Corte costituzionale

Ordinanza n. 300/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis del

codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli,

nel procedimento penale a carico di Carano Giuseppe, iscritta al n. 2

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che nel corso del giudizio a quo il pubblico ministero

chiedeva al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale

di Napoli l'applicazione della misura cautelare in carcere nei

confronti di Carano Giuseppe, indagato per il delitto di cui all'art.

371-bis del codice penale;

che il giudice respingeva la richiesta, ritenendo che

l'applicazione della misura cautelare non "è consentita dalla

attuale normativa" in relazione al reato di false informazioni al

pubblico ministero e, con ordinanza del 3 dicembre 1996, sollevava,

in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis comma 2,

del codice penale (come modificato dall'art. 25 della legge 8 agosto

1995, n. 332), nella parte in cui dispone la sospensione del

procedimento "fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono

state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo

grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con

archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere", lamentando in

sostanza che non si possa procedere immediatamente nei confronti

della persona che ha reso dichiarazioni false o reticenti al pubblico

ministero;

che, ad avviso del remittente, la norma impugnata, nel prevedere

la sospensione del procedimento in caso di reticenza della persona

informata sui fatti o di falsità delle dichiarazioni da questa rese,

determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla

fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen. (favoreggiamento

personale), in relazione alla quale è prevista l'immediata

procedibilità e finanche l'arresto, nonché rispetto alla

fattispecie di cui all'art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza),

aventi entrambe "la medesima ratio e lo stesso bene giuridico da

tutelare";

che l'art. 371-bis, comma 2, cod. pen. si porrebbe inoltre,

secondo il remittente, in contrasto con i princìpi sanciti negli

artt. 2 e 13 della Costituzione, che assegnerebbero allo Stato, anche

attraverso l'azione repressiva dei reati, una funzione di garanzia

dei diritti dell'uomo e dell'inviolabilità della libertà personale,

dal momento che la sospensione del procedimento imposta dalla norma

impugnata impedirebbe in casi come quello di specie, in cui si

procede per omicidio volontario, l'accertamento della responsabilità

in ordine a reati di notevole allarme sociale, con il conseguente

venir meno della predetta funzione di garanzia;

che il giudice a quo denuncia altresì il contrasto dell'art.

371-bis, comma 2, cod. pen. con il principio sancito nell'art. 112

della Costituzione, in quanto tale norma, subordinando la

procedibilità per il delitto di cui al comma 1 della stessa

disposizione all'esito del procedimento nel quale sono state rese le

dichiarazioni, introduce una "notevole restrizione del precetto

dell'obbligatorietà dell'azione penale";

che la norma censurata violerebbe infine, a parere del

remittente, il principio di economia processuale e il "principio

internazionale della speditezza dei processi" di cui all'art. 6 della

convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con

legge 4 agosto 1955, n. 848; principio, quest'ultimo, che secondo il

giudice a quo "ha assunto una valenza costituzionale anche

nell'ambito del nostro ordinamento"; di qui la presunta violazione

dell'art. 10 Cost., esplicitamente evocato nella sola parte motiva

dell'ordinanza di rimessione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile sotto il

duplice profilo del difetto di rilevanza e per essere le censure

indirizzate alla disapplicazione della norma impugnata e

all'applicazione di un regime più sfavorevole all'indagato o,

comunque, infondata;

Considerato che, come emerge dall'ordinanza, la questione è stata

sollevata contestualmente al provvedimento con il quale il giudice a

quo, ritenuta l'impossibilità di applicare la misura cautelare in

carcere, ha rigettato la richiesta formulata dal pubblico ministero;

che, avendo già fatto applicazione della norma impugnata, il

rimettente ha esaurito la propria cognizione relativa alla fase

cautelare nell'ambito della quale è stata sollevata la questione di

costituzionalità;

che, di conseguenza, la questione sollevata, in quanto priva -

secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex

plurimis ordinanze nn. 104 del 1997 e 49 del 1996) - del requisito

della rilevanza nel giudizio a quo va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 371-bis comma 2, del codice

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte