Sentenza n. 307/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/05/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 297/1982
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 1432/1971
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità dell'art. 3, ottavo comma, della legge
29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica), e dell'art. 10 del d.P.R. 31
dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti e per la tubercolosi), promosso con ordinanza emessa il 6
luglio 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente
tra Curati Anna Maria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 685 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio promosso da Curati Anna Maria nei
confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la corresponsione di una
pensione di importo superiore a quella liquidatale nonché la
restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione
volontaria, il Pretore di Torino, con ordinanza del 6 luglio 1988, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., due questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 3, ottavo comma, l. 29 maggio
1982, n. 297 e 10 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.
Nel caso di specie, premette il giudice a quo, la ricorrente
vantava, ai fini della pensione di vecchiaia, decorrente dal 31 marzo
1986, 21 anni di contribuzione obbligatoria (fino al 10 novembre
1973) e 12 anni di contribuzione volontaria (per il periodo
successivo), per i quali aveva complessivamente versato L.
10.870.522. Secondo le risultanze istruttorie, essa avrebbe dovuto
percepire, tenendo conto dell'anzianità contributiva sia
obbligatoria che volontaria, nonché delle modalità di calcolo
indicate nell'art. 3 della legge 297 del 1982, una pensione di
importo mensile - inferiore al minimo - di L. 320.519; laddove,
eliminando i contributi volontari sia dal calcolo della retribuzione
media annua pensionabile sia dal moltiplicatore che esprime le
settimane complessive di contribuzione, avrebbe percepito la somma
mensile di L. 817.304.
Ciò premesso, il Pretore esclude innanzitutto che, nel sistema
introdotto con l'art. 3 della legge n. 297 del 1982 (utilizzazione
invariabile degli ultimi cinque anni di contribuzione), sia
consentito sia di calcolare la pensione omettendo o meno i contributi
volontari, a seconda del risultato più favorevole per l'assicurato -
possibilità, questa, prevista in via transitoria dall'art. 15 d.P.R.
n. 1432 del 1971 -; sia di scegliere i periodi contributivi più
favorevoli, come consentito in precedenza dall'art. 14 della legge n.
153 del 1969, come modificato dall'art. 26 della legge n. 160 del
1975 (tre migliori anni nell'arco degli ultimi dieci).
Osservato quindi che nella specie l'interessata, se non avesse
effettuato la prosecuzione della contribuzione nella forma
volontaria, avrebbe conseguito una pensione superiore al doppio del
trattamento minimo ed evitato l'esborso di oltre 10 milioni, il
giudice a quo dubita che il citato art. 3, ottavo comma, contrasti
con i suddetti disposti costituzionali "nella parte in cui non
consente l'utilizzo, per il calcolo della retribuzione pensionabile e
per la determinazione della stessa anzianità contributiva, della
sola contribuzione obbligatoria, tralasciando quella volontaria; e
ciò tutte le volte in cui detto calcolo, effettuato utilizzando
anche la contribuzione volontaria, comporti un risultato
pensionistico inferiore a quello che si otterrebbe solo con i
contributi obbligatori".
Per effetto di tale mancata previsione, infatti, risulterebbe non
solo alterato il necessario rapporto, se non di proporzionalità,
quanto meno di equilibrio tra contribuzioni e trattamento
pensionistico, ma ne deriverebbe anche un decremento pensionistico,
proprio laddove si è avuto un maggiore sforzo contributivo.
Con ciò, inoltre, si perverrebbe a risultati irrazionali e
contrastanti con la finalità perseguita dal legislatore con
l'istituto della contribuzione volontaria, che mira ad ampliare i
diritti dell'assicurato e non già a danneggiarlo o a reperire
risorse a fondo perduto.
Il giudice a quo rileva inoltre che - salva la possibilità di
fruire della pensione d'invalidità, peraltro ottenibile col
versamento di solo 52 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio
(art. 9 della legge n. 218 del 1952) - nel caso di specie
l'interessata non ha tratto alcun vantaggio dalla contribuzione
volontaria, né sotto il profilo del quantum pensionistico né sotto
quello dell'anzianità contributiva. A suo avviso, tale risultato
dovrebbe indurre a ritenere contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost.
l'art. 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971, nella parte in cui tale norma,
nel disciplinare i casi di ripetizione dei contributi volontari, non
la consente ove essi siano divenuti indebiti perché non utilizzati
né utilizzabili nel calcolo della retribuzione pensionabile e
dell'anzianità contributiva, in quanto non idonei, nel caso
concreto, ad arrecare alcun beneficio all'assicurato; ovvero, in
subordine, nella parte in cui non consente la ripetizione di quella
porzione di contributi volontari non necessari per tenere in vita
l'assicurazione sull'invalidità, in quanto eccedenti quanto previsto
dal predetto disposto della legge n. 218 del 1952.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che le suesposte questioni
siano dichiarate manifestamente inammissibili, in ragione della
mancata illustrazione - a suo avviso - sia del meccanismo di calcolo
alla stregua del quale la liquidazione della pensione in base ai
contributi volontari risulterebbe pregiudizievole all'assicurato, sia
dei motivi e profili del denunciato contrasto con i parametri
costituzionali invocati. Inoltre, la questione concernente l'art. 10
d.P.R. n. 1432 del 1971 sarebbe comunque infondata "tenuto conto del
possibile beneficio comportato dalla prosecuzione volontaria
(eventuale pensione di invalidità) nonché del criterio
solidaristico cui è improntato il sistema previdenziale". Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Torino
solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., due distinte
questioni di costituzionalità - concernenti, rispettivamente, l'art.
3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e l'art. 10 del
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 - ancorate ai medesimi presupposti
di fatto, costituiti dal raffronto tra i risultati del calcolo della
pensione spettante alla ricorrente effettuato, in applicazione della
prima di tali norme, nell'un caso computando sia i contributi
obbligatori che quelli volontari, nell'altro solo quelli obbligatori.
Nella specie, sulla base dei calcoli effettuati in istruttoria da un
funzionario dell'I.N.P.S. e non contestati da tale Istituto,
resistente nel giudizio a quo, è emersa la spettanza, nel primo
caso, di una pensione di importo (L. 320.519) addirittura inferiore
al trattamento minimo (L. 384.650) tanto da dover essere integrata
fino a tale livello; nel secondo, di una pensione più che doppia
rispetto a detto minimo (L. 817.704).
Tratto caratteristico della fattispecie considerata è che la
ricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, aveva
maturato un'anzianità contributiva (21 anni) sufficiente per la
maturazione del diritto a pensione: che quindi, al raggiungimento
dell'età pensionabile, avrebbe potuto esserle liquidata sulla base
dei soli contributi obbligatori, anche a prescindere, cioè, dagli
ulteriori anni (12) di contribuzione volontaria da essa effettuata
nella misura prescritta dall'Istituto assicuratore.
In base a tali presupposti, il giudice a quo lamenta che il
meccanismo predisposto dall'impugnato art. 3 conduca ad un decremento
pensionistico proprio laddove si è avuto un maggiore sforzo
contributivo: risultato, questo, a suo avviso irrazionale e
discriminatorio, che altera sia il necesssario equilibrio tra
contribuzione e trattamento pensionistico, sia le finalità della
contribuzione volontaria, preordinata all'ampliamento e non alla
compressione dei diritti dell'assicurato. Di qui, la censura del
citato art. 3, comma ottavo, "nella parte in cui non consente
l'utilizzo, per il calcolo della retribuzione pensionabile e per la
determinazione della stessa anzianità contributiva, della sola
contribuzione obbligatoria, tralasciando quella volontaria; e ciò
tutte le volte in cui detto calcolo, effettuato utilizzando anche la
contribuzione volontaria, comporti un risultato pensionistico
inferiore a quello che si otterrebbe solo con i contributi
obbligatori".
Nell'ordinanza di rimessione sono sufficientemente delineati sia i
presupposti di fatto e giuridici dell'impugnativa, sia le ragioni del
denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati; né
l'Avvocatura sostiene che vi siano stati errori di calcolo o
inesattezze nell'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti
dalla disposizione censurata. A torto, dunque, l'Avvocatura lamenta,
deducendola come motivo di inammissibilità, l'insufficiente
illustrazione delle ragioni per le quali quei meccanismi conducono ai
risultati evidenziati nell'ordinanza. Ciò, invero, forma oggetto
dell'indagine demandata a questa Corte, che non può non vagliare il
merito della questione laddove - come nella specie - ne siano chiare
le premesse e le conseguenze.
2. - Va preliminarmente precisato che oggetto del giudizio non è
la congiunta considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione
pensionabile, tanto della contribuzione obbligatoria che di quella
volontaria, bensì l'esclusione di un'autonoma valutazione della
prima nella specifica ipotesi in cui essa sia di per sé sufficiente
a radicare il diritto a pensione. A prescindere dalla sua frequenza
nella pratica, tale particolare ipotesi rientra tra quelle
astrattamente contemplate dalla disposizione impugnata; di
conseguenza, la questione sollevata non può essere riguardata come
mera questione di fatto, e l'evenienza che tale valutazione autonoma
conduca a risultati più favorevoli va considerata come possibile
vizio discendente dalla sua mancata previsione.
Tanto premesso circa i limiti dell'impugnativa, è opportuno
ricordare che nel sistema retributivo adottato dal d.P.R. 27 aprile
1968 n. 488 (in attuazione del principio enunziato nell'art. 6 lett.
b) della legge 18 marzo 1968, n. 238) l'ammontare della pensione
viene determinato in percentuale sulla retribuzione pensionistica e
in proporzione all'anzianità contributiva. Per quanto più
specificamente riguarda il primo dato - che costituisce la principale
base nel calcolo della pensione - diversi sono stati i parametri
indicati dalle varie leggi succedutesi nel tempo. Il sistema adottato
dalla legge n. 297 del 1982 per le pensioni erogate dal fondo
pensioni per i lavoratori dipendenti decorrenti dal 1° luglio 1982,
innovando rispetto alla precedente legislazione, dispone, nell'ottavo
comma dell'art. 3, che la retribuzione annua pensionabile è
costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni
risultanti dalle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione; precisando poi che le
retribuzioni settimanali da sommare tra di loro e da dividere per
cinque sono quelle percepite in costanza di rapporto di lavoro o
corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad
eventuale contribuzione volontaria.
Nei commi successivi (dal nono al dodicesimo), sono specificate le
modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di
ciascuno degli anni solari in cui si collocano le ultime
duecentosessanta settimane di contribuzione, nonché della
retribuzione complessiva di ciascun anno; la somma delle retribuzioni
annuali divisa per cinque costituisce la retribuzione annua
pensionabile, che forma, insieme all'anzianità contributiva, la base
di calcolo della pensione.
Di particolare rilievo, ai fini che qui interessano, è il
disposto dell'undicesimo comma, che provvede all'indicizzazione delle
retribuzioni pregresse, stabilendo che la retribuzione media
settimanale di ciascuno degli anni solari considerati va "rivalutata
in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo
della vita calcolata dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la
retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della
pensione": sicché non vanno rivalutate né le retribuzioni comprese
nell'anno solare di decorrenza della pensione, né quelle dell'anno
solare immediatamente precedente, che è quello preso a riferimento
per la rivalutazione.
Ora, se si tiene conto delle ben note dinamiche del processo
inflazionistico, è agevole osservare che la base di calcolo della
retribuzione pensionabile è assoggettata a coefficienti di
rivalutazione tendenzialmente crescenti quanto maggiore è la
distanza temporale rispetto all'epoca di decorrenza della pensione, e
correlativamente decrescenti quanto più ci si approssima a questa.
Ove, come di norma, la contribuzione volontaria segua quella
obbligatoria, la base di calcolo verrà a determinarsi in relazione
alla retribuzione media settimanale corrispondente alla classe di
contribuzione assegnata dall'I.N.P.S.. Benché tale retribuzione
media sia ragguagliata a quella percepita in costanza di rapporto di
lavoro e assoggettata essa stessa a rivalutazione in virtù di altre
disposizioni (cfr. artt. 6 e 8 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, 21
legge 21 dicembre 1978, n. 843, 2 decreto-legge 29 luglio 1981, n.
402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n.
53 e allegata tabella F, 7 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638),
ben può avvenire - come la documentazione prodotta nel giudizio
principale esemplarmente dimostra - che, anche in riferimento alla
classe di contribuzione assegnata, ed all'evoluzione nella struttura
dei salari, la retribuzione pensionabile in tal modo determinata
risulti inferiore a quella calcolata sulle pregresse retribuzioni
percepite in costanza di rapporto di lavoro, assoggettata a più
marcata rivalutazione. In definitiva, quindi, il meccanismo
rivalutativo predisposto nel citato comma undicesimo dell'art. 3,
interagendo con quelli dettati per la determinazione della
contribuzione volontaria, può rendere più vantaggiosa la
retribuzione pensionabile determinata alla stregua della
contribuzione obbligatoria, vanificando anche gli effetti della
maggiore anzianità contributiva raggiunta con la contribuzione
volontaria.
Nell'ipotesi - che è la sola qui considerata - in cui la
contribuzione obbligatoria sia di per sé sufficiente ai fini del
diritto a pensione, il paradossale risultato per cui alla
contribuzione volontaria consegue l'attribuzione all'assicurato di
una pensione inferiore a quella spettantigli ove essa fosse stata
omessa è certamente irrazionale e privo di ogni giustificazione:
ciò che ridonda in irragionevolezza della norma impugnata, in quanto
ha omesso di dare congrua regolazione a tale ipotesi.
Tale valutazione risalta ancor più ove si consideri la finalità
propria della contribuzione volontaria che, per ovviare agli effetti
negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di
attività lavorativa, mira a far raggiungere i requisiti minimi di
anzianità contributiva per il diritto a pensione ed a "mantenere
costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del
pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della
sua attività lavorativa" (sent. n. 574 del 1987). Ed è a questo
fine che l'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, equipara i
contributi volontari a quelli obbligatori, ai fini del diritto alle
prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione
della retribuzione annua pensionabile. Tale funzione di salvaguardia
dei contenuti economici della retribuzione pensionabile percepita in
costanza di rapporto di lavoro è infatti evidentemente frustrata ove
la contribuzione volontaria consegua l'effetto di farla decrescere,
così vanificando le aspettative legittimamente nutrite dal
lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria
attività (sent. n. 822 del 1988).
Tale svuotamento della precipua finalità della contribuzione
volontaria - che concorre alla compiuta attuazione della tutela
previdenziale garantita dall'art. 38 Cost. - non può essere
giustificato né con l'aumento dell'anzianità contributiva, che
nell'ipotesi considerata è insufficiente a compensare il decremento
della retribuzione pensionabile; né col beneficio che la
prosecuzione volontaria offre all'assicurato di consentirgli -
ricorrendone i presupposti - di conseguire la pensione di
invalidità. Questo beneficio vale, in effetti, a dar ragione del
concorrente rilievo che la contribuzione volontaria conserva anche in
situazioni come quella qui esaminata; ma non è sufficiente a
giustificare il depauperamento della prestazione pensionistica
principale che quella contribuzione tende a salvaguardare o
incrementare.
Alla così accertata violazione degli artt. 3 e 38 Cost. consegue
che l'impugnato art. 3, ottavo comma, va dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la
pensione del lavoratore dipendente che - dopo aver conseguito, in
pendenza di rapporto di lavoro, il requisito dell'anzianità
assicurativa e contributiva - ha proseguito nella contribuzione
volontaria, non possa comunque essere inferiore a quella che avrebbe
maturato, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, per
effetto della sola contribuzione obbligatoria.
3. - Muovendo dal medesimo presupposto dianzi illustrato (cfr.
par. 1), il Pretore di Torino ha altresì sollevato, in riferimento
agli stessi parametri, un questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui
non consente la ripetizione dei contributi volontari, divenuti
indebiti perché non utilizzati né utilizzabili nel calcolo della
retribuzione pensionabile e della anzianità contributiva, in quanto
non idonei - nel caso concreto - ad arrecare alcun beneficio
all'assicurato: ovvero in subordine nella parte in cui non consente
la ripetizione di quella porzione di contributi volontari non
necessari per tenere in vita l'assicurazione sulla invalidità.
Tale questione è infondata sotto entrambi i profili prospettati.
Evidente è innanzitutto, in riferimento all'art. 3 Cost., la
disomogeità delle situazioni poste a raffronto. La norma impugnata,
invero, autorizza il rimborso dei contributi allorché questi non
possono neppure essere computati ai fini del conseguimento
dell'utilità a cui sono destinati, come nel caso dei contributi
versati in ritardo, o in contrasto con le disposizioni di legge, o
per periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa. Si
tratta cioè, di ipotesi di versamenti indebiti perché erroneamente
effettuati e ricevuti in violazione della normativa vigente.
Nel caso qui in esame, il versamento dei contributi, frutto di
libera scelta dell'interessato, non è indebito né erroneo ed è in
ogni caso potenzialmente computabile e utilizzabile ai fini del
conseguimento della pensione di invalidità. Anche ai fini della
pensione di vecchiaia, inoltre, la mancata utilizzazione dei
contributi volontari non è frutto di una preclusione normativa a
priori, bensì della verifica a posteriori dei risultati del
raffronto tra gli effetti dei due tipi di contribuzione, che per di
più si è nella specie reso necessario solo per l'incidenza di una
norma sopravvenuta.
Quanto poi alla censura riferita all'art. 38 Cost., è sufficiente
ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che la norma
costituzionale non comporta, anche in ossequio al principio di
solidarietà, la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati,
essendo sufficiente che - in forza dei contributi obbligatori e
volontari - al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni
previdenziali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'ottavo comma
dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella
parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che
abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta
anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non
possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al
raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola
contribuzione obbligatoria;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432
(Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la
tubercolosi), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione dal Pretore di Torino con ordinanza del 6 luglio 1988
(r.o. n. 685/1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte