Sentenza n. 30/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 25d.P.R. 749/1965
applicata al caso
- art. 3legge 1268/1964
citata
- art. 13legge 349/1958
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quinto
comma, lett. c), del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 "Conglobamento
dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e
retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 legge
5 dicembre 1964, n. 1268" promosso con ordinanza emessa il 7 novembre
1978 dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche sul ricorso
proposto da Vitolo Francesco contro Università degli Studi di
Camerino iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 dell'anno 1979;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore prof. Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 7 novembre 1978 (reg. ord. n. 310 del
1979), il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche sollevava,
nel corso di un procedimento susseguente a ricorso del prof.
Francesco Vitolo, questione
indidentale di legittimità costituzionale del quinto comma dell'art.
25 d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, "nella parte concernente la
riduzione al 31% della retribuzione dovuta agli assistenti
universitari incaricati in casi di cumulo con altro rapporto di
lavoro sotto i profili relativi al contrasto con gli artt. 3, 36 e 97
Cost.".
2. - Il prof. Vitolo, insegnante abilitato con incarico a tempo
indeterminato di materie giuridiche ed economiche presso l'Istituto
tecnico "G. Antinori" di Camerino, con incarico di assistente
supplente alla cattedra di diritto amministrativo della facoltà di
giurisprudenza della stessa Città, aveva impugnato il provvedimento
del Rettore per la parte in cui statuiva che gli sarebbe stato
corrisposto uno stipendio lordo corrispondente al 31% della
retribuzione prevista per il parametro spettantegli, sostanzialmente
adducendo l'incostituzionalità della norma in base alla quale il
provvedimento de quo era stato emanato.
3. - Ricordato come la Corte costituzionale, con le sentenze n.
152 del 1970 e n. 11 del 1973 si fosse già pronunciata per la
incostituzionalità di altri commi dello stesso art. 25 del d.P.R. n.
749 del 1965, il Collegio remittente osservava che al ratio posta a
base delle suindicate sentenze doveva esplicare i suoi effetti anche
nel caso sottoposto ora al giudizio della stessa Corte, in quanto tra
le disposizioni colpite da incostituzionalità e quella oggi
impugnata sussisterebbe omogeneità.
Se, infatti, con riferimento alle ipotesi di professori di scuola
media incaricati o supplenti e di professori universitari incaricati
interni od esterni, la Corte aveva sancito l'incostituzionalità di
altri commi dello stesso art. 25 laddove, in caso di cumulo
consentito, prevedevano una decurtazione maggiore di quella prevista
dall'art. 99 r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, non sarebbe possibile
escludere che la stessa sanzione debba colpire anche la norma oggi
impugnata, assimilabile essendo la disposizione stessa a quelle di
cui già è stata riconosciuta la incostituzionalità.
4. - Del resto, la norma di cui al quinto comma dell'art. 25 del
d.P.R. n. 749 del 1965 appare contrastare con l'art. 3 Cost. sia
perché riserva alla categoria ivi contemplata un trattamento
economico deteriore rispetto agli altri dipendenti statali in caso di
cumulo di impieghi, e ciò senza razionale giustificazione, sia
perché, a seguito degli interventi della Corte, anche nell'ambito
universitario si verrebbe ad ingenerare una irrazionale disparità di
trattamento tra gli assistenti ed i professori incaricati.
Si rileva anche che, nell'ipotesi di rapporti eterogenei,
l'impiego cumulato all'incarico può essere retribuito in misura
minore rispetto a quella stabilita dal citato art. 25 sicché può
verificarsi il caso estremo di una retribuzione delle due attività
lavorative complessivamente inferiore a quella spettante per il solo
incarico, e ciò in violazione dell'art. 36 Cost.
Questa discordanza di situazioni remunerative in un identico
settore della P.A. conduce ad ipotizzare una antitesi anche con i
principi di buon andamento e di imparzialità dei pubblici uffici, e
quindi un possibile contrasto anche con l'art. 97 Cost., primo comma.
Non si sono costituite parti né si è avuto l'intervento del
Presidente del Consiglio. Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza di rinvio viene prospettata la questione di
legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 97
Cost., del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R. 5 giugno 1965, n.
749, nella parte in cui riduce al 31% la retribuzione dovuta agli
assistenti universitari incaricati, nei casi di cumulo con altro
rapporto di impiego.
Il giudice a quo rileva in proposito la sostanziale omogeneità
tra la disposizione denunciata e quella contenuta negli altri commi
dello stesso art. 25 del d.P.R. n. 749 del 1965, concernenti analoghe
riduzioni delle retribuzioni spettanti per gli altri tipi di
incarichi universitari nel caso di cumulo con altri impieghi e
dichiarare costituzionalmente illegittime da questa Corte con la
sentenza n. 11 del 1973, e, a suo dire, con quella n. 152 del 1970.
2. - Come rilevato dal giudice a quo la Corte si è già occupata
di altre disposizioni contenute nello stesso art. 25 del d.P.R. del
1965, n. 749.
In particolare con la sentenza n. 11 del 1973 è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dei
commi secondo e terzo dell'art. 25 citato, nella parte in cui essi
disponevano che le retribuzioni fissate al comma primo per gli
incaricati esterni universitari, dovessero essere calcolate
rispettivamente in ragione del 31% per il secondo incarico conferito
ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico
attribuito ad un professore universitario di ruolo ed in ragione del
38% per gli incarichi conferiti a coloro che ricoprissero altro
ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o
privato, o comunque fruenti di un reddito di lavoro subordinato.
Nella richiamata sentenza n. 11 del 1973 si partì dal considerare
che i casi contemplati dalle disposizioni allora censurate
riguardassero non una semplice estensione delle prestazioni dovute in
forza di un preesistente rapporto di impiego, bensì di veri e propri
cumuli di impiego. Da questa premessa la sentenza ulteriormente
argomentò che "esaminando nel suo complesso l'impugnato art. 25, non
può che giungersi alla conclusione che con detta norma si è voluto
deliberatamente porre in essere per gli incaricati di insegnamento
iniversitario, una disciplina del cumulo degli stipendi - in caso di
cumulo consentito di rapporti di impiego - differenziata da quella
generale prevista dall'art. 99 del t.u. n. 2960 del 1923" rimasto in
vigore anche dopo l'emanazione del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e
quale risulta modificato dall'art. 16 del d.P.R. 11 gennaio 1956, n.
19 (v. sul punto la sentenza n. 152 del 1970).
Tale differenziazione di disciplina rispetto a quella generale
prevista per il cumulo, venne perciò da questa Corte, con la
sentenza n. 11 del 1973, ritenuta priva di razionale giustificazione
non trovando spiegazione "in una corrispondente differenziazione di
posizioni obiettive", onde l'illegittimità costituzionale delle
disposizioni ad essa relative per contrasto con l'art. 3 Cost., così
ribadendosi un principio già affermato con la sentenza n. 152 del
1970 relativa agli incarichi nelle scuole secondarie in caso di
cumulo.
È al riguardo utile rilevare che nella sentenza n. 11 del 1973,
si era altresì posta in evidenza "l'aberrante conseguenza" cui
avrebbe potuto condurre l'applicazione della riduzione prevista
dall'art. 25 del d.P.R. n. 168 del 1965, potendosi verificare - nel
caso di cumulo con altro rapporto di impiego estraneo all'ordinamento
universitario e retribuito in misura molto minore a quella prevista
per l'incarico universitario - il caso limite di una retribuzione dei
due rapporti cumulati inferiori a quella spettante per uno solo di
essi e cioè per l'incarico.
3. - Per la ipotesi di incarico di assistente universitario,
cumulato nei casi consentiti dal quinto comma dell'art. 13 della
legge 18 marzo 1958, n. 349 (Norme sullo stato giuridico ed economico
degli assistenti universitari), il quinto comma dell'art. 25 del
d.P.R. n. 168 del 1965 - oggetto del presente giudizio - riduce al
31% la retribuzione prevista per gli assistenti incaricati.
Orbene, anche in questo caso si è in presenza di una ipotesi di
cumulo di impieghi e quindi di una disciplina del cumulo di stipendi
differenziata da quella generale prevista dall'art. 99 del t.u. del
1923, senza che ciò sia giustificato da una obiettiva diversità di
posizioni.
Si versa dunque in una situazione in tutto e per tutto identica a
quella già considerata nella richiamata sentenza n. 11 del 1973
onde, per identità di ratio, appare fondata la questione di
legittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 25 del d.P.R.
9 luglio 1965, n. 168, per contrasto con l'art. 3 Cost.
4. - Restano così assorbite le questioni sollevate dal giudice a
quo relativamente alle medesime disposizioni con riferimento agli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma quinto,
del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, nella parte in cui dispone che le
retribuzioni previste per gli assistenti universitari incaricati, nel
caso di cumulo con altro impiego consentito dall'art. 13 della legge
18 marzo 1958, n. 349, vengano ridotte al 31 per cento anziché
stabilire che in tale ipotesi venga ridotta del terzo la retribuzione
minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte