Corte costituzionale

Ordinanza n. 304/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 271, comma 1,

e 266, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal Tribunale di Catanzaro nel

procedimento penale a carico di De Palma Savina ed altri, iscritta al

n. 86 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

2000.

Visti l'atto di costituzione di De Palma Savina nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore

Giovanni Maria Flick;

Uditi l'avvocato Raffaele Fioresta per De Palma Savina e

l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio

dei Ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, chiamato fra l'altro a

pronunciarsi su talune eccezioni formulate dalla difesa in merito

alla utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni

telefoniche e fra presenti operate nel corso delle indagini

preliminari, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 271,

comma 1, codice di procedura penale, nella parte in cui commina la

sanzione di inutilizzabilità per le intercettazioni eseguite presso

un impianto di pubblico servizio o in dotazione alla polizia

giudiziaria senza l'osservanza del disposto dell'art. 268, comma 3,

ultimo inciso, del codice di rito;

che a tal proposito il giudice rimettente ritiene compromesso

l'invocato parametro in quanto risulterebbe privo di ragionevolezza

assoggettare al medesimo trattamento sanzionatorio l'ipotesi dedotta

e quella per la quale l'intercettazione sia stata eseguita al di

fuori dei casi consentiti dalla legge o con forme o con modalità che

ne compromettano la genuinità, così equiparando situazioni diverse

e non assimilabili fra loro;

che il medesimo Tribunale ha altresì sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 14 della Costituzione,

nella parte in cui consente le intercettazioni di comunicazioni tra

presenti all'interno di un domicilio, in quanto il principio

costituzionale di inviolabilità che presidia tale luogo non può

essere derogato nel caso di intercettazioni di conversazioni tra

persone ivi presenti, giacché tali intercettazioni presupporrebbero

"la preventiva clandestina intrusione nel domicilio stesso degli

agenti operanti per la collocazione di microspie e/o comunque di

apparati di captazione e/o di trasmissione di suoni e/o immagini";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

che nel giudizio ha altresì spiegato atto di costituzione la

parte privata, concludendo per la inammissibilità o comunque la

infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 271 del codice di procedura penale e per la declaratoria di

illegittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, del codice di

rito.

Considerato che la prima questione verte sulla pretesa

irragionevolezza della radicale previsione della inutilizzabilità

delle intercettazioni telefoniche, ove le operazioni siano state

eseguite presso un impianto di pubblico servizio o in dotazione alla

polizia giudiziaria senza l'osservanza delle disposizioni dettate

dall'art. 268, comma 3, ultimo inciso, codice di procedura penale;

che la disposizione oggetto di impugnativa fu introdotta al

precipuo scopo di evitare che gli organi deputati alla esecuzione

delle operazioni di intercettazione ed al relativo ascolto potessero

operare controlli sul traffico telefonico al di fuori di una

specifica e puntuale verifica da parte della autorità giudiziaria;

che, pertanto, l'avere il legislatore inteso espressamente

privilegiare l'impiego degli apparati esistenti negli uffici

giudiziari, dettando una disciplina volta a circoscrivere con

apposite garanzie l'uso di impianti esterni, non può dirsi, in sé,

scelta arbitraria; sicché, avuto anche riguardo alla particolare

invasività del mezzo nella sfera della segretezza e libertà delle

comunicazioni costituzionalmente presidiata, la consequenziale

previsione della inutilizzabilità, ove quelle garanzie siano state

eluse, palesemente si sottrae a qualsiasi censura sul piano della

ragionevolezza della disciplina oggetto di impugnativa;

che, quanto alla seconda delle questioni dedotte, la norma di

cui viene eccepita la incostituzionalità prevede la possibilità di

effettuare intercettazioni di comunicazioni fra presenti anche ove

queste avvengano nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., ma non

ne disciplina le relative modalità, che spetta al legislatore

determinare nel rispetto dei limiti previsti dalla Costituzione:

modalità, peraltro, che non richiedono necessariamente un'intrusione

arbitraria nel domicilio; né, d'altronde, nella situazione

prospettata dall'ordinanza di rimessione v'è una concreta

descrizione della fattispecie, su cui si argomenta

l'incostituzionalità dell'art. 266, comma 2, cod. proc. pen.;

che, pertanto, spetta allo stesso giudice rimettente

verificare in concreto se sussistano profili di illegittimità delle

operazioni di intercettazione e stabilire le eventuali conseguenze

che da tale apprezzamento possono scaturire;

che alla stregua dei riferiti rilievi la prima questione

proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata e la seconda

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 271, comma 1, del codice di

procedura penale sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe.

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 266, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 14 della

Costituzione, dal medesimo Tribunale con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:304 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte