Corte costituzionale

Ordinanza n. 305/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R.

15 giugno (recte: 16 maggio) 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi

per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali), promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1996 dal

pretore di Modica nel procedimento penale a carico di Modica

Antonino, iscritta al n. 58 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n.

9 dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 23 dicembre 1996 dal pretore

di Modica, pervenuta a questa Corte il 28 gennaio 1997, è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 93 del d.P.R. 15

giugno (recte: 16 maggio) 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per

la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni

comunali), che punisce con la pena della reclusione fino a due anni e

della multa fino a lire 100.000, fra l'altro, la condotta di chi

sottoscriva più di una dichiarazione di presentazione di candidatura

per le elezioni dei consigli comunali;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe irragionevole

l'equiparazione, quanto a pena edittale, delle varie ipotesi

criminose previste dalla disposizione denunciata, e così in

particolare, da un lato, della sottoscri-zione di più dichiarazioni

di candidatura, e, dall'altro, delle condotte assai più gravi di chi

eserciti il diritto elettorale, essendone stato sospeso o privato, o

sottoscriva una dichiarazione di presentazione di candidatura con un

nome falso;

che, sempre ad avviso del giudice remittente, sarebbe

irragionevole il trattamento sanzionatorio previsto dalla

disposizione censurata, con riferimento a quello assai meno grave

(reclusione fino a tre mesi e multa fino a lire 50.000) riservato

dall'art. 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati), riservato alla analoga condotta tenuta in occasione

delle elezioni politiche, non potendo una tale disparità

giustificarsi, anche in considerazione della circostanza che

l'introduzione del sistema maggioritario nelle elezioni politiche,

caratterizzato da circoscrizioni elettorali più ristrette, avrebbe

eliminato la differenza derivante dalla diversa e maggiore animosità

che prima connotava le elezioni amministrative rispetto a quelle

politiche;

Considerato che identica questione, sollevata dalla medesima

autorità, è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 84

del 1997, posteriore all'odierna ordinanza di rimessione;

che anche nel presente caso il remittente non chiarisce a quale

titolo e in base a quale ricostruzione del sistema egli ritiene

applicabile alla specie - concernente un caso di plurima

sottoscrizione di presentazioni di candidature in occasione delle

elezioni del consiglio della provincia regionale di Ragusa,

disciplinate dalla legge regionale siciliana 9 maggio 1969, n. 14 -

la disposizione penale contenuta nella legge statale che regola le

elezioni comunali nei comuni delle regioni diverse da quelle, come la

Sicilia, ove l'ordinamento comunale è oggetto di una competenza

legislativa regionale;

che pertanto, in assenza di qualsiasi motivazione in proposito, e

poiché la valutazione della rilevanza spetta anzitutto al giudice a

quo, salvo il controllo "esterno" di questa Corte, la questione

sollevata deve ritenersi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 93 del d.P.R. 16 maggio 1960,

n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione

degli organi delle amministrazioni comunali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di

Modica con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte