Sentenza n. 30/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/02/1996 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 297/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica), promosso con ordinanze emesse:
1) il 14 luglio 1995 dal tribunale di Catania, nel procedimento
civile vertente tra INPS e Santonocito Maria Maddalena ed altri,
iscritta al n. 610 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
2) il 14 luglio 1995 dal tribunale di Catania, nel procedimento
civile vertente tra INPS e Bondici Stefano ed altri, iscritta al n.
611 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di due giudizi promossi da Maria M. Santonocito e
altri contro l'INPS per ottenere il pagamento del trattamento di fine
rapporto in qualità di soci lavoratori della società cooperativa
ISPA r.l. posta in liquidazione coatta amministrativa, il tribunale
di Catania, con due ordinanze del 14 luglio 1995, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella
parte in cui non estende ai soci di cooperative di produzione e
lavoro la tutela del "Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto" in caso di insolvenza della società.
Ad avviso del giudice rimettente la mancata estensione viola il
principio di eguaglianza, considerato che il socio lavoratore di
società cooperativa, pur prestando il proprio lavoro in base a un
rapporto diverso dal contratto di lavoro, è caratterizzato da una
posizione di debolezza economica verso la società analoga a quella
del prestatore di lavoro subordinato nei confronti del datore:
assimilazione confermata dalle leggi che estendono ai soci di
cooperative di lavoro discipline del rapporto di lavoro, quali le
leggi sull'orario di lavoro e sul riposo settimanale. Si aggiunge che
la disparità di trattamento è tanto meno giustificata quando, come
nella specie, sono stati da sempre versati dalla società cooperativa
i contributi previsti dall'ottavo comma, del citato art. 2.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'INPS chiedendo che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata anche sulla base della sentenza n. 334 del
1995, sebbene pronunciata in riferimento a parametri costituzionali
diversi.
Ritiene l'Istituto che la norma impugnata non viola nemmeno l'art.
3 della Costituzione in quanto, essendo strutturalmente differenti i
crediti messi a confronto, è giustificata la diversa disciplina.
Essa trova il suo fondamento anche nell'art. 36 della Costituzione,
che privilegia i crediti di lavoro in senso tecnico e non è invece
applicabile ai crediti dei soci.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Secondo l'interveniente, la motivazione della sentenza n. 334 del
1995 vale a escludere la fondatezza della questione anche sotto il
profilo dell'art. 3 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Con due ordinanze di identico tenore il tribunale di Catania
ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, nella parte in cui non prevede la tutela del Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto anche in favore dei soci
di cooperative di produzione e di lavoro, ai quali il diritto a tale
trattamento sia attribuito dall'atto costitutivo della società o da
una delibera successiva di modificazione del medesimo.
2. - I giudizi introdotti dalle due ordinanze, avendo per oggetto
la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
3. - La questione non è fondata.
Il giudice rimettente muove dalla premessa, non rispondente allo
stato attuale del nostro ordinamento, che sarebbe già in fase
avanzata un processo legislativo di detipizzazione del contratto di
lavoro, nel senso di collegare la tutela del lavoratore subordinato
alla prestazione in sé considerata, indipendentemente dal tipo di
contratto in cui è dedotta. In realtà questo processo è largamente
incompiuto. Gli scarsi esempi addotti nell'ordinanza di rimessione
(leggi del 1923 e del 1934, che estendono al lavoro in cooperativa la
disciplina dell'orario di lavoro e del riposo settimanale, una legge
del 1911 che garantisce un certo livello di retribuzione) e gli altri
con maggiore completezza richiamati nella sentenza n. 408 del 1989 di
questa Corte, riguardano aspetti della tutela del lavoro che non
presuppongono il concetto stretto di subordinazione proprio del
contratto di lavoro, ma hanno una ratio di tutela della persona del
lavoratore comprendente tutti i casi di lavoro prestato, a qualunque
titolo, in stato di subordinazione tecnico-funzionale, e quindi non
solo la prestazione del socio di una società cooperativa di lavoro,
ma anche la prestazione del socio d'opera di una società lucrativa
di persone e dell'associato in partecipazione con apporto di lavoro.
Per l'applicazione degli altri aspetti della tutela del lavoro,
invece, e in particolare di quelli concernenti la retribuzione,
assume rilievo non tanto lo svolgimento di fatto di un'attività di
lavoro connotata da elementi di subordinazione, quanto il tipo di
interessi cui l'attività è funzionalizzata e il corrispondente
assetto di situazioni giuridiche in cui è inserita. Devono cioè
concorrere tutte le condizioni che definiscono la subordinazione in
senso stretto, peculiare del rapporto di lavoro, la quale è un
concetto più pregnante e insieme qualitativamente diverso dalla
subordinazione riscontrabile in altri contratti coinvolgenti la
capacità di lavoro di una delle parti. La differenza è determinata
dal concorso di due condizioni che negli altri casi non si trovano
mai congiunte: l'alienità (nel senso di destinazione esclusiva ad
altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di
lavoro è utilizzata, e l'alienità dell'organizzazione produttiva in
cui la prestazione si inserisce. Quando è integrata da queste due
condizioni, la subordinazione non è semplicemente un modo di essere
della prestazione dedotta in contratto, ma è una qualificazione
della prestazione derivante dal tipo di regolamento di interessi
prescelto dalle parti con la stipulazione di un contratto di lavoro,
comportante l'incorporazione della prestazione di lavoro in una
organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun
potere di controllo, essendo costituita per uno scopo in ordine al
quale egli non ha alcun interesse (individuale) giuridicamente
tutelato.
A differenza del prestatore di lavoro definito dall'art. 2094
cod.civ., il socio lavoratore di una cooperativa di lavoro è
vincolato da un contratto che, se da un lato lo obbliga a una
prestazione continuativa di lavoro in stato di subordinazione
rispetto alla società, dall'altro lo rende partecipe dello scopo
dell'impresa collettiva e corrispondentemente gli attribuisce poteri
e diritti di concorrere alla formazione della volontà della
società, di controllo sulla gestione sociale e infine il diritto a
una quota degli utili. Questi diritti e poteri, e la correlativa
assunzione da parte dei singoli soci di una quota del rischio
d'impresa, giustificano la norma in esame, che li esclude dalla
tutela del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (per
ipotesi assunto dallo statuto della società come elemento del
trattamento retributivo complessivo del lavoro dei soci) in caso di
insolvenza della società.
Non ha alcun rilievo in contrario il fatto, addotto nell'ordinanza
di rimessione, del regolare versamento all'INPS, da parte della
società cooperativa, dei contributi previsti dall'art. 2, ottavo
comma, della legge n. 297 del 1982. Si tratta di pagamenti non
dovuti, dai quali non si può trarre argomento di illegittimità
costituzionale della legge che, non includendo i soci di cooperative
di lavoro tra i destinatari della tutela del Fondo, esclude per essi
anche l'obbligo di contribuire al suo finanziamento.
Tanto meno si può argomentare dalla citata sentenza n. 408 del
1989. L'equiparabilità ai crediti di lavoro, ai fini dell'estensione
agli interessi della prelazione di cui all'art. 54 della legge
fallimentare, è stata affermata dalla sentenza con riguardo ai
crediti di una società cooperativa di produzione e di lavoro verso
l'imprenditore fallito per i corrispettivi dei servizi a lui prestati
e della vendita dei manufatti, non ai crediti per le retribuzioni dei
soci lavoratori in caso di insolvenza della società cooperativa
debitrice, della cui gestione essi sono, come si è detto,
corresponsabili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica), sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dal tribunale di Catania con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mengoni
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte