Sentenza n. 304/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 175, primo e
secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11
febbraio 1984 dal Pretore di Milano nei procedimenti penali riuniti a
carico di Barletta Vito, iscritta al n. 846 del registro ordinanze
1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7- bis
dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 11 febbraio 1984, il Pretore di Milano, dovendo
procedere ad infliggere per decreto penale la pena della multa
superiore a Lit. un milione, ad un cittadino incensurato ritenuto
responsabile di emissione continuata di assegni a vuoto, ma
valutando, d'altra parte, favorevolmente le circostanze di cui
all'art. 133 cod. pen., sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 175, commi primo e secondo, cod. pen., con
riferimento all'art. 3 Cost.
Rilevava, infatti, il Pretore nell'ordinanza che il suo
intendimento di concedere al giudicabile la non menzione della
condanna sul certificato penale, alle condizioni di legge, trovava
ostacolo nel disposto di cui al comma primo dell'art. 175 cod. pen.
che limita il beneficio, quanto alla pena pecuniaria, fino ad un
massimo di Lit. un milione.
Sembrava, però, al Pretore che tale disposizione fosse priva di
razionalità e contrastasse con il principio di uguaglianza. Bastava,
infatti, considerare il ben diverso trattamento che il legislatore
usava, nello stesso primo comma, alla alternativa situazione
concernente la pena detentiva, per la quale è possibile la
concessione del beneficio fino al limite di anni due. Limite massimo
che, ragguagliato ai sensi dell'art. 135 cod. pen. (così come
modificato dall'art. 101 della l. 24 novembre 1981 n. 689)
corrisponde ad una pena pecuniaria di Lit. 18 milioni.
Una siffatta irrazionalità e così grave disuguaglianza diventano
addirittura superlative - osserva il Pretore - in raffronto
all'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo, che consente il
beneficio, nel caso di condanna a pena detentiva non superiore ad
anni due congiunta a pena pecuniaria, purché fra pena pecuniaria
ragguagliata e pena detentiva non si superino i trenta mesi: il che
significa che, a seconda dell'entità della pena detentiva, la pena
pecuniaria, su cui la non menzione è concedibile, può anche
superare i ventiduemilioni di lire.
Non potendo sorgere dubbio sulla maggiore gravità del fatto punito
con pena detentiva, l'incompatibilità della disposizione concernente
la pena pecuniaria, rispetto all'art. 3 Cost., appare ictu oculi.
L'ordinanza veniva ritualmente pubblicata, notificata e
comunicata, ma nessuno si costituiva o interveniva nel giudizio
innanzi a questa Corte. Considerato in diritto
1. - La questione è fondata. Essa è d'altra parte, rilevante,
una volta che il Pretore, considerati tutti gli elementi nella sua
autonomia decisionale, afferma che il giudicabile sarebbe meritevole
della concessione della non menzione, nel certificato del casellario
giudiziale, della condanna a pena pecuniaria che egli si accinge ad
infliggere all'incensurato. Ma poiché la pena da infliggere
supererebbe, nella concreta volontà del giudice, il limite del
milione fissato dal primo comma dell'articolo 175 cod. pen. impugnato
per la concedibilità del beneficio, egli non può definire
compiutamente il giudizio se prima non viene risolta la questione
esattamente proposta.
2. - Ed è vero che lo stesso primo comma contiene in se stesso il
tertium comparationis proprio nell'alternativa previsione della
condanna a pena detentiva, che mette in luce l'irrazionalità e
l'ineguaglianza della parte della disposizione concernente la pena
pecuniaria. Non potendosi revocare in dubbio che la pena detentiva
sia riservata a fatti di maggiore gravità, non esiste una
ragionevole giustificazione al limite di gran lunga più ampio che,
invece, il legislatore riserva alla pena più grave per consentire la
concessione del beneficio. Come, infatti, correttamente osserva il
Pretore, il limite di anni due di pena detentiva, ragguagliato
secondo gli attuali criteri dell'art. 135 cod. pen., corrisponde a
ben diciotto milioni di lire.
Né può essere ipotizzabile che siffatta disparità corrisponda
ad una scelta discrezionale del legislatore, ispirata a qualche
particolare considerazione attorno alla diversa natura delle due
pene, in relazione al più grave disdoro che deriva al condannato
dalla comparsa sul certificato penale della pena detentiva.
E ciò sia perché anche un siffatto criterio non apparirebbe
peraltro plausibile sul piano della razionalità, e sia perché
sopratutto esso comunque, qualsivoglia fosse per essere la filosofia
che lo ispira, troverebbe clamorosa smentita nel secondo comma dello
stesso articolo.
Ivi, infatti, come pure ha sottolineato l'ordinanza di rimessione,
consentendo che, in ordine ad una condanna a pena congiunta detentiva
e pecuniaria, il giudice possa concedere il beneficio fino ad un
massimo di mesi trenta di pena complessiva, ragguagliata per la parte
pecuniaria, il legislatore ha di fatto reso possibile concedere la
non menzione ad una condanna a pena pecuniaria che può oltrepassare
addirittura i ventidue milioni. E nessuno potrebbe sostenere che una
condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria sia meno grave
di una condanna a sola pena pecuniaria.
Tutto questo, però, porta a ritenere che in realtà la denunziata
illegittimità sia limitata al primo comma dell'articolo impugnato;
mentre il secondo comma, lungi dal poter essere coinvolto nella
censura, contribuisce anzi a dare più significativo risalto
all'incompatibilità del primo comma nei confronti dell'art. 3 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'art.
175 cod. pen. nella parte in cui prevede che la non menzione nel
certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena
pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore
a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal
ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135
cod. pen.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte