, secondo il
Pretore, essere fondatamente sostenuto ed affermato anche al di là
delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 del
codice militare di pace; e la Corte, qualora lo ritenesse opportuno,
potrebbe estendere l'indagine anche alle norme non direttamente
censurate.
Le questioni sono inammissibili.
Questa Corte ha più volte ritenuto rituale la proposizione di una
questione di legittimità costituzionale riguardante un intero testo
legislativo nel suo complesso, quando si tratti di norme intimamente
collegate le une con le altre, sicché non è dato enucleare singole
disposizioni, ma tutte devono essere considerate nel loro insieme in
ordine al sistema che pongono ed attuano (sentenza n. 78 del 1958, n.
44 del 1959; n. 38 del 1960; n. 35 del 1961; n. 53 del 1962; nn. 64 e
75 del 1963; n. 38 del 1965). Ora l'impugnato articolo 14 c.p.m.p.
prescrive, nel comma primo, che le persone estranee alle Forze Armate,
che concorrono a commettere un reato militare, sono soggette alla legge
penale militare; e, nel comma secondo, che, oltre ai casi espressamente
enunciati dalla legge, alle persone estranee alle Forze Armate, che
commettono alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 94, 136, 140, 141,
145, 182, 184 stesso codice, si applicano le pene stabilite per i
militari, secondo le disposizioni dell'art. 65; tuttavia il giudice
può diminuire la pena.
L'altra norma specificamente impugnata, art. 182 c.p.m.p., prevede
il delitto, di attività sediziosa, del quale può essere soggetto
attivo anche l'estraneo delle Forze Armate in base all'espresso
richiamo contenuto nell'art. 14 stesso codice; ed è del tutto
indipendente dalle altre norme del codice medesimo. È, quindi, da
escludere che nel caso di specie debba necessariamente procedersi ad
una valutazione dell'intero codice penale militare di pace.
L'eventuale pronuncia di illegittimità di norme diverse da quelle
impugnate non potrebbe esplicare alcuna influenza sul procedimento
penale pendente davanti al Pretore di Messina.
3. - È anche inammissibile, per difetto di rilevanza. nel suddetto
procedimento penale, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 14 c.p.m.p. - che, secondo il Pretore di Messina, violerebbe
il principio del giudice naturale sancito dall'art. 25, comma primo,
della Costituzione - dato che nella specie le persone estranee alle
Forze Armate sono state rinviate a giudizio davanti allo stesso Pretore
di Messina, cioè davanti a quello che l'ordinanza di rimessione
considera il giudice naturale precostituito per legge, e non davanti al
Tribunale Militare.
4. - Il Pretore di Messina afferma, poi, che l'art. 14 c.p.m.p. è
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto determina una
disparità di trattamento non giustificata in danno dei civili, dato
che la legge penale militare prevede pene maggiori di quelle che
sarebbero loro applicabili se fossero soggetti alla legge penale
comune.
La questione non è fondata.
Non sussiste la violazione del principio di eguaglianza perché non
ha consistenza la premessa da cui muove il giudice a quo. Infatti
l'art. 182 c.p.m.p. non trova riscontro nel codice penale comune.
5. - Illegittima sarebbe, infine, secondo il Pretore, per contrasto
con l'art. 21, comma primo, della Costituzione, la norma contenuta
nell'art. 182 c.p.m.p., poiché è stata considerata dalla prevalente
giurisprudenza sufficiente ad integrare il reato di attività sediziosa
ogni critica che sia andata oltre all'intenzione di reclamare pretesi
diritti per disfunzioni di ordine materiale e abbia investito il
comportamento dei superiori (perché ritenuto arbitrario repressivo o
diretto a realizzare discriminazioni politiche) ovvero temi di
propaganda politica.
Neppure quest'ultima censura è fondata.
Invero, correttamente valutata, la condotta sanzionata dall'art.
182 c.p.m.p. non consiste nella critica anche aspra degli ordinamenti
militari, sorretta come tale dalla garanzia costituzionale della
libertà di manifestazione del pensiero (cfr. sentenza di questa Corte
n. 71 del 1978, che concerne questione analoga).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'intero codice penale militare di pace, approvato
con r.d. 20 febbraio 1941, n. 76, sollevate dal Pretore di Messina con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 52, comma
ultimo, e 103, comma ultimo, della Costituzione;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 c.p.m.p. (Estranei alle Forze Armate dello
Stato) sollevata dallo stesso Pretore di Messina con la citata
ordinanza in riferimento all'art. 25, comma primo, della Costituzione;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 14 c.p.m.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e
dell'art. 182 stesso codice, in riferimento all'art. 21, comma primo,
della Costituzione, sollevate dal medesimo Pretore di Messina con la
suddetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte