Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/12/1984 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis

del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) introdotto

dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1982 dal Pretore di Porretta

Terme nel procedimento penale a carico di Afflitto Angelo ed altro,

iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 26 aprile 1982 dal Pretore di Voltri nei

procedimenti penali riuniti a carico di Calascibetta Pietro, iscritta

al n. 108 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che i Pretori di Porretta Terme e di Voltri con le

ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 bis

del codice della strada, introdotto dall'art. 142 della legge 24

novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede per il reato di guida

senza patente (perché non conseguita) la pena accessoria della

confisca del veicolo, mentre non prevede la stessa pena accessoria nel

caso di guida senza patente (per mancanza dei necessari requisiti).

Considerato che più volte la Corte costituzionale ha affermato il

principio per cui un'irragionevole omissione del legislatore non può

condurre alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di altra

norma di per sé ragionevole (cfr. in particolare la sentenza n.

168/82);

che, inoltre, il discrezionale apprezzamento del legislatore in

ordine alla gravità delle condotte incriminate si è espresso in

questo caso nel diverso trattamento sanzionatorio previsto per le due

ipotesi contravvenzionali, essendo il reato di guida senza patente,

perché non conseguita, punito più gravemente del reato di guida senza

patente per mancanza dei necessari requisiti;

che rispetto a tale diversificato trattamento sanzionatorio appare

coerente il regime della confisca;

che pertanto la questione proposta va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80 bis del codice della strada, sollevata con

le ordinanze in epigrafe in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte