Sentenza n. 303/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 30 e 32
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 18
novembre 1994 dalla Corte di cassazione, sezione unite civili, sui
ricorsi riuniti proposti dal procuratore della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni di Salerno contro Giovanni Battista
Crescenzo ed altra e da Giovanni Battista Crescenzo ed altra contro
il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
di Salerno, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 18 novembre 1994 nel corso di un
giudizio promosso per attribuire efficacia in Italia, come
affidamento preadottivo, ad un provvedimento di adozione emesso nel
Maryland (Stati Uniti), la Corte di cassazione, sezione unite civili,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 6, 30 e 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non
prevede che il giudice, nel valutare il requisito della differenza di
età tra minore adottando ed adottante non superiore a quaranta anni,
possa tenere conto, quale circoscritto ed eccezionale motivo di
ammissibilità della declaratoria di efficacia del provvedimento
straniero, del superamento di tale limite, da parte di uno dei
coniugi adottanti ma non dell'altro, in misura tale che sia comunque
rispettata la differenza biologica naturale, ovvero ordinaria, tra
genitori e figli (alla quale è ispirata la convenzione europea in
materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967
e resa esecutiva con legge 22 maggio 1974, n. 357).
La Corte di cassazione era chiamata a pronunciarsi, su ricorso sia
del pubblico ministero che dei coniugi adottanti, sul decreto del
tribunale per i minorenni di Salerno, che, considerato l'interesse
preminente del minore, aveva attribuito efficacia al provvedimento
straniero di adozione, calcolando la differenza di età tra minore ed
adottante, prevista dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 e da
applicare anche all'adozione internazionale (art. 30 della stessa
legge), non a giorni, ma in base agli anni interamente compiuti
dall'adottante. Con la conseguenza che il limite di quaranta anni,
altrimenti superato di soli tre mesi da uno dei coniugi adottanti,
era da considerare rispettato.
La Corte di cassazione afferma che l'accertamento dei requisiti
previsti dall'art. 6 della legge n. 184 del 1983 è richiesto
dall'art. 30 della stessa legge anche per l'adozione di minori
stranieri e comprende, quindi, il requisito della differenza di età
tra coniugi adottanti e minore da adottare. La specifica fissazione
di tale limite in non più di quaranta anni non consente, secondo il
tenore letterale della disposizione, di fare ricorso, per attribuire
efficacia a sentenze straniere di adozione, a valutazioni diverse, in
ipotesi compatibili con i principi di ordine pubblico italiano,
quando sia superato il limite di quaranta anni, ma il divario di età
riproduca la differenza biologica naturale e l'adozione risponda, con
certezza, all'interesse del minore.
Ad avviso del giudice rimettente, si è in presenza di una
disciplina tassativa e rigida, che non permette in nessun caso di
attribuire efficacia al provvedimento straniero di adozione, in
mancanza del requisito della differenza di età, anche quando vi sia
un eccezionale interesse del minore, pur altre volte considerato
dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 183 del 1988 e n. 44
del 1990) come idoneo a consentire, a seguito di un rigoroso
accertamento giudiziale, di superare la rigidità dello sbarramento
legislativo.
La Corte di cassazione ritiene che la disciplina denunciata sia in
contrasto con gli artt. 2 e 31 della Costituzione, perché non
permetterebbe al coniuge in possesso del requisito dell'età di
realizzare il diritto alla costituzione della famiglia adottiva, a
causa di una situazione estranea alla sfera dei propri diritti e
doveri, e senza che vi sia un conflitto con i principi di ordine
pubblico. Inoltre ammettere l'adozione anche in questi casi potrebbe
far realizzare il fondamentale interesse del minore e consentirebbe
di adempiere al dovere di solidarietà verso chi versa in stato di
abbandono.
La Corte rimettente prospetta anche la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto il coniuge idoneo ad adottare, sempre che sia
tutelato l'interesse del minore, sarebbe posto, a parità di
condizioni personali, in posizione di diseguaglianza rispetto agli
altri cittadini.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura ritiene che sarebbe difficile sottrarre le norme
denunciate alla censura di incostituzionalità, se il requisito della
differenza di età dovesse essere inteso ed applicato nel significato
rigoroso, attribuito dall'ordinanza di rimessione.
La questione potrebbe essere, tuttavia, risolta in via
interpretativa. È stata, difatti, già dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del
1983, nella parte in cui non consente l'adozione di uno o più
fratelli in stato di adottabilità, quando per uno di essi l'età
degli adottanti supera di più di quarant'anni l'età dell'adottando
e dalla loro separazione possa derivare ai minori un danno grave per
il venir meno della comunanza di vita e di educazione (sentenza n.
148 del 1992). La Corte costituzionale ha, quindi, già ritenuto che
il divario di età, legislativamente previsto, non si pone come così
assoluto da non poter essere ragionevolmente intaccato, in casi
circoscritti ed eccezionali, per consentire l'affermazione di
interessi, particolarmente attinenti al minore ed alla famiglia, che
trovano radicamento e protezione costituzionale e la cui esistenza in
concreto sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale.
Ad avviso dell'Avvocatura, il divario di età vive, nel nostro
ordinamento, nei limiti entro i quali è stata riconosciuta la sua
aderenza ai valori costituzionali di protezione della personalità
dei minori. Il caso considerato nel giudizio principale (superamento
di appena tre mesi del divario massimo di età da parte di un solo
coniuge) sarebbe compreso nell'ambito di questa interpretazione,
conforme ai principi costituzionali, che consente alla prudente e
ponderata valutazione del giudice di attenuare l'apparente rigidità
nella disciplina del divario di età legislativamente fissato. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe la norma
relativa al divario di età tra coniugi adottanti ed adottato,
fissato in non più di quaranta anni dalla disciplina dell'adozione
dei minori. La Corte di cassazione ritiene che l'art. 6 della legge
4 maggio 1983, n. 184, che stabilisce tale requisito, operante anche
per l'adozione di minori stranieri in forza degli artt. 30 e 32 della
stessa legge, possa essere in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della
Costituzione. Il dubbio di legittimità costituzionale è formulato
per la rigidità della regola, che non consente al giudice di tenere
conto, quale circoscritto ed eccezionale motivo di ammissibilità
della dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di
adozione, del superamento, da parte di uno solo dei coniugi
adottanti, del limite di età di quaranta anni tra adottante ed
adottato, in maniera tale che sia comunque rispettata la differenza
biologica naturale ovvero ordinaria tra genitori e figli.
2. - La questione, prospettata nei confronti del combinato disposto
degli artt. 6, 30 e 32 della legge n. 184 del 1983 in un caso che
riguarda l'adozione di un minore straniero, è tuttavia da
considerare riferita all'art. 6, secondo comma, della stessa legge,
che stabilisce il requisito, generale e comune tanto all'adozione
nazionale che a quella internazionale, del divario di età tra
coniugi adottanti e minore adottato.
Difatti il legislatore, nel disciplinare l'adozione dei minori, ha
stabilito, tra le disposizioni generali della legge n. 184 del 1983,
alcuni requisiti comuni per l'adozione, sia quando essa è
direttamente disposta dal giudice nazionale, sia quando, per i minori
stranieri, è disposta dallo stesso giudice, ma sul presupposto di un
provvedimento di adozione emesso in altri paesi e che solo così può
acquistare efficacia in Italia.
L'unificazione dei requisiti risponde ad un principio al quale si
ispira l'intera legge n. 184 del 1983: quello della pari protezione
dei minori e quindi della omogeneità di disciplina sostanziale per
la loro adozione, tanto che siano italiani quanto stranieri,
evitando, in danno di questi ultimi, discriminazioni ed abusi
(sentenza n. 536 del 1989).
Questo principio risponde all'esigenza di una comune e generale
salvaguardia della personalità e dei diritti del minore, e trova
fondamento nella garanzia costituzionale della dignità della persona
e nella speciale protezione dell'infanzia (artt. 2 e 31 della
Costituzione). Il medesimo principio ispira le norme internazionali
che richiedono, per l'adozione all'estero, garanzie e norme
equivalenti a quelle previste per l'adozione nazionale (art. 21 della
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176).
Tra i requisiti comuni alle due forme di adozione, nazionale ed
internazionale, l'età degli adottanti, rispetto a quella degli
adottandi, ha un rilievo non secondario. Essa è presa in
considerazione anche dalla convenzione europea in materia di adozione
di minori, che prevede la regola generale di una differenza di età,
tra adottante e adottato, non diversa da quella che intercorre di
solito tra genitori e figli (art. 8 della convenzione di Strasburgo
firmata il 24 aprile 1967, resa esecutiva con legge 22 maggio 1974,
n. 357).
L'adozione di minori è, difatti, destinata a far cessare ogni
rapporto tra la famiglia di origine e l'adottato, il quale viene
definitivamente inserito nella famiglia di accoglienza, assumendo in
essa la condizione giuridica di figlio legittimo. La famiglia di
accoglienza è chiamata, quindi, ad assolvere una funzione
completamente sostitutiva della famiglia di origine e deve, pertanto,
avere tutti i requisiti di una famiglia nella quale ordinariamente
avviene l'accoglienza della nascita, l'assistenza e l'educazione del
fanciullo. Così si spiega il divario di età tra genitori adottivi e
minore adottato, che deve essere conforme a tale modello.
3. - Il legislatore ha ritenuto, facendo uso della discrezionalità
che gli è propria, di stabilire, sia nel minimo che nel massimo
(rispettivamente in diciotto e quaranta anni), il divario di età tra
adottanti e adottando in modo rispondente alle finalità peculiari
dell'adozione legittimante e tenendo conto delle condizioni sociali
nelle quali l'istituto è destinato ad operare.
Non viene ora posta in discussione la regola, ragionevolmente
stabilita dal legislatore, ma la sua assolutezza, tale da non
tollerare eccezione alcuna anche quando l'adozione risponda al
preminente interesse del minore e la specifica famiglia di
accoglienza, giudicata idonea, sia la sola che possa soddisfare tale
interesse, ma sia superato il divario di età rigidamente previsto,
pur rimanendo tale divario compreso in quello che di solito può
intercorrere tra genitori e figli, sicché l'adozione non può essere
disposta ed in concreto ne deriva un danno per il minore stesso.
Questa Corte ha già ritenuto che la regola del divario massimo di
età tra adottante e adottato non può essere così assoluta da non
poter essere ragionevolmente intaccata, in casi rigorosamente
circoscritti ed eccezionali, per consentire l'affermazione di
interessi, attinenti al minore ed alla famiglia, che trovano
radicamento e protezione costituzionale, la cui esistenza in concreto
sia rimessa al rigoroso accertamento giudiziale (sentenza n. 148 del
1992).
Sotto questo profilo non viene in considerazione l'interesse dei
coniugi ad avere figli legittimi di derivazione adottiva. Né, per
gli aspetti considerati, il limite di età stabilito dalla
disposizione denunciata per l'adozione di minori può essere valutato
in relazione all'interesse ed alla posizione dell'adottante, giacché
l'intero sistema dell'adozione di minori è eminentemente incentrato
sulla valutazione e sulla protezione della personalità e
dell'interesse del fanciullo, alla cui accoglienza è preordinato lo
stesso apprezzamento dell'idoneità della famiglia adottiva, e quindi
dei requisiti richiesti ai suoi componenti.
Occorre, invece, considerare l'interesse e la protezione del
minore, che l'ordinanza di rimessione prospetta quali elementi del
giudizio di legittimità costituzionale, facendo riferimento agli
artt. 2 e 31 della Costituzione.
4. - In continuità con la precedente giurisprudenza
costituzionale, relativa al superamento dell'assoluta rigidità delle
prescrizioni normative, quanto alla differenza di età tra coniugi
adottanti ed adottando (sentenze n. 183 del 1988, n. 44 del 1990, n.
148 del 1992), deve essere riconosciuta la possibilità che il
giudice valuti, con rigoroso accertamento, l'eccezionale necessità
di consentire, nell'esclusivo interesse del minore, che questi sia
inserito nella famiglia di accoglienza che, sola, può soddisfare
tale suo interesse, anche quando, pur rimanendo nella differenza di
età che può solitamente intercorrere tra genitori e figli, l'età
del coniuge adottante si discosti in modo ragionevolmente contenuto
dal massimo di quaranta anni, legislativamente previsto.
Tuttavia, affinché non si trasformi in una regola, la cui
fissazione è invece rimessa alla discrezionalità del legislatore,
l'eccezione deve rispondere ad un criterio di necessità in relazione
ai principi ed ai valori costituzionali assunti quale parametro di
valutazione della legittimità costituzionale della disposizione
denunciata (artt. 2 e 31 della Costituzione).
Nel contesto di un istituto preordinato ad assicurare al minore in
stato di abbandono una famiglia di accoglienza idonea ad assolvere
pienamente la funzione di solidarietà propria della famiglia
legittima, la necessità della deroga al criterio rigido del divario
di età (fissato dall'art. 6, secondo comma, della legge n. 184 del
1983) si verifica quando l'inserimento in quella specifica famiglia
adottiva risponde al preminente interesse del minore e dalla mancata
adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per lo
stesso.
La questione è dunque, in questi limiti, fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il
giudice possa disporre l'adozione, valutando esclusivamente
l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti
superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la
differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra
genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e
non altrimenti evitabile per il minore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte