Sentenza n. 301/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 399/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, legge 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza
del conciliatore e del pretore) promosso con ordinanza emessa il 23
ottobre 1985 dal Pretore di Enna nel procedimento civile vertente tra
Rabiolo Giovanni e Cappello Angelo iscritta al n. 78 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 16/1 ss. dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Avverso la sent. 1-15 dicembre 1984, con la quale il
Giudice conciliatore di Enna aveva dichiarato la risoluzione del
contratto di locazione intercorso tra Cappello Angelo e Rabiolo
Giovanni relativo all'immobile sito in Enna, via Mercaro 39, da
quest'ultimo condotto in locazione per uso abitativo, per recesso del
locatore motivato da necessità e ordinato al Rabiolo di consegnare
l'immobile in favore del Cappello per la data del 24 giugno 1985
fissando l'esecuzione del provvedimento dalla data del 31 dicembre
1985 e compensando interamente le spese, interpose appello il Rabiolo
con ricorso depositato il 21 marzo 1985, sul quale l'adi'to Pretore
di Enna con decreto 31 marzo 1985 sospese la esecuzione della
sentenza impugnata e ordinò la comparizione delle parti per
l'udienza del 29 maggio 1985.
1.2. - Con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 (notificata il 4 e
comunicata il 30 dicembre 1985; pubblicata nella G.U. 16 1.a ss. del
23 aprile 1986 e iscritta al n. 78 R.O. 1986) l'adi'to Pretore
giudicò rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimità costituzionale dell'art. 8 co. 2 l. 30 luglio 1984, n.
399 in relazione agli artt. 3, 24 e 35 Cost.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio
dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e
concludendo per la infondatezza della proposta questione con
ordinanza depositata il 12 maggio 1986.
2.2. - Alla pubblica udienza del 10 dicembre 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avvocato dello Stato
D'Amato si è rimesso allo scritto. Considerato in diritto
3. - Il Pretore di Enna, giudicando in grado di appello da
sentenza del giudice conciliatore dello stesso Comune,
ha giudicato non manifestamente infondata la questione
d'illegittimità dell'art. 8 co. 2 ("L'appellabilità delle sentenze
dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della
presente legge resta regolata dalla legge anteriore") l. 30
luglio 1984, n. 399 (Aumento dei limiti di competenza del
conciliatore e del pretore) in quanto la norma denunciata conservando
il regime d'impugnazione dettato dalla legge anteriore solo per le
sentenze dei giudici conciliatori pubblicate prima della data
dell'entrata in vigore della l. 399/1984 (29 novembre 1984) -
determinerebbe una disparità di trattamento tra utenti della
giustizia a seconda del momento di pubblicazione della sentenza del
conciliatore. Sarebbero in tal modo private del secondo grado di
giudizio di merito (e perciò sarebbero lesi nel diritto di difesa)
quanti ottengono le sentenze del conciliatore dopo l'entrata in
vigore della l. 399/1984, frustrandosi il diritto di coloro che non
hanno ottenuto sentenze di conciliatore pubblicate prima dell'entrata
in vigore della ripetuta l. 399/1984 ad individuare preventivamente
il giudice competente; ne riuscirebbero, a giudizio del Pretore di
Enna, violati: I) l'art. 3 Cost. perché chi intende proporre appello
avverso sentenza resa da giudice conciliatore dopo l'entrata in
vigore del testo novellato, ex art. 4 l. 399/1984, dell'ultimo comma
dell'art. 399 c.p.c. ("Le sentenze del conciliatore sono ricorribili
per Cassazione") si espone alla sanzione dell'inammissibilità del
proposto gravame, nella quale non incorre chi avesse interposto
appello avverso sentenze rese dal conciliatore in cause di sfratto e
in quelle relative a contratti di locazione d'immobile; II) l'art. 24
Cost, perché la privazione del doppio grado di giurisdizione di
merito per i casi di sentenza di conciliatore pubblicata dopo
l'entrata in vigore della l. 399/1984 attenua e riduce le
possibilità di difesa dei diritti garantiti a tutti gli altri
cittadini che, nelle identiche situazioni giuridiche, dal momento
dell'entrata in vigore della legge 399/1984 hanno ottenuto sentenze
di Conciliatore e vengono forniti di mezzi più congrui di difesa;
III) l'art. 25 Cost. in quanto risulterebbe frustrato il diritto di
quei cittadini che non hanno ottenuto nella materia in oggetto
sentenze del Conciliatore pubblicate prima della entrata in vigore
della l. 399/1984 a conoscere preventivamente il giudice competente,
cioè il giudice naturale, a decidere fino alla definitiva chiusura
della vertenza in sede giudiziale, e ciò perché la formula
dell'art. 8 co. 2 ha inammissibilmente mutato nel corso della
controversia il giudice previsto per l'appello che quei cittadini
sapevano che avrebbe deciso e seguito la causa nei vari gradi
precedentemente previsti.
4. - Nessuna delle tre norme della Carta costituzionale addotte
dal giudice a quo giustifica il sospetto di incostituzionalità della
disposizione transitoria dettata nel co. 2 dell'art. 8 l. 399/1984.
Non contrasta con l'art. 3 Cost. la conservazione dell'art. 339
co. 3 c.p.c. in punto alle sentenze del Conciliatore su cause
eccedenti le lire ventimila tranne che per difetto di giurisdizione o
per incompetenza pronunciate prima della data di entrata in vigore
della l. 399/1984, perché rientra nella discrezionalità del
legislatore dettare norme transitorie intese a mantenere ferme
disposizioni abrogate per situazioni pendenti alla data di entrata in
vigore di nuove disposizioni (in tali sensi C. cost. n. 322/1985);
discrezionalità in tutto razionale nella presente specie in cui la
sentenza di primo grado costituisce l'oggetto dell'impugnazione,
seppur non è illecito richiamare il co. 1 dell'art. 8 a tenor del
quale "i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata
in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente
secondo le norme anteriormente vigenti" e il Titolo VI del r.d. 18
dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie).
La violazione dell'art. 24 è a torto prospettata dal giudice a
quo perché le garanzie del doppio grado di giurisdizione assurgono
ad oggetto di norma costituzionale soltanto nell'area dell'art. 125
Cost. riflettente l'appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze
dei tribunali amministrativi di primo grado (art. 125 che questa
Corte con sent. n. 8/1982 ha giudicato applicabile anche ai giudizi
incidentali cautelari).
Né maggior pregio esibisce il richiamo dell'art. 26 perché la
garanzia della precostituzione, alle controversie, del giudice
chiamato a rendere giustizia nulla ha da vedere con la ripartizione
della cognizione di controversie tra varii giudici, purché
precostituiti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 co. 2 ("L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori
pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta
regolata dalla legge anteriore") l. 30 luglio 1984, n. 399 (Aumento
dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore), sollevata
con ord. 23 ottobre 1985 del Pretore di Enna (n. 78 R.O. 1986).
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:301 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte