Sentenza n. 300/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5-bislegge 333/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 2 -
recte: commi 1 e 2 - del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, promossi con
ordinanze emesse il 26 marzo 1998 ed il 10 febbraio 1999 (n. 2
ordinanze) dalla Corte d'appello di Milano, rispettivamente iscritte
al n. 559 del registro ordinanze 1998 ed ai nn. 300 e 304 del
registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998 e n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visti l'atto di intervento del comune di Cologno Monzese, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso dalla società "I.S.A. S.r.l." contro
la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio resa dalla
Commissione provinciale, la Corte d'appello di Milano ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 2 - recte: commi 1
e 2 - del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui non subordina
l'applicazione dell'abbattimento del 40% dell'indennità di
espropriazione nel giudizio di determinazione instaurato dopo
l'espropriazione, all'accertamento che l'indennità provvisoria
offerta al privato sia conforme ai criteri di legge.
Premette, il giudice a quo, che dalla consulenza tecnica
espletata nel giudizio di opposizione alla stima il valore venale, da
assumere nel calcolo dell'indennità, è risultato di L. 60.901 al
mq. e, secondo un computo pari alla "semisomma del valore venale e
del coacervo decennale dei redditi catastali", si perveniva a
complessive L. 17.330.000 ridotte al netto della diminuzione del 40%
a L. 10.400.000.
Per contro, vi era stata una richiesta giudiziale
dell'espropriato di L. 160.000 al mq. di fronte alla proposta
dell'amministrazione (determinata sulla base del valore venale di L.
45.000 al mq.), di L. 13.542 al mq., al netto della riduzione del
40%.
Sulla valutazione effettuata dal consulente tecnico di L.
60.000/mq. hanno concordato le parti, il cui dissenso, tra l'altro,
si è concentrato sulla applicabilità o meno della "riduzione" del
40%, prevista dall'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, alla indennità
dovuta, avendo l'espropriato rifiutato in un primo momento la
cessione volontaria sulla base di una indennità provvisoria
determinata dall'ente in misura palesemente insufficiente, ed
essendo, invece, "disponibile alla cessione volontaria del bene per
un corrispettivo pari a quello indicato dal consulente tecnico".
Il giudice a quo prospetta una ricostruzione interpretativa
secondo cui la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo del
privato ad un corrispettivo (serio indennizzo), tutelato
dall'art. 42, terzo comma, sarebbe garantita qualora, nell'ambito del
procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione, la
decisione amministrativa della giusta indennità dovuta per legge
costituisse un presupposto di legittimità della cessione volontaria
e tale base fosse essa stessa presupposto di legittimità
dell'abbattimento del 40% dell'indennità in sede di accertamento
giurisdizionale. La determinazione giudiziale dell'indennità
comporterebbe di conseguenza l'abbattimento del 40% solo sul
presupposto di un accertamento dell'indennità dovuta in una misura
corrispondente - o inferiore - a quella offerta dall'ente
espropriante (e della conseguente infondatezza del rifiuto del
privato).
Tuttavia, rileva il giudice rimettente, tale soluzione
interpretativa non sembra percorribile alla luce della disciplina
dettata dall'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, laddove esclude la
possibilità che in sede giurisdizionale possa essere omesso
l'abbattimento del 40%. Non sarebbe, infatti, consentito
l'accertamento delle cause del mancato perfezionamento della cessione
volontaria nell'ipotesi di disaccordo sull'ammontare dell'indennità
dovuta per legge, né sarebbe prevista la possibilità di sanzionare
l'eventuale responsabilità dell'amministrazione che, omettendo una
proposta rigorosamente conforme ai parametri di legge, ovvero; non
accettando una proposta conforme a tali parametri, ma divergente
dalla valutazione espressa in sede di determinazione della indennità
provvisoria, non abbia consentito al privato di conseguire, con il
meccanismo della cessione volontaria, quanto effettivamente dovuto,
con l'esclusione dell'abbattimento del 40%. Aggiunge che
l'amministrazione, ancorché nell'accertamento dell'indennità
provvisoria sia vincolata ai parametri di legge, nel determinarsi
alla cessione volontaria opera nella sfera della sua autonomia
privata.
Da quanto sopra, il giudice rimettente fa derivare la violazione
dell'art. 3 della Costituzione per violazione del principio di
uguaglianza, atteso che il trattamento riservato agli espropriandi
varia in ragione di comportamenti insindacabili della pubblica
amministrazione. Né residuerebbe "alcuno spazio per un accertamento
giudiziale delle responsabilità (vale a dire, del fatto che
l'accordo sia mancato per le richieste eccessive del privato o per
l'offerta insufficiente della pubblica amministrazione)".
La norma denunciata comporterebbe, inoltre, violazione
dell'art. 97 della Costituzione per violazione del principio di
imparzialità, in ragione della diversa disponibilità, di fatto
consentita alla pubblica amministrazione, a negoziare la cessione
volontaria, e del principio di legalità dell'azione amministrativa,
in quanto il riferimento ai parametri di legge nella determinazione
dell'indennità provvisoria non condizionerebbe il potere
espropriativo della pubblica amministrazione, ancorché sanzionabile
nella sede della giurisdizione amministrativa e non garantirebbe,
pertanto, una tutela adeguata in ordine alla cessione volontaria per
un prezzo corrispondente a quello stabilito dalla legge.
La norma impugnata si porrebbe, infine, in contrasto con il
principio della tutela giurisdizionale dei diritti, sancito
dall'art. 24 della Costituzione, giacché l'accertamento del diritto
leso darebbe luogo ad una determinazione punitiva per la parte che
intende farlo valere, vanificando di fatto il suo buon diritto
ancorché riconosciuto fondato.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituito il comune
di Cologno Monzese, il quale, pur non essendo parte in causa nel
giudizio principale, giustifica il proprio intervento con il fatto
che lo stesso è convenuto in altro giudizio, avente ad oggetto la
medesima questione.
Il comune anzidetto ha concluso per l'infondatezza della
questione sollevata.
3. - Nel corso di due giudizi, proposti contro il comune di
Malgrate e la comunità montana del Lario orientale rispettivamente
dalla Società Immobiliare Malgrate e da Consonni Luigia, la stessa
Corte d'appello di Milano sollevava, con due distinte ordinanze in
data 10 febbraio 1999 (r.o. nn. 300 e 304 del 1999), analoghe
questioni di legittimità costituzionale. In entrambi i giudizi, i
proprietari espropriandi avevano fin dall'inizio dichiarato la
disponibilità a convenire la cessione volontaria dell'immobile ad un
prezzo commisurato (non all'indennità provvisoria comunicata dal
comune) bensì all'importo che sarebbe stato definitivamente
determinato dalla competente commissione provinciale. Il giudice a
quo ha introdotto il riferimento ad ulteriori parametri
costituzionali, sulla base di argomentazioni non dissimili da quelle
già riferite.
In particolare, secondo la Corte d'appello di Milano, la norma
esaminata violerebbe anche l'art. 113 della Costituzione, poiché la
proposizione dell'azione giudiziaria vanificherebbe comunque il
diritto dell'espropriato in seguito ad una scelta lasciata al mero
arbitrio dell'amministrazione; nonché l'art. 42 della Costituzione,
in quanto il diritto di proprietà verrebbe privato delle garanzie di
legge, riconosciute anche nell'ambito della procedura espropriativa,
atteso che l'amministrazione sarebbe del tutto libera di fare
un'offerta di indennizzo manifestamente insufficiente, prima di
procedere all'emissione del decreto di esproprio e, una volta emesso
il provvedimento ablativo, di conseguire lo stesso risultato ove
convenuta in giudizio.
4. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, la quale prospetta un profilo di inammissibilità per
irrilevanza, atteso che la questione verrebbe riferita al comma 2
dell'art. 5-bis anzidetto. Più correttamente, precisa l'Avvocatura,
la questione dovrebbe ritenersi proposta nei confronti del "primo
comma, secondo periodo" della norma in questione, anche in coerenza
con l'iter argomentativo svolto nelle ordinanze di remissione.
L'inammissibilità è, tuttavia, prospettata dalla difesa
erariale anche sulla base di un'ulteriore argomentazione. Secondo
l'autorità interveniente, in primo luogo, l'unico elemento di
calcolo che può condurre a contrasti tra le parti è rappresentato
dal valore venale dell'immobile, suscettibile di diverso
apprezzamento soggettivo ed irriducibile - come tale - a
predeterminati criteri legali; in secondo luogo, la determinazione
provvisoria dell'indennità di esproprio non è riferibile, nel
sistema delle leggi n. 865 del 1971 e n. 359 del 1992,
all'espropriante bensì ad un terzo (con conseguente impossibilità
di imputare a quello le conseguenze, in termini di mancata
conclusione del trasferimento consensuale, di un'incongrua, per
difetto, valutazione del bene); in terzo luogo, la pronunzia
"additiva", cui tende l'ordinanza di remissione, non sarebbe di
quelle a "contenuto necessitato", attesa l'inevitabile elasticità
del primo addendo della semisomma, con la conseguenza che il
parametro di giudizio della congruità dell'offerta indennitaria
potrebbe essere situato, con uguale ragionevolezza, entro una gamma
di soluzioni possibili, riservate alla discrezionalità del
legislatore.
Nel merito, l'Avvocatura ha concluso per la infondatezza delle
questioni sollevate. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale, sottoposte in
via incidentale all'esame della Corte, riguardano l'art. 5-bis comma
2 - recte: commi 1 e 2 - del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,
nella parte in cui non subordina l'applicazione dell'abbattimento del
40% dell'indennità di espropriazione, nel giudizio di determinazione
instaurato dopo l'espropriazione, all'accertamento che l'indennità
provvisoria offerta al privato sia conforme ai criteri di legge.
Viene denunciato il contrasto con l'art. 3 della Costituzione,
per violazione del principio di uguaglianza, in quanto il cittadino
subirebbe un trattamento diverso sulla base di comportamenti
insindacabili della pubblica amministrazione; con l'art. 97 della
Costituzione, per compromissione dei principi di imparzialità, in
ragione della diversa disponibilità, di fatto consentita alla p.a.,
di negoziare la cessione volontaria; di legalità dell'azione
amministrativa, in quanto il riferimento ai parametri di legge nella
determinazione dell'indennità provvisoria non condizionerebbe il
potere espropriativo della p.a., e non garantirebbe, pertanto, una
tutela adeguata in ordine alla cessione volontaria per un prezzo
corrispondente a quello stabilito dalla legge; con gli artt. 24 e 113
della Costituzione, in quanto la riduzione del 40% menomerebbe
eccessivamente il diritto di difesa, sottoponendo ad ingiustificati
rischi chi agisce in giudizio per tutelare un proprio diritto; con
l'art. 42 della Costituzione, in quanto il diritto di proprietà
verrebbe privato di quelle garanzie di legge ad esso riconosciute
anche nell'ambito della procedura espropriativa.
2. - I giudizi, aventi per oggetto la stessa norma, possono
essere riuniti, stante la evidente connessione oggettiva ed attesa la
parziale identità delle questioni proposte, di modo che possono
essere decisi con unica sentenza.
3. - L'intervento del comune di Cologno Monzese deve essere
dichiarato inammissibile, in quanto il comune anzidetto non è stato
parte in causa nel giudizio a quo, in cui è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale con l'ordinanza del 26 marzo
1998 della Corte d'appello di Milano, a nulla rilevando che era parte
in un diverso giudizio in cui è dibattuta analoga questione,
tuttavia non rimessa all'esame della Corte.
4. - È pregiudiziale l'esame della eccezione di inammissibilità
sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato.
L'eccezione non può essere accolta. Innanzitutto non può
configurarsi una irrilevanza della questione proposta, secondo quanto
risulta dal dispositivo delle ordinanze, relativamente al secondo
comma dell'art. 5-bis. Infatti, dall'iter argomentativo svolto nelle
ordinanze di rimessione, si desume che la censura è rivolta contro
il sistema dell'abbattimento del 40% e delle relative esclusioni,
sotto il profilo che doveva essere espressamente prevista la non
applicazione, anche nella ipotesi di indennità provvisoria offerta
al soggetto espropriando in misura inferiore a quella determinata
secondo i criteri di legge. Secondo l'ordinanza si dovrebbe pervenire
ad un medesimo trattamento di esclusione, parificando, quanto agli
effetti, la cessione volontaria ed il legittimo rifiuto da parte del
proprietario di indennità provvisoria inferiore, anche perché vi
sarebbe stata fin dall'origine della procedura una dichiarata
disponibilità alla cessione volontaria sulla base di un valore
(diverso da quello commisurato all'indennità provvisoria) che
sarebbe stato determinato dalla Commissione provinciale.
In sostanza, viene chiaramente investito il sistema del combinato
disposto dei commi 1 e 2, di modo che la richiesta di sentenza
additiva è agganciabile ad una qualsiasi delle due disposizioni,
essendo chiara nelle ordinanze la individuazione della questione,
riferita, con evidenza, a tutte e due le norme, con ciò potendosi
superare la più limitata indicazione nel dispositivo delle tre
ordinanze del giudice a quo.
5. - Le questioni proposte non sono fondate.
Come sottolineato con la recentissima sentenza n. 262 del 2000,
rispetto ad analoga questione, l'art. 5-bis - sia pure in via
temporanea fino alla emanazione di una (sempre auspicata) organica
disciplina per tutte le espropriazioni per opere ed interventi
pubblici o di pubblica utilità detta una disciplina generale per la
determinazione della indennità di espropriazione per le aree
edificabili, recependo - con una correzione - il sistema (a suo tempo
introdotto con la legge sul risanamento della città di Napoli) della
media di due valori (o semisomma), desunti uno dal "valore venale" e
l'altro dal "reddito" moltiplicato per 10. Il sistema è stato
corretto con la eliminazione del criterio del "reddito", previsto
prioritariamente dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 rapportato ai
"fitti coacervati dell'ultimo decennio", e con l'utilizzo invece del
criterio sussidiario (previsto dalla predetta legge del 1885),
agganciato (sempre con il rapporto moltiplicatore di dieci)
all'imponibile tributario agli effetti delle imposte sui terreni. Un
ulteriore correttivo (di aggiornamento) è stato apportato mediante
l'espresso riferimento al reddito domenicale rivalutato di cui agli
articoli 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e con l'applicazione
di una riduzione del 40% all'importo della media così risultante.
In realtà, l'indennità di esproprio per le aree edificabili è,
in via normale, pari al 60% della media (semisomma) dei due valori:
valore venale e valore di redditività, pari al decuplo del reddito
(coacervo di 10) considerato ai fini tributari (art. 5-bis comma 1).
I problemi di costituzionalità di tale meccanismo sono stati
più volte esaminati dalla giurisprudenza della Corte con riguardo
alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (art. 13, terzo comma) con le
sentenze n. 5 del 1960 e n. 216 del 1990. Lo stesso esame è avvenuto
con riferimento all'attuale sistema comportante la riduzione del 40%,
pervenendosi all'esclusione dei vizi denunciati sotto molteplici
profili, relativi agli artt. 3, 24, 42 e 113 della Costituzione
(sentenze nn. 283 e 442 del 1993; ordinanza n. 414 del 1993; arg. da
sentenze n. 369 del 1996 e n. 148 del 1999).
Tale indirizzo deve essere ulteriormente confermato (vedi anche
la recentissima sentenza n. 262 del 2000), non essendo stati dedotti
elementi che possano condurre ad una diversa soluzione sotto il
profilo della legittimità costituzionale delle norme denunciate.
6. - Anche il nuovo parametro dell'art. 97 della Costituzione,
sotto i profili della imparzialità e della legalità, non può
portare ad una soluzione di fondatezza in ordine al sollevato dubbio
di costituzionalità.
Innanzitutto l'eventuale prospettato comportamento di singole
amministrazioni, che, nel corso del procedimento di espropriazione,
non si attengano ai parametri di legge nella determinazione della
indennità, ed il cattivo uso delle facoltà di gestione
amministrativa non possono influire sulla legittimità costituzionale
della norma applicata, che riguarda solo il modo del calcolo della
indennità e il prezzo della cessione volontaria.
Sul piano specifico del richiamato art. 97 della Costituzione
deve essere sottolineato che le norme denunciate non attengono alla
creazione od organizzazione dei pubblici uffici, o alla struttura
degli apparati ed alla articolazione delle competenze, né a profili
organizzativi o di funzionamento o di esercizio di poteri della
pubblica amministrazione, neppure come disciplina dei procedimenti
amministrativi, né ad obiettivi di trasparenza, pubblicità,
partecipazione e tempestività dell'azione amministrativa, che si
ricollegano tutti al principio costituzionale di buon andamento
dell'amministrazione (sentenze n. 40 del 1998 e n. 262 del 1997).
7. - Infine, non può configurarsi una manifesta irragionevolezza
nella scelta discrezionale (tra modalità e strumenti diversi) del
legislatore di incentivare la cessione volontaria - rispetto
all'ordinario procedimento espropriativo e relativa indennità -
anche sotto il profilo della agevolazione sul piano economico
(esclusione dell'abbattimento del 40%). Infatti trattasi di
tradizionale sistema deflattivo del contenzioso, coerente e congruo
rispetto al fine che si vuole conseguire, in relazione alle esigenze
generali di speditezza ed efficienza dell'azione amministrativa nella
fase di acquisizione delle aree per ragioni di pubblica utilità.
In ordine al concreto esercizio delle facoltà di addivenire alla
cessione volontaria non viene escluso o limitato il ricorso ad alcuno
dei mezzi di tutela previsti dall'ordinamento e, nello stesso tempo,
non vi è un impedimento ad azioni a difesa delle posizioni
soggettive lese da discriminazioni o da assenza di imparzialità.
8. - Il comma 2 dell'anzidetto art. 5-bis disciplina - come ha
posto in rilievo la citata sentenza n. 262 del 2000 - una ipotesi
sostanzialmente diversa - rispetto alla normale procedura
espropriativa - diretta a ridurre il contenzioso ed a facilitare una
via transattiva di cessione volontaria delle aree edificabili
espropriate, consentendosi, "in ogni fase del procedimento
espropriativo", la cessione volontaria per un prezzo commisurato alla
indennità di esproprio calcolata ai sensi del comma 1, senza
tuttavia l'applicazione della riduzione del 40%.
In altri termini il legislatore, nella valutazione che
l'indennità di espropriazione così ragguagliata al valore venale ed
al calcolo della media aritmetica con un altro addendo, sia pure
determinato per relationem, possa essere oggetto di contestazione e
del ricorso alla giurisdizione, con possibilità di aumento del
contenzioso a seguito di azione giudiziaria dell'espropriando, ha
ritenuto di offrire una maggiorazione nel caso si addivenga alla
cessione volontaria.
Il legislatore ha voluto garantire - seguendo un indirizzo non
nuovo nel sistema delle espropriazioni - un importo per la cessione
volontaria (corrispondente a prezzo) maggiore (senza la riduzione del
40%), rispetto alla indennità di espropriazione, così pervenendo al
100% (anziché 60%) della media sopraspecificata (modello legge di
risanamento della città di Napoli), con correzione del parametro dei
"fitti coacervati" in quello del decuplo del reddito dominicale
rivalutato (sentenza n. 262 del 2000).
Il soggetto espropriando ha una scelta tra la via della
contestazione giudiziaria dell'indennità (offerta) di espropriazione
e quella della cessione volontaria ad un prezzo maggiorato rispetto
alla suddetta indennità. Tale scelta, come in ogni accordo con
profili transattivi, è effettuata secondo un soggettivo calcolo di
convenienza, valutando i rischi (di durata e di esito) di ogni azione
giudiziaria, con la conseguenza che l'indennità definitiva sia
determinata anche giudizialmente con un risultato finale meno
vantaggioso del prezzo ricavabile dalla cessione volontaria ai sensi
del comma 2 dell'art. 5-bis.
9. - Se poi sussistano contestazioni sul verificarsi della
cessione volontaria e sui limiti temporali della realizzazione e sui
relativi presupposti, sono tutte questioni esclusivamente di
interpretazione delle anzidette norme nel sistema delle
espropriazioni rientranti nelle attribuzioni del giudice
istituzionalmente competente.
Anche sotto questo riguardo, non può che ribadirsi che gli
eventuali prospettati abusi delle autorità amministrative nella
determinazione della indennità di esproprio offerta al soggetto
espropriato, ovvero non congrue valutazioni nella determinazione
della indennità, non possono influire sulla legittimità
costituzionale delle stesse norme, restando questi profili estranei
al presente giudizio di costituzionalità.
Allo stesso modo, rilevato che le esigenze di superare alcune
anomalie di applicazione delle norme denunciate o di malfunzionamento
degli organi amministrativi hanno potuto trovare, in casi più
manifesti, diversi rimedi e soluzioni, deve essere confermato che la
concreta praticabilità degli strumenti raffigurati dalla prassi e
dalla giurisprudenza rientra "nelle scelte di tutela delle parti e
nelle esclusive valutazioni interpretative dei giudici chiamati ad
applicare le norme relative" (sentenza n. 262 del 2000).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 5-bis commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333
(Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 della
Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte