Sentenza n. 300/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1985 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 27r.d. 148/1931
citata
- art. 3r.d. 148/1931
- art. 4r.d. 148/1931
- art. 38r.d. 148/1931
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a,
del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), promosso con la ordinanza emessa il 12 aprile
1978 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Lisi
Stefano c/ Amministrazione Provinciale di Taranto ed altri, iscritta al
n. 359 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 285 dell'anno 1978;
udito nella camera di consiglio dell'1 ottobre 1985 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso in data 17 marzo 1977 Lisi Stefano conveniva dinanzi al
Pretore di Taranto la locale Amministrazione Provinciale e, premesso
che aveva prestato la sua opera alle dipendenze della convenuta durante
la sua gestione provvisoria del servizio di trasporto extraurbano con
qualifica e mansioni di bigliettaio e che era stato licenziato con
decorrenza dal 1 gennaio 1977 sul presupposto del superamento del
sessantesimo anno di età, sebbene non fosse in possesso dei requisiti
per il godimento della pensione di vecchiaia, chiedeva la
reintegrazione nel posto di lavoro, oltre il risarcimento del danno.
Il giudice adito, esteso il contraddittorio nei confronti della
Regione Puglia, che la convenuta indicava come titolare della
legittimazione passiva, con ordinanza in data 12 aprile 1978 sollevava
l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 27, lett. a del
Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, in riferimento
agli artt. 3, 4 e 38, primo capoverso, Cost. nella parte in cui
consente il licenziamento dell'agente autoferrotramviario che abbia
raggiunto il sessantesimo anno di età, anche se non sia in possesso
dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo osservava
che la fattispecie sottoposta al suo esame non era suscettibile di
decisione senza preventiva risoluzione del dubbio di illegittimità
della norma denunciata, posto che questa consente il licenziamento del
dipendente ultrasessantenne pur non dotato dei requisiti per il
pensionamento e che, nella fattispecie, il Lisi effettivamente, alla
data dell'impugnato provvedimento, risultava privo di tali requisiti,
non potendo far valere né l'anzianità contributiva (15 anni: art. 9
D.L. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dalla legge 4 aprile 1952,
n. 218) per la pensione di vecchiaia, né quella (di pari entità) per
la pensione definita di anzianità prevista dall'art. 10 della legge 28
luglio 1961, n. 830.
Osservava che la ratio della sentenza n. 174 del 1971 della Corte
Costituzionale giustificava anche il sospetto di illegittimità della
disposizione impugnata, trattandosi anche qui di rimuovere una
situazione di discriminazione fondata sul solo fatto dell'età;
aggiungeva, poi, che la disposizione denunciata violava il principio di
uguaglianza sotto il duplice profilo: a) perché il discrezionale
potere di recesso attribuito al datore di lavoro nei confronti di
lavoratori ultrasessantenni impediva una disciplina conforme di
situazioni identiche, o differenziata di situazioni non assimilabili e
poteva, in ipotesi, determinare la assurda conseguenza del
licenziamento di uno di tali lavoratori in luogo di altro che avesse,
invece, maturato il diritto a pensione, senza che sulla scelta di parte
datoriale fosse consentito alcun sindacato giurisdizionale; b) perché
si operava una discriminazione nei confronti degli addetti al pubblico
servizio di trasporto rispetto agli altri lavoratori del settore
privato: senza, infatti, che la diversità di disciplina trovasse
giustificazione nelle peculiarità di tale servizio in quanto solo per
i primi il solo fatto dell'età assumeva rilievo legittimante del
recesso ad nutum, indipendentemente dal fatto che il raggiungimento del
relativo limite fosse accompagnato dal conseguimento del diritto a
pensione.
Lo stesso giudice a quo considerava che, quand'anche si volesse
attribuire rilievo alla presunzione di una sopravvenuta inidoneità
fisica all'ulteriore espletamento del servizio come naturale
conseguenza dell'età avanzata del lavoratore, lo stesso art. 27 del
citato regolamento prevedeva specificamente l'esonero dell'agente per
inidoneità, ma a tal fine apprestava una serie di garanzie e cautele
che invece non esistevano per il lavoratore ultrasessantenne non
pensionabile, con conseguente ulteriore discriminazione in danno del
medesimo, ma con violazione anche del principio di cui all'art. 4
Cost..
Se, infatti, era vero che il diritto al lavoro ivi garantito non
può essere inteso come diritto assoluto al conseguimento di
un'occupazione o alla conservazione di quella ottenuta, non era men
vero che, quando la risoluzione del rapporto di lavoro sia, in
determinati casi, circondata da particolari limitazioni o garanzie in
favore del lavoratore (come nella suddetta ipotesi di esonero
dell'agente per inidoneità), l'eliminazione di queste in altri casi
può risultare in contrasto con il testé citato precetto
costituzionale solo in presenza di giustificate ragioni, quali
certamente non sono ravvisabili nel solo fatto della diversa età degli
interessati.
Infine, la norma che, come quella denunciata, costituisce un sicuro
ostacolo alla continuazione del lavoro fino al conseguimento del
diritto a pensione, si pone anche in contrasto con l'art. 38, capoverso
primo, Cost. e con il diritto ivi garantito ai lavoratori a che siano
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.
L'ordinanza era regolarmente pubblicata nella G.U. dell'11 ottobre
1978, n. 285.
Nel giudizio introdotto con l'esposta ordinanza nessuno si è
costituito. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza di rinvio sottoposta all'esame della Corte, il
Pretore di Taranto solleva il dubbio di legittimità costituzionale
dell'art. 27, lett. a, del "Regolamento" allegato A al R.D. 8 gennaio
1931, n. 148, nella parte in cui consente il licenziamento dell'agente
che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età, anche se non in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia e ciò in
violazione:
a) dell'art. 3 Cost. per l'irrazionale disparità di trattamento
così determinata fra i dipendenti ultrasessantenni, tutti soggetti ad
identico potere di recesso senza che abbia rilievo la circostanza della
sussistenza o meno del diritto a pensione; nonché fra i lavoratori
ultrasessantenni senza diritto a pensione, alle dipendenze di aziende
esercenti il pubblico servizio di trasporto in concessione ed altri
lavoratori dipendenti del settore privato, che versino in identica
situazione;
b) dell'art. 4 Cost., in quanto risulta ingiustificatamente
limitato il diritto al lavoro, pur nel contesto di una normativa che,
in caso di esonero del dipendente per inidoneità fisica, prevede
particolari garanzie a favore di questi, non operanti, invece, nei
confronti del lavoratore ultrasessantenne;
c) dell'art. 38, primo capoverso, Cost. perché, ostacolando la
protrazione del lavoro fino al conseguimento del diritto a pensione,
contrasta con il diritto del lavoratore di vedersi assicurati adeguati
mezzi di vita in caso di vecchiaia.
La questione non è fondata.
Questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 39/69; 130/70;
57/72; 168/73; 257/84) la piena legittimità della disciplina
particolare del rapporto di lavoro dei dipendenti delle imprese
concessionarie dei pubblici servizi di trasporto di cui è fulcro il
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e il regolamento allegato A al detto
decreto n. 148/1931, in quanto trattasi di un rapporto che, per alcuni
profili, può essere considerato alla stessa stregua di un rapporto di
lavoro subordinato privatistico e per altri (vedasi ad es. il previsto
procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari) è
qualificabile come rapporto di impiego pubblico dandosi maggiore
risalto all'interesse pubblico relativo al servizio di trasporto in
concessione.
Ma anche per quanto riguarda i profili privatistici, siccome il
rapporto in massima parte è finalizzato alla realizzazione di
interessi pubblici, la disciplina resta particolare e, quello che più
rileva, compiutamente attuata dalle norme speciali apprestate dal
legislatore a regolarlo e rimane differenziata da quella del rapporto
di lavoro subordinato, dovendosi valutare, nel loro complesso, gli
oneri ed i vantaggi.
Questi principi sono costantemente applicati anche dai giudici di
merito e dalla stessa Corte di cassazione.
Quest'ultima, più volte ed anche di recente (25 febbraio 1982, n.
1216; 28 giugno 1984, n. 3794 e n. 3798; 16 luglio 1984, n. 4152; 18
ottobre 1984, n. 5272; 14 gennaio 1985, n. 51) ha ribadito che il R.D.
8 gennaio 1931, n. 148 ed il relativo allegato, con le successive leggi
di interpretazione, modificazione ed estensione, costituiscono un
compiuto "corpus" normativo per la disciplina del rapporto di lavoro
degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in regime di
concessione; che il detto rapporto nella sua costituzione e nelle sue
vicende, si distingue dal comune rapporto di lavoro di diritto privato
poiché il personale gode di uno speciale "status" costituito da una
posizione intermedia tra quella dell'impiegato pubblico e quella
dell'impiegato privato e che, pertanto, ad esso, siccome garantito da
una disciplina sostanzialmente più favorevole, non si applicano né la
legge sui licenziamenti individuali (la n. 604 del 1966, relativa ai
rapporti di lavoro di diritto comune a tempo indeterminato, non forniti
della garanzia di stabilità) né lo statuto dei lavoratori (legge n.
300 del 1970).
In tale situazione non hanno fondamento i motivi addotti dal
giudice a quo a sostegno dell'illegittimità costituzionale della norma
denunciata. Anzitutto non è pertinente il richiamo alla sentenza n.
174 del 1971 di questa Corte in quanto essa è stata emessa in una
fattispecie di lavoro subordinato con un'azienda privata e per una
particolare causa posta a base del licenziamento (motivi politici e
religiosi di un licenziamento di dipendente ultrasessantacinquenne da
un ospedale, all'epoca privato).
Inoltre, tutti i motivi hanno come presupposto l'applicabilità
della legge sui licenziamenti individuali che presuppone la disciplina
del rapporto di lavoro subordinato con imprese private e, a sostegno
del licenziamento, richiede una giusta causa o un giustificato motivo.
Trattandosi di situazioni non omogenee (quella cioè del dipendente
delle aziende di concessione di pubblico servizio di trasporto e quella
del dipendente di imprese private) non sussiste la denunciata
violazione dell'art. 3 Cost..
Parimenti infondato è il profilo della dedotta diversità di
trattamento, con conseguente impossibilità di sindacato della scelta
operata dall'azienda che, ad avviso del giudice a quo, si
verificherebbe in seno alla stessa (azienda) tra lavoratore
ultrasessantenne con diritto a pensione e lavoratore ultrasessantenne
senza diritto a pensione.
Invero, l'attenta lettura della norma e la sua interpretazione
letterale portano a ritenere che non sussiste alcuna possibilità di
scelta, tanto meno affidata alla discrezione dell'azienda, sul punto
esonero dal lavoro, tra le due categorie di lavoratori in quanto nella
richiamata disciplina particolare del rapporto è posto, in ogni caso,
come limite massimo della sua durata, il compimento del sessantesimo
anno di età.
Il verbo "può" usato dal legislatore nell'articolo oggetto della
denuncia sta ad indicare non una scelta discrezionale del datore di
lavoro ma solo l'esercizio del suo potere-dovere, anche perché nella
stessa regolamentazione del rapporto non è prevista alcuna
possibilità di impiego dei dipendenti ultrasessantenni a differenza di
quelli ultracinquantacinquenni.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. 4 Cost., la Corte
rileva che essa deve intendersi dedotta in relazione all'art. 3 Cost.
in quanto è denunciata, in sostanza, una disparità di trattamento tra
dipendenti esonerati per inidoneità fisica, per i quali la norma di
previsione dà una serie di garanzie, e dipendenti esonerati per il
raggiungimento del limite di sessanta anni di età per i quali, per una
presunzione di una loro inidoneità fisica, non sarebbe apprestata
alcuna garanzia.
Per disattendere la effettuata denuncia di legittimità
costituzionale così intesa è sufficiente richiamare il costante
indirizzo di questa Corte. Essa ha più volte affermato che a ciascun
cittadino non è garantito il diritto al conseguimento di una
occupazione così come non gli è garantito il diritto alla
conservazione del lavoro e che là dove non sono previsti i casi, i
tempi, i modi dei licenziamenti, la disciplina, per essere conforme
alla Costituzione, deve rispecchiare l'esigenza di un trattamento
giuridico eguale per situazioni eguali che, in relazione a queste, esso
può essere diversificato solo in presenza di giustificate ragioni
(sent. n. 15/83).
La situazione di colui che è licenziato per inidoneità fisica
indipendentemente dall'età non è identica a quella dell'esonerato per
raggiunto limite di età che, come si è detto, in nessun caso può
superare il sessantesimo anno di età.
Del resto, si tratta di uno degli aspetti della particolare
regolamentazione del rapporto per i ferrotramvieri, affidata alla
discrezione del legislatore e che, in via generale, stante la
compensazione tra i vantaggi e gli svantaggi, non più deve
considerarsi irrazionale e quindi costituzionalmente legittima.
La stessa presunzione di inidoneità al sessantesimo anno sarebbe
razionale e pienamente giustificata attesi gli elementi pubblicistici
del rapporto di lavoro de quo.
Non è fondata nemmeno la dedotta violazione dell'art. 38 Cost..
L'assunto poggia sul rilievo secondo cui l'ostacolo alla protezione
del lavoro fino al conseguimento del diritto a pensione contrasta con
il diritto del lavoratore di vedersi assicurati adeguati mezzi di vita
in caso di vecchiaia.
Nella fattispecie è certamente prevista la cessazione del rapporto
di lavoro del dipendente al compimento del sessantesimo anno di età ma
i dipendenti che a quel momento non avessero diritto a pensione non
sono sprovvisti di mezzi adeguati. Anzitutto, secondo l'art. 27 del
R.D. n. 148/31, agli agenti esonerati è corrisposta l'indennità di
buonuscita di cui ai precedenti quinto e sesto commi dell'art. 26 (un
mese di stipendio o paga per i primi cinque anni e 15 giorni per i
restanti anni).
L'art. 10 della legge 28 luglio 1961, n. 830 prevede poi la
pensione di anzianità per coloro che siano iscritti al fondo di
previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (D.L.
28 maggio 1945, n. 402) che abbiano almeno quindici anni di
contribuzione ma il successivo art. 25 faculta gli agenti esonerati dal
servizio, che non abbiano conseguito il diritto a pensione al momento
della cessazione o della modificazione del rapporto di lavoro, a
continuare in forma volontaria la loro iscrizione al fondo predetto se
vi abbiano contribuito almeno per cinque anni.
Infine, l'art. 33 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 consente, per
coloro che non si avvalgono della detta facoltà, la costituzione, per
il periodo corrispondente a quello di iscrizione al fondo, di una
posizione assicurativa nella assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, valida a tutti gli effetti
dell'assicurazione stessa e, quindi, anche con la possibilità di
contribuzione volontaria.
Questa regolamentazione esclude certamente il dedotto contrasto con
gli invocati precetti costituzionali così come interpretati da questa
Corte e di essi, quindi, nella situazione, non può ritenersi la
violazione.
Invero, secondo questa Corte, l'art. 38 Cost., comma secondo,
contiene un principio di natura politica che esaurisce i suoi effetti e
la sua portata nell'affermazione del dovere dello Stato di provvedere
all'assistenza sociale e pone un principio di ordine generale che
riguarda tutte le situazioni bisognevoli di prestazioni previdenziali
ma non esclude che la legge disciplini variamente gli ordinamenti che
meglio si adeguano in concreto alle particolarità delle varie
situazioni predisponendo i mezzi finanziari all'uopo necessari
(sentenze nn. 22/76; 23/73; 164/74).
Alla stregua di questa valutazione non può essere esclusa una
certa discrezionalità del legislatore nella scelta dei modi, dei
tempi, degli strumenti di applicazione del precetto costituzionale
purché non si giunga allo svuotamento ed alla elusione in concreto del
precetto (sent. n. 28 del 1984). Il che non è avvenuto nella
fattispecie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 27, lett. a, del Regolamento allegato A al R.D. 8 gennaio
1931, n. 148, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 - primo cpv. - Cost.,
sollevata dal Pretore di Taranto con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte