Sentenza n. 302/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/10/1983 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 18legge 1077/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma
primo, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 (Miglioramento del
trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali facenti parte
degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) promosso
con ordinanza emessa il 29 aprile 1977 dalla Corte dei conti - Sez. III
giurisdizionale sul ricorso proposto da Costa Domenico, iscritta al n.
84 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 105 del 1978.
Visti l'atto di costituzione di Costa Domenico e l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella pubblica udienza del 24 maggio 1983 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Mario Nigro, per Costa Domenico, e l'avvocato dello
Stato Pietro De Francisci, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'avv. Domenico Costa, capo dell'ufficio legale presso il Comune
di Roma, percepiva, all'atto del collocamento a riposo per raggiunti
limiti d'età (1 maggio 1972) la retribuzione complessiva annua di L.
7.277.712, di cui 1.440.000 venivano corrisposte a titolo di
"indennità di toga". E poiché tale retribuzione risultava superiore a
quella del segretario generale dello stesso Comune - ammontante,
infatti, a L. 6.524.500 - , il consiglio d'amministrazione della Cassa
per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) riteneva di
doverla valutare, ai fini del trattamento di quiescenza, sino alla
cifra corrispondente a quella del segretario generale, per cui, con
decreto (26 gennaio 1974) del Direttore generale degli istituti di
previdenza presso il Ministero del tesoro, veniva liquidata la pensione
di L. 5.444.500. Alla suddetta valutazione ed alla conseguente
liquidazione del trattamento di quiescenza nella misura testé indicata
la Cassa era pervenuta in applicazione dell'art. 18, primo comma, della
legge 5 dicembre 1959, n. 1077, il quale dispone che "per ciascun
dipendente, la retribuzione contributiva riferita al servizio reso a
Comune o Provincia in nessun caso può superare quella del rispettivo
segretario", precisando che "a tal fine, si considera un'anzianità di
qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o
grado rivestito". In concreto, aveva calcolato l'indennità di toga,
non già nella sua interezza, bensì in un quarto, cioè, non nella
somma di L. 1.440.000, ma in quella di L. 360.000, abbassando così la
retribuzione pensionabile da L. 7.277.712 a L. 6.197.712 e, quindi, la
pensione da L. 6.524.500 a L. 5.444.500.
Avverso tale provvedimento l'interessato proponeva ricorso alla Corte
dei conti, denunciando in quella sede l'illegittimità costituzionale
del menzionato art. 18 legge 1077/ 1959. In particolare deduceva che la
pensione liquidatagli risultava così - in violazione dell'art. 36,
primo comma, Cost. - non proporzionale alla quantità e qualità del
sevizio prestato, nonché - in violazione dell'art. 3 Cost. - eguale a
quella degli altri appartenenti allo stesso ufficio legale con
anzianità, funzioni e retribuzioni inferiori, ed addirittura inferiore
a quella di un pari grado, che sia collocato a riposo dopo che il
segretario generale abbia ottenuto un aumento di retribuzione. E
poiché la disparità di trattamento si verifica anche fra titolari di
assegni computabili, quali quelli per speciali mansioni, e titolari di
assegni non computabili, quale fu ritenuta l'indennità di toga,
chiedeva che questa venisse considerata assegno per speciale mansione.
2. - La Corte dei conti, mentre rigettava quest'ultima domanda e
l'eccezione formulata in riferimento all'art. 3 Cost., riteneva,
viceversa, non manifestamente infondata, oltre che rilevante , la
questione sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.
L'indennità di toga - osserva il giudice a quo - ha "tutti i
caratteri prescritti dalla legge perché sia pensionabile", e pertanto
non può non "riflettersi nella posizione di quiescenza del
dipendente", non rilevando in contrario l'esigenza di rispettare il
"criterio di proporzione tra il trattamento economico del segretario
generale e quello degli altri dipendenti dell'ente locale", che non
può certo "risolversi in una lesione di un diritto" tutelato dalla
Costituzione. È vero - si legge ancora nell'ordinanza - che "secondo
l'insegnamento della Corte costituzionale, la determinazione del
quantum del trattamento di quiescenza è problema di politica
legislativa", censurabile solo se "inficiata da un manifesto difetto di
criteri di ragionevolezza, ma nella specie" sembra appunto che il
legislatore abbia "superato il limite invalicabile della razionalità".
Per quanto attiene all'emolumento, infatti, risulta una differenza tra
il rapporto di attività e quello di riposo, e "di tale
differenziazione non è dato scorgere un criterio razionale che ne
costituisca l'adeguato fondamento".
3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte, ha spiegato intervento, per
il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, la
quale chiede declaratoria di infondatezza della questione.
Secondo l'Avvocatura, l'art. 36, primo comma, Cost. "non intende
impedire che nell'ambito del pubblico impiego, dominato da principi ed
esigenze peculiari, la retribuzione si modelli non come semplice prezzo
dell'opera prestata, sibbene in funzione anche, e soprattutto, della
qualifica e della posizione del pubblico dipendente nell'organizzazione
amministrativa", ove appunto assume "importanza preminente lo stato
giuridico attribuito al dipendente". Questi criteri si trovano tradotti
nell'art. 228, secondo comma, del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, il quale dispone
che "gli stipendi ed i salari degli impiegati e salariati comunali
devono essere fissati in equa proporzione con quello del segretario
comunale". E l'impugnato art. 18 della legge 1077/1959, statuendo a sua
volta che la retribuzione annua contributiva dei dipendenti di Comune o
Provincia "in nessun caso può superare quella del rispettivo
segretario", "è in armonia con tali esigenze" e contribuisce, anzi, a
creare "un armonico complesso di disposizioni intese ad assicurare il
buon ordinamento della pubblica amministrazione". Né può dirsi -
conclude l'Avvocatura - che la corresponsione dell'indennità di toga
in costanza di servizio abbia alterato "l'equa proporzione del
trattamento economico fra il ricorrente ed il segretario comunale",
giacché l'art. 228 del menzionato testo unico ha per oggetto gli
emolumenti fondamentali, mentre per ogni altro emolumento "il rispetto
dell'equa proporzione... non può restare affidato che ai competenti
organi dell'ente, cui incombe di provvedere", attraverso la globale
valutazione degli assegni e di ogni altro emolumento... ad assicurare
l'equa proporzione con il trattamento economico, nel suo insieme, in
godimento del segretario comunale".
4. - In replica all'Avvocatura dello Stato, la difesa del ricorrente
obietta in primo luogo che, poiché l'indennità di toga è
retribuzione fondamentale e la pensione è retribuzione differita, non
può non farsi applicazione al trattamento di quiescenza dell'art. 36,
primo comma, Cost. Diversamente opinando, mediante richiamo all'art.
228 del ricordato testo unico, si sopprimerebbe - ed in difformità
alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 124/1968 e 176/1975)
- un diritto costituzionalmente protetto. Nella memoria depositata in
vista dell'udienza, poi, l'avv. Mario Nigro, subentrato all'avv. Gino
Lanzara, aggiunge la considerazione che l'assegno de quo era attribuito
stabilmente per il fatto che il legale dell'ente esercita "la
professione esclusivamente nell'interesse dell'amministrazione da cui
dipende e non fruisce del trattamento previdenziale previsto per gli
avvocati liberi professionisti". E conclude, affermando che, anche
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la pensione è il
prolungamento della retribuzione e che pertanto, anch'essa va liquidata
in proporzione, sia alla quantità, sia alla qualità del lavoro
prestato. Conseguentemente, tale principio non risulta rispettato,
quando l'indennità di toga, che attiene appunto alla qualità del
lavoro svolto, venga ai fini pensionistici calcolata nella misura di un
quarto. Considerato in diritto :
1. - La questione è fondata.
Va preliminarmente rilevato, così individuandosene gli esatti
termini, che oggetto di questa, a ben vedere, non sono i criteri, il
meccanismo e, quindi, la misura del trattamento di quiescenza. Appare
pertanto superfluo richiamarsi alla giurisprudenza di questa Corte,
secondo cui rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario -
anche se pur sempre nel rispetto della ragionevolezza - disporre in
merito ai modi ed al quantum del trattamento di cui sopra. Le censure
sono più propriamente rivolte alla determinazione della base
pensionabile. Ne consegue che, pur se la questione riguardi i
dipendenti degli enti locali - precisamente il "miglioramento del
trattamento di quiescenza ed adeguamento delle pensioni a carico della
CPDEL", come recita l'epigrafe della legge 1077/1959 - è comunque
fuori discussione l'art. 228 della legge comunale e provinciale del
1934, nonostante che l'Avvocatura lo ponga a fondamento del proprio
iter argomentativo: quest'articolo, infatti, concerne "gli stipendi e
salari" e, per di più, stabilisce che essi vanno fissati "in equa
proporzione" con quello del segretario generale, non già che non
possono superarlo.
2. - Il procedimento di liquidazione del trattamento di quiescenza si
bipartisce in due fasi, l'una immediatamente consecutiva all'altra, ma
tra loro inconfondibili: la prima consiste nella definizione
dell'ammontare della retribuzione pensionabile, l'altra nella
computazione, su quella cifra, della percentuale che il legislatore ha
discrezionalmente determinato ai fini della liquidazione della
pensione. Ora, la questione su cui la Corte è sollecitata a
pronunciarsi è stata sollevata appunto in ordine alla prima fase: più
esattamente, in ordine alla decurtazione dell'indennità di toga, nella
misura del settantacinque per cento, che nel corso della suddetta fase
è stata operata, determinandosi così una retribuzione pensionabile
inferiore a quella corrisposta in costanza del rapporto d'impiego e,
quindi, una pensione rapportata, non già alla retribuzione
effettivamente percepita, ma a quella minore, ottenuta mediante la
suddescritta decurtazione dell'indennità di toga.
A nulla gioverebbe rievocare l'origine e le vicende di questa
indennità. Ai fini della decisione, appare utile, invece, prendere
atto, per un verso, che il giudice a quo, il quale si richiama alla
propria giurisprudenza in termini, riconosce che "l'indennità di toga
corrisposta agli avvocati del Comune... costituisce... parte
fondamentale della retribuzione" e, per altro verso, che essa risulta
soggetta interamente a contributo. Se, dunque, l'indennità in parola
ha natura di retribuzione contributiva, non può non ritenersi
collidere con il principio di cui all'art. 36, primo comma, Cost. la
norma di cui all'impugnato art. 18 legge 1077/1959, intesa come
disposizione facoltizzante la CPDEL a valutare solo in parte, anziché
nella sua interezza, la suddetta indennità all'atto della
determinazione della base pensionabile. Il principio costituzionale,
infatti, della "retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del... lavoro" prestato si estende innegabilmente, nella sua ampia
portata, agli emolumenti che costituiscono parte fondamentale della
retribuzione - e tale, come si è visto, il giudice di merito dichiara
l'indennità in discorso - , e non si ravvisa alcun motivo, sia
nell'art. 18, sia nella legge che lo contiene, il quale induca a
considerare la decurtazione della retribuzione contributiva compatibile
con esso principio costituzionale.
Né varrebbe invocare il principio, anch'esso costituzionale, del
buon andamento dell'amministrazione, cui sembra accennare l'Avvocatura
dello Stato, non tenendo peraltro conto delle illogicità e
contraddittorietà della disciplina in materia e, quindi, delle
applicazioni che ne vengono fatte. Per quanto riguarda la disciplina,
basterà rilevare che l'art. 16 - il quale, per espresso disposto
dell'art. 18, cpv. ha "valore di interpretazione autentica" unitamente
agli artt. 15 e 17 - elenca minuziosamente i compensi, gli assegni, le
indennità, che "in nessun caso sono da comprendersi nella retribuzione
annua contributiva", e che a nessuno degli elementi ivi indicati è
riconducibile secondo il giudice a quo, l'indennità di toga. Per
quanto riguarda l'applicazione della disciplina, constatando che in
concreto, nonostante l'impugnato art. 18 della legge 1077/1959 - e
nonostante altresì l'art. 228 del più volte menzionato testo unico -
, la retribuzione del dipendente comunale può superare, come nel caso
di specie, quella del rispettivo segretario, l'Avvocatura dello Stato
afferma che l'attribuzione dell'indennità di toga, nel corso
dell'attività di servizio, non avrebbe alterato "l'equa proporzione
del trattamento economico tra il ricorrente ed il segretario comunale".
Si direbbe allora che una retribuzione superiore a quella del
segretario non turba il buon andamento dell'amministrazione, se
corrisposta in costanza del rapporto d'impiego, ma lo turba, viceversa,
a partire dalla cessazione di tale rapporto.
Una simile conclusione, che tuttavia si ricava dagli argomenti dedotti
dall'Avvocatura, costituisce conferma dell'illegittimità
costituzionale della norma impugnata; tanto più perché contrasta con
la concezione, ormai pacifica e fatta propria anche da questa Corte,
secondo cui il trattamento di quiescenza è proiezione di quello di
attività, e pertanto è anch'esso tutelato dall'art. 36, primo comma,
Cost.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18,
primo comma, della legge n. 1077 del 1959, con conseguente
impossibilità di dare applicazione al secondo comma, nella parte in
cui fa riferimento a quello precedente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma,
della legge 5 dicembre 1959, n. 1077.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 29 settembre 1983.
F.to: ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte