Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo

comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento

penale a carico di Gobbi Luciano ed altri, iscritta al n. 223 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato

richiesta di rinvio a giudizio di Gobbi Luciano, ai sensi dell'art.

416 del codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie

sarebbe stato più opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo

interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel

registro della notizia di reato, il ricorso, da parte del pubblico

ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura

penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990,

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 418,

primo comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura

penale;

che, in particolare, il giudice a quo sottopone a censura: a)

l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza

preliminare, inibendo al giudice per le indagini preliminari ogni

forma di controllo sulla scelta del rito da parte di autorità

giudiziaria non giudicante ma requirente, mentre al contrario l'art.

455 del codice di procedura penale consente allo stesso giudice di

rigettare la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico

ministero; b) l'art. 419, quinto e sesto comma, in quanto subordinano

il rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità

dell'imputato;

che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate

disposizioni contrastano con il principio di eguaglianza e

determinano, inoltre, un "intasamento qualitativo-quantitativo

dell'udienza preliminare", in violazione dei suindicati parametri;

che, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni

siano dichiarate infondate;

Considerato che la questione concernente l'art. 419, quinto e

sesto comma, va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto

di rilevanza, atteso che non risulta dall'ordinanza che nel relativo

giudizio l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e

richiesto il giudizio immediato:

che la questione concernente l'art. 418, primo comma, già

sollevata dallo stesso giudice con precedenti ordinanze, è stata

dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n.

234, n. 256 e n. 293 del 1991;

che la nuova ordinanza non prospetta argomenti o motivi nuovi,

sicché la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 2,3, 97 e 101, secondo

comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto comma, del

codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in

epigrafe;

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art.

418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal

medesimo giudice con l'ordinanze indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte