Sentenza n. 307/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 01/07/1992 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, primo
comma, della legge della Regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1 (Norme
per la formazione del piano regionale di organizzazione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di
smaltimento), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1991 dal
Pretore di Savona nel procedimento penale a carico di Ragogna Mario,
iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale
della Liguria;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Savona, nel corso del procedimento penale a
carico di Ragogna Mario, imputato del reato di cui all'art. 26 del
d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, in qualità di legale
rappresentante della ditta "Sicis s.p.a.", effettuato, presso la sede
dello stabilimento, lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e
nocivi, senza essere munito dell'autorizzazione prescritta dall'art.
16 del citato decreto, con ordinanza del 5 novembre 1991 (R.O. n. 76
del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 18, primo comma, della legge regionale della Liguria n. 1
del 1990. Esso stabilisce che si considera autorizzato lo stoccaggio
provvisorio di rifiuti tossici e nocivi presso il produttore, purché
siano rispettate le seguenti condizioni:
a) che i rifiuti, se allo stato liquido o fangoso pompabile,
non superino per ciascuna unità o centro di produzione il
quantitativo annuo complessivo di 10 mc. ed il quantitativo presente
in detenzione di 5 mc.;
b) che, se allo stato solido o fangoso palabile, non superino,
per ciascuna unità o centro di produzione, il quantitativo di 50 mc.
ed il quantitativo presente in detenzione di 10 mc.;
c) che i rifiuti siano custoditi in un sito al coperto all'uopo
destinato secondo le disposizioni generali di cui al paragrafo 4,
4.1., della deliberazione 27 luglio 1984, del comitato
interministeriale di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 settembre 1982, n.
915;
d) che vengano asportati almeno ogni sei mesi ovvero, nel caso
che il loro quantitativo annuo non superi i 2 mc., almeno una volta
l'anno.
Inoltre con il secondo comma dello stesso art. 18 si sarebbe
riservata l'autorizzazione prevista dal d.P.R. n. 915 ai soli casi di
stoccaggio provvisorio realizzato al di fuori delle condizioni su indicate.
1.1. - L'art. 18, primo comma, della legge regionale n. 1 del
1990, siccome di fatto esonererebbe lo stoccaggio effettuato alle
condizioni ivi previste dalla necessità dell'autorizzazione di cui
all'art. 16 del d.P.R. n. 915 del 1982, si porrebbe in contrasto
anzitutto con l'art. 117 della Costituzione, che fissa i limiti della
competenza regionale, e con l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, che riserva alla legge statale la materia penale.
In base alla direttiva comunitaria (n. 78/319 del 20 marzo 1978) e
alla legge statale di attuazione (d.P.R. n. 915 del 1982)
l'autorizzazione cui è soggetta ciascuna fase dello stoccaggio di
rifiuti tossici e nocivi deve essere concessa con un provvedimento
specifico rilasciato dopo l'accertamento delle condizioni richieste.
La legge statale, poi, (art. 16 d.P.R. 915 del 1982) punisce
penalmente colui che effettua le varie fasi di smaltimento di rifiuti
tossici e nocivi senza la relativa autorizzazione.
Si sarebbero violati anche:
a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la
discriminazione dei cittadini della Regione de qua rispetto a quelli
di altre Regioni che richiedono l'autorizzazione espressa;
b) l'art. 97, primo comma, della Costituzione, ledendosi il
principio del buon andamento della pubblica amministrazione.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale della Liguria, che concludendo per la manifesta
infondatezza della questione, ha osservato che le considerazioni
svolte dalla Corte Costituzionale con le sentenze richiamate nella
ordinanza di rimessione non si attagliano alla fattispecie. Considerato in diritto
1. - La Corte deve verificare se l'art. 18, primo comma, della
legge regionale della Liguria n. 1 del 1990, che stabilisce che si
considera autorizzato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e
nocivi presso il produttore degli stessi, purché siano rispettate le
condizioni ivi indicate, violi: a) l'art. 117, in quanto
risulterebbero violati i limiti della competenza regionale,
trattandosi di materia regolata da direttive comunitarie e da una
legge statale (il d.P.R. n. 915 del 1982) di loro attuazione, la
quale contiene le norme di principio da osservarsi nella materia; b)
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione perché si riterrebbero
lecite fattispecie di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e
nocivi effettuate senza l'autorizzazione regionale; c) l'art. 3 della
Costituzione, discriminandosi i cittadini della Regione rispetto a
cittadini di altre Regioni, per i quali si richiederebbe
l'autorizzazione regionale per ogni ipotesi di stoccaggio provvisorio
di rifiuti tossici e nocivi; d) l'art. 97, primo comma, della
Costituzione, risultando leso il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione.
2. - La questione è fondata.
L'art. 18, primo comma, della legge regionale della Liguria n. 1
del 1990 stabilisce che lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici
e nocivi può essere effettuato senza autorizzazione specifica se si
verificano alcune condizioni e cioè: a) se i rifiuti, allo stato
liquido o fangoso pompabile, non superino, per ciascuna unità o
centro di produzione, il quantitativo annuo complessivo di 10 mc. e
il quantitativo presente in detenzione di 5 mc.; b) se i rifiuti allo
stato liquido o fangoso palabile non superino, per ciascuna unità o
centro di produzione, il quantitativo di 50 mc. ed il quantitativo
presente in detenzione di 10 mc.; c) se i suddetti siano custoditi in
un sito al coperto all'uopo destinato; d) se siano asportati almeno
ogni sei mesi ovvero almeno una volta all'anno, se il loro
quantitativo annuo non superi i 2 mc.
Il secondo comma dello stesso articolo prevede, invece,
l'autorizzazione in caso di inosservanza di una delle suddette
condizioni.
La disposizione di cui trattasi, che è oggetto della proposta
impugnativa, eccettua, quindi, dall'obbligo dell'autorizzazione
alcune ipotesi di stoccaggio provvisorio.
Invece, sia le direttive C.E.E. (in specie la n. 78/319) che la
disciplina statale di attuazione (il d.P.R. n. 915 del 1982), che
dettano i principi fondamentali da osservarsi in materia di
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, tra cui lo stoccaggio
provvisorio, prevedono per tutte le fasi l'obbligo della
autorizzazione senza alcuna eccezione (art. 16 d.P.R. n. 915 del
1982) e, per giunta, la legge statale punisce penalmente lo
stoccaggio provvisorio effettuato senza autorizzazione (art. 26
d.P.R. 915 del 1982).
I suddetti atti normativi, comunitari e statali, secondo la
interpretazione giurisprudenziale, escludono anche la possibilità di
una autorizzazione implicita o tacita e il ricorso all'istituto del
silenzio-assenso proprio perché si impone la tutela della salute e
dell'ambiente, che sono beni costituzionalmente garantiti e protetti
(artt. 32 e 9 della Costituzione).
2.1. - Occorre, infatti, accertare l'esistenza delle condizioni
tecniche specificamente richieste per il rilascio
dell'autorizzazione. E cioè, secondo i tipi di rifiuti e i
quantitativi da stoccare, la idoneità dei luoghi, i metodi dello
svolgimento della attività da autorizzare (direttiva n. 78/349) ed,
in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai
requisiti prescritti anche dalle norme tecniche emanate in proposito.
Nella autorizzazione devono essere specificati i tipi e i
quantitativi massimi dei rifiuti stoccabili (art. 18, secondo comma,
d.P.R. n. 915 del 1982).
La disposizione denunciata, invece, fissa solo delle condizioni,
ma nulla prevede in merito alle modalità dell'accertamento e del
controllo sulla loro ricorrenza ed osservanza; non indica nemmeno gli
organi o le persone all'uopo incaricate.
3. - Risultano, quindi, violati i principi di indirizzo posti
dalla legge statale, diretta ad attuare, con uniformità di
trattamento in tutto il territorio nazionale, le direttive C.E.E. in
materia, in adempimento dei contratti obblighi internazionali.
La potestà legislativa regionale deve cedere all'intervento
legislativo statale determinato dalle suddette finalità.
In particolare, non può introdurre arbitrarie distinzioni o
deroghe perché ne sarebbe sconvolta la complessiva logica della
legge statale.
Restano assorbite le censure riferentesi agli altri precetti
costituzionali di cui si denuncia la violazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo
comma, della legge regionale della Liguria 8 gennaio 1990, n. 1
(Norme per la formazione del piano regionale di organizzazione dei
servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di
smaltimento).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:307 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte