Art. 7
Cura e riabilitazione
La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilita' di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalita' della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunita'. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
- a)gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonche' gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
- b)la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.
Testo vigente dal 17 febbraio 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva