Sentenza n. 306/1996
Altra decisione · depositata il 24/07/1996 · relatore Valerio Onida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo
comma, 8, 13 e 14, primo comma, limitatamente alle parole "e 2",
della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 marzo 1996, dal
titolo "Disposizioni integrative in materia di urbanistica e di
territorio e ambiente. Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa.
Interventi per il quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore
di imprese alberghiere", promosso con ricorso del Commissario dello
Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1 aprile 1996,
depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 13 del
registro ricorsi 1996;
Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore
Valerio Onida;
Uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il ricorrente, e
gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione
Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana ha
impugnato gli artt. 2, terzo comma, 8, 13 e 14, primo comma,
limitatamente alle parole "e 2", della legge approvata dall'Assemblea
regionale siciliana il 24 marzo 1996 recante "Disposizioni
integrative in materia di urbanistica e di territorio e ambiente.
Norme per il quartiere Ortigia di Siracusa. Interventi per il
quartiere fieristico di Messina. Deroga in favore di imprese
alberghiere" per violazione degli artt. 9, 25 e 97 della
Costituzione, e 12 e 14 dello statuto speciale.
In particolare l'art. 2, terzo comma, della legge, che introduce un
meccanismo di silenzio-assenso nella procedura di rilascio del nulla
osta del presidente dell'ente Parco o dell'assessore regionale per il
territorio e l'ambiente ai fini della concessione o
dell'autorizzazione in sanatoria relativa ad opere abusive ricadenti
nei parchi regionali e nelle riserve naturali, violerebbe gli artt. 9
e 97 della Costituzione, in quanto applica il silenzio-assenso ad
attività amministrative ad elevata discrezionalità, mentre in
materia ambientale vi sarebbe sempre la necessità di una pronuncia
esplicita dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo
ambientale; l'art. 8, che detta norme di accelerazione delle
procedure in materia di autorizzazioni paesistiche - disponendo, tra
l'altro, che esse siano rilasciate dal comune nell'ambito del
procedimento di concessione o di autorizzazione edilizia, ovvero
autonomamente in caso di progetto esente da concessione o
autorizzazione, restando alla sovraintendenza competente per
territorio solo il potere di annullare le determinazioni comunali
entro 180 giorni -, ed esclude l'obbligo di formulare un piano
paesistico per le aree vincolate di dimensioni inferiori a 1000
ettari, violerebbe gli artt. 9 e 97 della Costituzione, in quanto il
trasferimento della competenza ai comuni, privi di adeguate strutture
tecniche, si tradurrebbe inevitabilmente in un indebolimento della
tutela del paesaggio; la stessa disposizione, poi, nel prevedere al
sesto comma che nelle more della adozione del piano paesistico le
sovraintendenze competenti emanino un regolamento contenente
prescrizioni, modalità e divieti relativi alle trasformazioni
dell'aspetto esteriore dei beni, violerebbe gli artt. 12 e 14 dello
statuto speciale ai cui sensi i regolamenti dovrebbero essere emanati
con decreto del Presidente del Governo regionale; l'art. 13 della
legge, che prevede la possibilità di attribuire la presidenza delle
commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro
l'inquinamento agli stessi dirigenti regionali preposti alla
segreteria delle commissioni medesime, facendo così coincidere
presidente e segretario della commissione, sarebbe in contrasto con
il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art.
97 della Costituzione; l'art. 14, infine, in materia di scarichi
idrici nei sistemi fognari da parte degli insediamenti del settore
ittico-conserviero, nel consentire deroghe, anche in senso meno
restrittivo, ai limiti di accettabilità stabiliti dalla legge
regionale in conformità a quelli previsti dalla legge statale,
contrasterebbe con l'art. 9 della Costituzione, comportando un vulnus
al principio della tutela dell'ambiente, nonché con l'art. 25 della
stessa Costituzione, in quanto condurrebbe a legittimare condotte
sanzionate penalmente dalla legge statale.
2. - Il Presidente della Regione Siciliana, costituitosi in
giudizio, ha chiesto di respingere il ricorso come infondato
deducendo: quanto all'art. 2, terzo comma, della legge, che il
silenzio-assenso sarebbe previsto dalla legge quadro in materia di
aree protette, n. 394 del 1991, nonché da altre leggi anche statali
recenti, e che il termine di 180 giorni previsto dalla legge sarebbe
tale da consentire all'amministrazione di intervenire agevolmente;
quanto all'art. 8, che la legge non rimetterebbe esclusivamente ai
comuni il controllo sul rispetto del vincolo paesistico, ma solo lo
estenderebbe ad essi, lasciando ampi poteri in capo alle
sovraintendenze; che la limitazione dell'obbligo di pianificazione
alle sole aree di maggiore dimensione sarebbe ragionevole; che i
regolamenti la cui emanazione è attribuita alle sovraintendenze non
sarebbero quelli dell'esecutivo previsto dall'art. 12 dello statuto,
ma sarebbero analoghi ai regolamenti dei parchi e delle riserve;
quanto all'art. 13, che esso razionalizzerebbe l'organizzazione delle
commissioni provinciali consentendo che i segretari, aventi gli
stessi requisiti necessari per l'attribuzione delle funzioni di
presidente, possano essere nominati essi stessi presidenti delle
commissioni; quanto all'art. 14, che il vizio denunciato non
sussisterebbe in quanto la disposizione derogatoria, limitata ad uno
specifico settore tipico della storia industriale siciliana, avrebbe
carattere eccezionale e temporaneo; la legge prevederebbe criteri che
comportano comunque il rispetto dell'ambiente, ed opererebbe un
bilanciamento non irrazionale fra l'esigenza di tutela dell'ambiente
e quella di tutela del lavoro e dell'iniziativa economica privata;
quanto alla dedotta violazione dell'art. 25 della Costituzione, la
legge regionale inciderebbe sulla fattispecie penale solo
indirettamente, in via provvisoria e per una ipotesi assolutamente
specifica come quella relativa agli insediamenti del settore
itticoconserviero.
3. - Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 21
maggio 1996 è stata pubblicata la legge impugnata, come legge 18
maggio 1996, n. 34, con omissione delle disposizioni o parti di
disposizione impugnate dal Commissario dello Stato. Considerato in diritto Oggetto del giudizio di legittimità costituzionale promosso dal
Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana sono gli artt.
2, terzo comma, 8, 13 e 14, primo comma, limitatamente alle parole "e
2", della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24
marzo 1996, per violazione degli artt. 9, 25 e 97 della Costituzione,
e 12 e 14 dello statuto speciale.
Come accennato nella premessa in fatto, dopo l'instaurazione del
presente giudizio la legge impugnata è stata promulgata come legge
18 maggio 1996, n. 34, con omissione di tutte le disposizioni o parti
di disposizione impugnate dal Commissario dello Stato.
Indipendentemente da ogni questione che si possa prospettare
intorno alla legittimità della promulgazione parziale delle leggi
regionali siciliane in pendenza del giudizio di costituzionalità
promosso nei confronti delle medesime dal Commissario dello Stato,
con omissione delle parti oggetto dell'impugnazione, secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 205
del 1996, nn. 493, 395 e 64 del 1995) deve ritenersi cessata la
materia del contendere, in quanto l'avvenuto esaurimento del potere
promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e
contestuale rispetto al testo oggetto della deliberazione
legislativa, preclude definitivamente la possibilità che le parti
della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o
esplichino una qualsiasi efficacia, così privando di oggetto il
giudizio di legittimità costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:306 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte