Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1998 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 99 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 24 giugno

1997 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra

Cassa Rurale e Artigiana di Brendola - Credito Cooperativo S.c.a.r.l.

e Fallimento Santacà Claudio, iscritta al n. 616 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Cassa Rurale ed Artigiana di

Brendola - Credito Cooperativo S.c.a.r.l., nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore

Cesare Ruperto;

Udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza emessa il 24

giugno 1997, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 99

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui consente al

giudice delegato al fallimento di svolgere le funzioni di giudice

istruttore della causa di opposizione allo stato passivo;

che il giudice rimettente motiva i prospettati dubbi di

illegittimità costituzionale richiamando le decisioni di questa

Corte riguardanti le incompatibilità nel processo penale, in

particolare le sentenze n. 432 del 1995 (sulla partecipazione al

dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia

applicato una misura cautelare personale), n. 439 del 1993 (sulla

partecipazione al giudizio dibattimentale del giudice per le indagini

preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione della

pena concordata) e n. 453 del 1994 (circa la partecipazione al

giudizio del g.i.p. che abbia rigettato la domanda di oblazione),

osservando che tali orientamenti, mutatis mutandis, "potrebbero

trovare applicazione" anche al caso denunciato;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione;

che, in proposito, l'Avvocatura ha osservato come la presenza

nell'ordinamento processuale civile di accertamenti a cognizione

sommaria, conclusi da un provvedimento riesaminato a cognizione piena

dallo stesso giudice che l'ha emanato o da un organo di cui egli fa

parte, non sia messa in forse dalla giurisprudenza di questa Corte

estensiva dell'area delle incompatibilità nel processo penale,

attesa la diversità tra i due settori processuali; e che,

d'altronde, il giudice delegato, dopo aver operato nella fase

essenzialmente "cartolare" di verificazione dello stato passivo,

partecipa ad un giudizio a cognizione piena, in cui potranno

ammettersi nuovi e diversi mezzi istruttori - normalmente preclusi

nella prima fase -, all'esito dei quali appare del tutto plausibile

che egli modifichi il convincimento precedentemente espresso;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è altresì costituita

la parte privata opponente nel giudizio a quo, concludendo per la

declaratoria d'illegittimità costituzionale del denunciato art. 99.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la

medesima questione, escludendo l'incompatibilità tra l'attività

istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato passivo e

quella svolta in precedenza dal giudice delegato per la formazione

dello stato passivo;

che in proposito essa ha osservato come l'attività relativa alla

formazione dello stato passivo si caratterizzi per una verifica dei

crediti effettuata con cognizione sommaria, laddove quella in sede di

opposizione è finalizzata a raccogliere elementi utili alla

decisione del collegio sulla base dei motivi dell'opposizione stessa,

suscettibili d'introdurre nuovo materiale probatorio (sentenze n.

158 del 1970 e n. 94 del 1975);

che il rimettente non ha prospettato argomenti in contrario,

salvo a richiamare le succitate decisioni, rese con riguardo alla

posizione del giudice per le indagini preliminari nel processo

penale;

che questa Corte - dopo avere osservato come la trasferibilità

dei princi'pi enunciati in tema di art. 34 cod. proc. pen. al

processo civile non può non risentire della netta distinzione tra

questo e il processo penale - proprio escludendo che la cognizione

sommaria (in àmbito cautelare civile) possa pregiudicare in linea di

principio la partecipazione del giudice decidente al successivo

giudizio di merito a cognizione piena, ha di recente sottolineato

come condizione necessaria per l'incompatibilità endoprocessuale sia

la preesistenza di valutazioni ricadenti sulla medesima res judicanda

(v. sentenza n. 326 del 1997), la quale nella specie non è comunque

ravvisabile appunto per via della particolare sommarietà della

cognizione del giudice delegato nella fase di verificazione dei

crediti;

che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Vicenza, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte