Sentenza n. 303/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30legge 312/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso con
ordinanza emessa l'8 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Mottola Antonio contro il
Ministero della Pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 108 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di costituzione di Mottola Antonio, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avvocato Giorgio Recchia per Mottola Antonio e l'Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, adito da un
pubblico dipendente assunto per chiamata diretta e x legge n. 285 del
1977 - il quale aveva chiesto il riconoscimento giuridico ed
economico dell'anzianità maturata nel periodo non di ruolo svolto
nella p.A. e del diritto al trattamento di quiescenza, nonché
l'accertamento del diritto a riscuotere gli aumenti periodici -
accogliendo l'eccezione della parte, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato), nella parte in cui si escludono dagli
aumenti periodici biennali di stipendio del 2,50% i giovani assunti
in base alla legge n. 285 del 1977. La lesione dei cennati parametri
costituzionali deriverebbe, da un lato, dalla mancata estensione di
detti aumenti a figure di rapporti non di ruolo non dissimili da
quelle previste dalla norma impugnata; dall'altro, dal non essere
adeguatamente retribuita "la migliore qualità del lavoro derivante
dalla maggiore esperienza acquisita dal personale dopo un certo
periodo di servizio".
2. - Intervenuta in rappresentanza e difesa del Presidente del
Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva che la norma
impugnata concernerebbe categorie diverse da quella di appartenenza
del ricorrente che, viceversa, sarebbe disciplinata dall'art.
26-quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che riconosce alla
categoria medesima la sola retribuzione minima del personale non di
ruolo dello Stato, con esclusione di altri benefici. Impropriamente,
quindi, la questione sarebbe stata sollevata in riferimento alla
legge n. 312 del 1980. Rilevato poi che la categoria dei giovani
assunti ex legge n. 285 del 1977 non è per le sue peculiarità - tra
l'altro la durata brevissima del rapporto - paragonabile con quella
contemplata nella norma in epigrafe (con cui, del resto, il giudice a
quo non istituirebbe alcuna comparazione), l'Avvocatura chiede che la
questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.
3. - Nella memoria della difesa privata si ricorda come
l'ordinanza di rimessione muova dalla sentenza n. 1 del 7 febbraio
1991, con cui l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, investita
su analoga questione da un'ordinanza (n. 790 del 3 settembre 1990)
della VI sezione del Consiglio di Stato - che, in previsione di
contrasto con le sentenze nn. 584 e 826 del 1989 della IV sezione,
non aveva deciso sull'appello dell'Avvocatura dello Stato - ha
rigettato le domande di dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977.
La difesa sottolinea come la VI sezione (ordinanza n. 790),
rilevato che, con l'esame d'idoneità, gli assunti ex legge n. 285
acquisiscono, già prima d'entrare in ruolo, lo status di "dipendenti
non di ruolo dello Stato" (art. 26-quater, terzo comma, della legge
n. 33 del 1980), era favorevole al riconoscimento degli aumenti
periodici, considerando applicabile il qui impugnato art. 30, quarto
comma, della legge n. 312 del 1980, riflettente il principio generale
(valido per tutti i dipendenti non di ruolo) del "miglioramento nella
qualità del lavoro svolto dai dipendenti che vengono maturando una
progressiva anzianità di servizio".
Criticando l'orientamento dell'Adunanza plenaria (sentenza n. 1
del 1991) - che, negata l'ipotizzabilità di una nozione unitaria di
impiegati civili non di ruolo, ha accolto il ricorso dell'Avvocatura
dello Stato contro la decisione del TAR Lazio n. 689 del 1989
favorevole al riconoscimento del periodo preruolo prestato da
dipendenti assunti ex legge n. 285 del 1977 - la difesa avverte che
nel contratto del ricorrente è affermata l'equiparazione al
trattamento economico degli impiegati statali sia per quanto riguarda
lo stipendio che per quanto riguarda le altre componenti dello
stipendio vigenti all'epoca. La situazione non sarebbe diversa per
altri soggetti assunti ai sensi dell'art. 27 della legge n. 285 del
1977, dato che, secondo l'art. 26-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663 (convertito in legge n. 33 del 1980), gli artt.
26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con
cui le amministrazioni statali hanno stipulato convenzioni ex art. 27
della legge n. 285 del 1977. Questa equiparazione sarebbe stata
confermata dalla legge n. 138 del 1984 (sul personale risultato
idoneo agli esami) e dalla legge n. 894 del 1984 (sui non idonei).
Nel complesso la legge n. 285 del 1977 evidenzierebbe già la
posizione degli assunti a tempo indeterminato come dipendenti non di
ruolo secondo il D.L.C.P.S. n. 207 del 1947, immessi poi nei ruoli
con decorrenza 1° giugno 1985 pur avendo sostenuto la prova scritta
nel dicembre 1980 e gli orali soltanto nell'anno successivo. E
poiché con il 1° giugno 1985 il rapporto d'impiego non cessa, il
rapporto di lavoro non di ruolo e quello di ruolo andrebbero
ricongiunti.
Se la questione non venisse accolta, soggiunge la difesa, il
ricorrente sarebbe discriminato sia rispetto agli altri precari
assunti dalla p.A. - ai quali l'art. 30, quarto comma, legge n. 312
del 1980, è automaticamente applicato - sia rispetto a tutti i
dipendenti dell'amministrazione di appartenenza svolgenti le medesime
funzioni. Concludendo, la difesa insiste per l'accoglimento e chiede
l'applicazione dei princip/' di cui agli artt. 3 e 36 Cost., secondo
i criteri evidenziati da questa Corte nella sentenza n. 1012 del
1988.
4. - Nella memoria presentata nell'imminenza dell'udienza, la
difesa privata confuta le eccezioni dell'Avvocatura, rilevando in
primo luogo che, mentre la legge n. 33 del 1980 disciplinerebbe in
via transitoria "il rapporto tra amministrazione e detto personale
fino al momento della formazione della relativa graduatoria", la
legge n. 312 del 1980 regolerebbe invece "il rapporto giuridico ed
economico di tutto il personale statale comprensivo dei precari
appartenenti alla categoria dei fuori ruolo".
Dell'applicabilità della legge n. 312 del 1980 alle situazioni
pregresse si troverebbe poi conferma sia nella prima parte del terzo
comma dell'art. 26-quater - per cui a detto personale "è attribuito,
fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei
dipendenti civili non di ruolo dello Stato" - sia nel recente DPCM 22
gennaio 1992, che all'art. 6, relativo agli assunti ex legge n. 285
del 1977, precisa che costoro, anche se mantenuti in ruolo
soprannumerario o in posizione di fuori ruolo, sono parificati - ad
ogni altro effetto - al restante personale dipendente. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
ordinanza dell'8 aprile 1991 - pervenuta alla Corte costituzionale il
19 febbraio 1992 (Reg. ord. n. 108 del 1992) - solleva, in relazione
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio
1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato), "nella parte in cui esclude la
categoria di personale cui appartiene il ricorrente dagli aumenti
periodici biennali di stipendio".
2. - La questione è inammissibile.
La disposizione censurata stabilisce l'aumento periodico biennale
del 2,50% per gli stipendi del personale esaustivamente descritto nel
precedente comma terzo, che si richiama alla normativa a partire dal
regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 (Disposizioni circa il
trattamento del personale non di ruolo in servizio presso
l'Amministrazione dello Stato).
La locuzione "personale non di ruolo" non designa una serie
tipizzata e chiusa di categorie, ma un genus definito in modo
residuale e non omogeneo rispetto al personale in ruolo.
È il legislatore a designarne le species, e non in via di
correzione il giudice delle leggi, soprattutto quando manchi
un'analisi con un adeguato tertium comparationis.
Quanto al caso in esame, la categoria degli assunti in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione
giovanile), nella fase che va dalla iscrizione in apposite
graduatorie - a seguito del superamento degli esami di idoneità per
l'immissione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - fino alla
conclusione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivo
ingresso nei ruoli, trova disciplina nell'art. 26-quater del decreto
legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla
occupazione giovanile), convertito in legge, con modificazioni, con
l'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Il quarto comma di tale articolo riconosce a detto personale il
trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato,
nonché il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Il
trattamento retributivo è disposto nella misura base minima prevista
per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe
mansioni.
Il giudice rimettente avrebbe dovuto semmai sollevare questione di
costituzionalità su questa norma, non su quella impugnata che,
essendo estranea alla categoria di cui alla doglianza, è inidonea a
sostenere l'oggetto della censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato), in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte