Sentenza n. 304/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
della Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la
prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per
l'inserimento nella vita sociale), dell'articolo unico della legge
della Regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai
cittadini residenti nella Regione Campania per cure presso case di
cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale), degli
artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della Regione Campania 27
ottobre 1978, n. 46 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella
Regione Campania per cure presso strutture ospedaliere site in Paesi
non regolamentati da accordi C.E.E. con lo Stato italiano) e
dell'art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1993
dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso
proposto da Mazzone Osvaldo contro la U.S.L. n. 4 di Avellino ed
altra, iscritta al n. 701 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente della Regione Campania;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudizio di legittimità costituzionale sottoposto a
questa Corte con l'ordinanza indicata in epigrafe proviene dal
Tribunale amministrativo regionale della Campania, al quale si era
rivolto il Signor Osvaldo Mazzone per ottenere dalla Unità sanitaria
locale competente il rimborso delle spese o, quantomeno, un
contributo per far fronte ai costi sostenuti dal ricorrente a seguito
del ricovero della propria figlia, affetta da sclerosi a placche,
presso un centro di riabilitazione non convenzionato con il servizio
sanitario nazionale. Più precisamente, il giudice rimettente, in
riferimento agli artt. 2, 3, 32, 97 e 117 della Costituzione, dubita
della legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della
Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per la prevenzione, cura
e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita
sociale), dell'articolo unico della legge della stessa Regione 8
marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella
Regione Campania per cure presso case di cura non convenzionate
operanti sul territorio nazionale), degli artt. 1, 2, 5 e 6, primo
comma, della legge della medesima Regione 27 ottobre 1978, n. 46
(Autorizzazione ai cittadini residenti nella Regione Campania per
cure presso strutture ospedaliere site in Paesi non regolamentati da
accordi C.E.E. con lo Stato italiano) e dell'art. 7 della legge
statale 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Il giudice a quo premette che l'art. 14 della legge regionale n.
11 del 1984 prevede, in materia di riabilitazione, la possibilità di
ricorrere a strutture esterne soltanto per consulenze sul programma
terapeutico-riabilitativo e per interventi specifici sul paziente,
con esplicita esclusione delle prestazioni curative con carattere di
continuità e prolungate nel tempo, anche se si riferiscono, come nel
caso, a una grave patologia la cui cura non è peraltro
caratterizzata da assoluta urgenza. Nello stesso tempo, l'articolo
unico della legge regionale n. 12 del 1985 e gli artt. 1, 2, 5 e 6,
primo comma, della legge regionale n. 46 del 1978 prevedono la
possibilità di rivolgersi a strutture non convenzionate ed operanti
nel territorio nazionale, ma limitano tale possibilità soltanto alle
cure mediche e chirurgiche. Secondo il tribunale rimettente, il
citato art. 14, nella parte in cui prevede l'esclusione
dell'assistenza indiretta per le prestazioni curative con carattere
di continuità e prolungate nel tempo, e le altre disposizioni di
legge regionale prima ricordate, nella parte in cui limitano il
ricorso a strutture esterne al servizio nazionale soltanto alle cure
mediche e chirurgiche, con esclusione di quelle riabilitative,
contrasterebbero con l'art. 117 della Costituzione, per violazione
del principio fondamentale della materia contenuto nell'art. 3 della
legge statale 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione
sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988). Quest'ultimo
articolo, infatti, nell'affermare che di norma le prestazioni
sanitarie debbono essere erogate in forma diretta, demanda alle leggi
regionali di stabilire quali prestazioni possano essere erogate in
forma indiretta in relazione ai casi in cui sia impossibile per il
servizio nazionale e per le strutture convenzionate erogarle in modo
tempestivo e nei limiti della spesa prevista per le cure erogate
presso strutture convenzionate.
Oltre agli articoli di legge regionale prima indicati, il giudice
a quo contesta la legittimità costituzionale dell'art. 7, primo
comma, della legge statale 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in
cui non prevede l'eseguibilità degli interventi di cura e di
riabilitazione anche presso strutture non convenzionate, quando le
strutture pubbliche e quelle convenzionate siano nell'impossibilità
di assicurare tempestivamente prestazioni indispensabili per la
tutela della salute. L'insieme delle norme legislative contestate
contrasterebbe, in primo luogo, con l'art. 32 della Costituzione, il
quale, pur garantendo con norma programmatica il diritto alla salute
come diritto condizionato dall'attuazione che il legislatore ne dà
attraverso il bilanciamento con altri interessi costituzionali
(inclusi quelli inerenti all'equilibrio del bilancio), risulterebbe
in ogni caso violato quando, come nel caso, le leggi escluderebbero
in assoluto le prestazioni riabilitative.
In secondo luogo, le stesse norme contestate si porrebbero in
contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal momento che
l'esclusione dall'assistenza indiretta delle prestazioni
riabilitative comporterebbe, oltreché la violazione degli
inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale, un'ingiusta
ed irragionevole discriminazione in danno delle persone più deboli e
vulnerabili a causa della propria invalidità. In particolare,
l'irragionevolezza dell'art. 14 della legge regionale n. 11 del 1984,
nella parte contestata, risulterebbe evidente allorché condiziona
l'esclusione dall'assistenza indiretta al mero ed estrinseco
presupposto del carattere continuativo e prolungato nel tempo delle
prestazioni.
Secondo il giudice a quo, anche l'art. 7 della legge statale n.
104 del 1992 appare irragionevole, laddove esclude il ricorso a
strutture esterne o non convenzionate, tanto più ove si raccordi
tale previsione con il successivo art. 11 della stessa legge, il
quale consente alle persone handicappate l'assistenza in forma
indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero. La
stessa norma contenuta nell'art. 7 appena citato violerebbe, poi,
l'art. 97 della Costituzione sotto il profilo del principio di buon
andamento della pubblica amministrazione, poiché costringerebbe il
servizio sanitario ad assicurare in via diretta le prestazioni
riabilitative anche nel caso in cui sarebbe più conveniente lasciare
agli utenti l'opportunità di avvalersi dell'iniziativa privata senza
maggiori oneri per lo Stato.
2. - È intervenuta in giudizio la Regione Campania, la quale,
premesso che l'art. 3 della legge statale n. 595 del 1985 demanda
alla legge regionale la disciplina delle prestazioni sanitarie
erogabili in forma indiretta, chiede che le questioni sollevate siano
dichiarate inammissibili, poiché, in sostanza, il giudice rimettente
domanderebbe alla Corte una sentenza additiva in un'ipotesi in cui
manca la possibilità di una soluzione unica. In ogni caso, precisa
la Regione, le questioni sarebbero anche infondate, dal momento che,
nel loro complesso, presupporrebbero una nozione di diritto alla salute contrastante con il consolidato orientamento della Corte
costituzionale, per il quale il diritto del cittadino a ottenere
trattamenti sanitari è condizionato alle determinazioni del
legislatore circa i tempi, gli strumenti e i modi di attuazione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Campania solleva,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale nei confronti dei seguenti articoli di
legge: a) l'art. 14 della legge della Regione Campania 15 marzo 1984,
n. 11 (Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l'inserimento nella vita sociale), nella parte in cui
prevede l'esclusione dall'assistenza indiretta delle prestazioni
sanitarie con caratteri di continuità e prolungate nel tempo; b)
l'articolo unico della legge della Regione Campania 8 marzo 1985, n.
12 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella Regione Campania per
cure presso case di cura non convenzionate operanti sul territorio
nazionale) e gli artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della
Regione Campania 27 ottobre 1978, n. 46 (Autorizzazione ai cittadini
residenti nella Regione Campania per cure presso strutture
ospedaliere site in Paesi non regolamentati da accordi C.E.E. con lo
Stato italiano), nella parte in cui, limitando il ricorso a strutture
esterne al servizio sanitario soltanto riguardo alle cure mediche e
chirurgiche, escludono la medesima possibilità per le prestazioni di
riabilitazione; c) l'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), nella parte in cui non prevede
l'eseguibilità degli interventi di cura e di riabilitazione anche
presso strutture private non convenzionate quando le strutture
pubbliche o convenzionate siano nell'impossibilità di assicurare
tempestivamente prestazioni di carattere indispensabile per la tutela
della salute.
Quest'ultimo articolo, inoltre, è ritenuto di dubbia
compatibilità con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Sotto il
primo profilo, il giudice a quo prospetta un'irragionevole disparità
di trattamento con la fattispecie regolata dall'art. 11 della stessa
legge n. 104 del 1992, che consente l'assistenza indiretta per cure
presso centri di altissima specializzazione, mentre la norma
contestata escluderebbe le prestazioni riabilitative da qualsiasi
forma di assistenza indiretta. Sotto il secondo profilo, lo stesso
giudice ritiene violato il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione, poiché l'impugnato art. 7 costringerebbe
il servizio pubblico a erogare prestazioni riabilitative anche nei
casi in cui sarebbe più conveniente lasciare agli utenti
l'opportunità di avvalersi dell'iniziativa privata senza maggiori
oneri per lo Stato.
Infine, le norme di legge regionali indicate sopra alle lettere a)
e b) sono sospettate d'illegittimità costituzionale per violazione
dell'art. 117 della Costituzione, poiché appaiono al giudice a quo
in contrasto con il principio fondamentale della materia contenuto
nell'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la
programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale
1986-1988), secondo il quale le leggi regionali debbono determinare
le prestazioni da erogare eccezionalmente in forma indiretta,
allorché sia impossibile per le strutture pubbliche e per quelle
convenzionate erogare in modo tempestivo prestazioni indispensabili
per la tutela della salute.
2. - Tutte le questioni sollevate non sono fondate.
Questa Corte ha ripetutamente affermato - e il giudice a quo non
contesta affatto tale affermazione - che, nell'ambito della tutela
costituzionale accordata al "diritto alla salute" dall'art. 32 della
Costituzione, il diritto a trattamenti sanitari "è garantito a ogni
persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione
che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento
dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi
costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi che lo
stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in
relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al
momento" (v. sent. n. 455 del 1990; v. anche sentt. nn. 218 del 1994,
247 del 1992, 40 del 1991, 1011 del 1988, 212 del 1983, 175 del
1982). Ciò comporta, come questa Corte ha precisato nelle decisioni
appena menzionate, che, al pari di ogni altro diritto costituzionale
a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari, essendo
basato su norme programmatiche che impongono al legislatore un
obbligo costituzionale all'attuazione della tutela della salute,
diviene per il cittadino "pieno e incondizionato" nei limiti in cui
lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di
bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli
obiettivi conseguentemente determinati alle risorse esistenti,
predisponga adeguate possibilità di fruizione delle prestazioni
sanitarie.
Analizzando l'attuazione che il legislatore ha conferito al
diritto costituzionale all'assistenza sanitaria, occorre precisare,
innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), le
prestazioni riabilitative sono considerate prestazioni sanitarie a
tutti gli effetti e che, in base all'art. 26 della medesima legge n.
833 del 1978, le stesse prestazioni sono erogate dalle unità
sanitarie locali attraverso i propri servizi ovvero, quando queste
non siano in grado di fornire direttamente le prestazioni, da
istituti convenzionati con le predette unità sanitarie, i quali
operino nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni.
Il quadro legislativo rilevante ai fini della decisione in esame è,
poi, completato dall'art. 25, ultimo comma, della legge n. 833 del
1978, il quale demandava alle Regioni di stabilire, per le sole
prestazioni di cura, "i casi nei quali potranno essere consentite
forme straordinarie di assistenza indiretta", e dall'art. 3 della
legge n. 595 del 1985, il quale dispone che "le prestazioni sanitarie
sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture
pubbliche o convenzionate" e, inoltre, prevede che "le leggi
regionali e provinciali stabiliscono quali tra dette prestazioni
possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le
strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di
erogarle tempestivamente in forma diretta", rinviando alle medesime
leggi per la determinazione delle modalità di accesso a tali
prestazioni e del concorso dell'utente alla spesa sostenuta (fermo
restando il limite massimo di questo concorso pari all'ammontare
della tariffa prevista per la medesima prestazione dalle convenzioni
vigenti).
3. - La Regione Campania, nell'esercizio delle proprie competenze
in materia, ha dettato il complesso di disposizioni, della cui
legittimità costituzionale dubita il giudice a quo.
In particolare, nell'individuare le prestazioni erogabili anche in
forma indiretta, l'art. 14 della legge regionale n. 11 del 1984
consente che le strutture sanitarie regionali possano autorizzare il
ricorso a strutture esterne altamente qualificate limitatamente alle
consulenze sul programma terapeutico-riabilitativo e ad interventi
specifici sul paziente, con esclusione delle prestazioni curative con
carattere di continuità e prolungate nel tempo. Con le altre norme
impugnate, poi, il legislatore della Regione Campania ha previsto la
medesima autorizzazione anche per le cure mediche e chirurgiche prestate presso le strutture ospedaliere e case di cura non
specificamente convenzionate operanti sul territorio nazionale
(articolo unico della legge n. 12 del 1985) e ha, inoltre, stabilito
che i cittadini residenti nella Regione aventi titolo all'assistenza
ospedaliera, in casi di comprovata necessità, possono essere
autorizzati dalla Giunta regionale a recarsi presso strutture
ospedaliere site in Stati ove non vigono accordi della Comunità
Europea al fine di sottoporsi a cure mediche e chirurgiche (artt. 1,
2, 5 e 6 della legge n. 46 del 1978).
Questo complesso di norme regionali, che, in alcuni casi,
escludono le prestazioni riabilitative da quelle erogabili in forma
indiretta e, in altri casi, ne limitano la fruizione a consulenze sul
programma terapeutico od a interventi specifici non aventi carattere
di continuità o prolungati nel tempo, non sono in contrasto con
l'art. 117 della Costituzione sotto il profilo della presunta
violazione del principio fondamentale posto dall'art. 25 della legge
n. 833 del 1978 e di quello successivamente affermato dall'art. 3
della legge n. 595 del 1985. Infatti, a differenza di quanto suppone
il giudice rimettente, quest'ultimo articolo non impone affatto che
tutte le prestazioni sanitarie, incluse quelle riabilitative, debbano
essere ammesse a forme di assistenza indiretta, né impone che le
medesime prestazioni siano ammesse allo stesso regime in un'identica
misura, ma demanda al legislatore regionale (o provinciale) di
stabilire "quali fra (le) dette prestazioni" possono essere erogate
in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o quelle
convenzionate siano nell'impossibilità di erogarle tempestivamente
in forma diretta. Nell'esercizio della indicata potestà, spetta
ovviamente allo stesso legislatore regionale fissare i limiti entro i
quali includere le prestazioni riabilitative fra quelle ammesse
all'assistenza indiretta, limiti la cui determinazione discrezionale
è soggetta allo scrutinio di ragionevolezza da parte di questa Corte
in riferimento all'esigenza costituzionale di tutela del diritto alla
salute, garantito a ogni cittadino dall'art. 32 della Costituzione,
compatibilmente con la protezione da accordare agli altri valori
costituzionali rilevanti.
4. - Anche sotto il profilo da ultimo menzionato risultano,
tuttavia, non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dal giudice a quo tanto in relazione alle norme di legge
regionale citate nel punto precedente, quanto in relazione all'art. 7
della legge n. 104 del 1992.
Innanzitutto, occorre rilevare che il giudice rimettente muove da
una premessa interpretativa errata allorché presume che l'insieme
delle norme legislative oggetto di contestazione non prevedano la
possibilità di ricorso a strutture esterne al servizio sanitario e
alle case di cura convenzionate in relazione a prestazioni di
riabilitazione. In realtà, come si è già avuto modo di ricordare,
l'art. 14 della legge della Regione Campania n. 11 del 1984 consente
il predetto ricorso sia riguardo a consulenze sul programma
terapeutico-riabilitativo, sia riguardo a interventi specifici, con
esclusione delle prestazioni aventi carattere di continuità e
prolungate nel tempo. Pertanto, risulta non fondata la censura che il
giudice a quo ha ritenuto di proporre in riferimento all'art. 32
della Costituzione, sulla base dell'argomentazione che la totale
esclusione delle prestazioni riabilitative dal novero di quelle
ammesse all'assistenza in forma indiretta costituirebbe una
violazione dell'obbligo costituzionale gravante sul legislatore di
dare attuazione al "diritto condizionato" a trattamenti sanitari a
favore delle persone disabili.
Tale dichiarazione di non fondatezza assorbe altresì le censure
proposte dal giudice a quo in riferimento agli artt. 2 e 3 della
Costituzione - concernenti, rispettivamente, la pretesa violazione
degli inderogabili doveri di solidarietà economica e sociale e
l'asserita disparità di trattamento a danno delle persone disabili
-, dal momento che l'una e l'altra muovono dalla medesima premessa
interpretativa riconosciuta come errata.
5. - Resta, invece, da esaminare la questione attinente alla
pretesa irragionevolezza della esclusione dall'assistenza in forma
indiretta delle prestazioni sanitarie aventi carattere di continuità
e prolungate nel tempo, contenuta nell'art. 14 della legge della
Regione Campania n. 11 del 1984. In realtà, una volta che la
legislazione assicuri le prestazioni sanitarie indispensabili e
indifferibili ovvero ammetta, riguardo alle prestazioni
riabilitative, il ricorso a strutture esterne per consulenze sul
programma terapeutico-riabilitativo o per interventi specifici
autorizzati dalla competente unità sanitaria, non è manifestamente
irragionevole l'esclusione delle prestazioni continuative e
prolungate nel tempo, tenuto conto del rilevante onere finanziario
connesso alla fruizione di queste ultime prestazioni presso strutture
esterne al servizio sanitario, non convenzionate con quest'ultimo, e
alla contestuale possibilità di poter fruire delle medesime
prestazioni presso le strutture del servizio sanitario nazionale o
quelle convenzionate.
Come si è precedentemente ricordato, questa Corte ha
ripetutamente affermato che nel bilanciamento dei valori
costituzionali che il legislatore deve compiere al fine di dare
attuazione al "diritto ai trattamenti sanitari" (art. 32 della
Costituzione) entra anche la considerazione delle esigenze relative
all'equilibrio della finanza pubblica. Non v'è dubbio che, se queste
ultime esigenze, nel bilanciamento dei valori costituzionali operato
dal legislatore, avessero un peso assolutamente preponderante, tale
da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute connesso
all'inviolabile dignità della persona umana, ci si troverebbe di
fronte a un esercizio macroscopicamente irragionevole della
discrezionalità legislativa. Ma, se si considera la norma contestata
nell'ambito del complessivo ordinamento legislativo, si deve ritenere
che così non è, dal momento che, nel caso in cui la disabilità
dovesse comportare esigenze terapeutiche indifferibili (caso che, a
detta del giudice a quo, non corrisponde a quello sottoposto al suo
esame), il nucleo essenziale del diritto alla salute sarebbe
salvaguardato da quelle disposizioni di legge (v. art. 3 della legge
n. 595 del 1985 nonché le norme regionali di attuazione) che
legittimano il ricorso a forme di assistenza indiretta, anche
all'estero, nelle ipotesi in cui le strutture del servizio sanitario,
incluse quelle convenzionate, non fossero in grado di assicurare un
tempestivo intervento sanitario, reso indifferibile dalle condizioni
di salute della persona bisognosa di prestazioni riabilitative.
Né, sempre al fine di negare la fondatezza delle censure relative
alla presunta irragionevolezza della esclusione contestata, è
inutile ricordare che l'ordinamento legislativo consente alle persone
disabili il ricorso a cure di altissima specializzazione presso
strutture esterne al servizio sanitario e alle strutture
convenzionate (v. art. 11 della legge n. 104 del 1992) e garantisce
alle medesime, nel caso in cui all'esigenza di prestazioni
riabilitative si accompagni uno stato d'invalidità grave, forme
particolari di intervento e di sostegno economico (v., ad esempio, le
leggi 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18).
6. - Da ultimo, non può riconoscersi alcun fondamento alla
asserita irragionevole disparità di trattamento che il giudice a quo
individua fra l'art. 7 della legge n. 104 del 1992, nella parte in
cui limita gli interventi riabilitativi alle prestazioni erogate dal
servizio sanitario nazionale tramite le strutture proprie o
convenzionate, e l'art. 11 della stessa legge, che, come si è già
ricordato, garantisce alle persone disabili cure di altissima
specializzazione presso strutture esterne al servizio stesso. Le due
situazioni poste a confronto, infatti, non sono omogenee e non
possono, quindi, essere utilmente comparate, dal momento che gli
interessi sottostanti alle prestazioni aventi carattere di
continuità e prolungate nel tempo sono sostanzialmente diversi da
quelli connessi alle prestazioni non ottenibili nel nostro Paese
tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso
clinico (v. art. 3, quinto comma, della legge n. 595 del 1985, come
attuato dal decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989).
Tantomeno, poi, si può sostenere che il citato art. 7 della legge
n. 104 del 1992 contrasti con il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione, contenuto nell'art. 97 della Costituzione,
nella parte in cui non consente per le prestazioni riabilitative la
facoltà del cittadino di utilizzare strutture private non
convenzionate con conseguente vantaggio per le finanze dello Stato.
Infatti, pur a non voler considerare il fatto che la questione è
prospettata dal giudice a quo in modo meramente ipotetico, non
risulta irragionevole che il legislatore, ferma restando la libertà
del privato di ricorrere a strutture esterne al servizio sanitario,
abbia ritenuto il ricorso a strutture proprie del servizio sanitario
nazionale e a quelle in regime di convenzionamento meno oneroso per
le finanze pubbliche del ricorso a strutture esterne private nella
forma dell'assistenza indiretta. Ciò tanto più vale in quanto
l'eventuale ricorso a forme di assistenza indiretta, come quelle
auspicate dal giudice a quo, non farebbe, comunque, venir meno
l'obbligo dello Stato di mantenere strutture per la erogazione delle
prestazioni sanitarie in favore dei cittadini meno abbienti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 14 della legge della Regione Campania 15 marzo 1984, n. 11
(Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e
per l'inserimento nella vita sociale), dell'articolo unico della
legge della Regione Campania 8 marzo 1985, n. 12 (Autorizzazione ai
cittadini residenti nella Regione Campania per cure presso case di
cura non convenzionate operanti sul territorio nazionale), degli
artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, della legge della Regione Campania 27
ottobre 1978, n. 46 (Autorizzazione ai cittadini residenti nella
Regione Campania per cure presso strutture ospedaliere site in Paesi
non regolamentati da accordi C.E.E. con lo Stato italiano),
sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania, per violazione dell'art. 117
della Costituzione, in relazione all'art. 3 della legge 23 ottobre
1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano
sanitario triennale 1986-1988);
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli articoli di legge regionale menzionati al capo precedente e
dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della
Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 7 della citata legge n. 104 del 1992, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, dal Tribunale amministrativo regionale della
Campania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte