Sentenza n. 308/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/10/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 65, secondo
comma, e 71, terzo comma, della legge 27 luglio 1978,
n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 maggio 1980 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Santarelli Renato contro Chianese Maria
Antonietta, iscritta al n. 914 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno
1981;
2) ordinanza emessa il 16 aprile 1982 dal Tribunale di Napoli
nel procedimento civile vertente tra Catalani Giuseppe, in proprio e
nella qualità, e Sfara Iolanda, iscritta al n. 482 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 331 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 29 settembre 1982 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto da Morabito Giuseppe ed altri contro
Pirrone Carmelo ed altra, iscritta al n. 103 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184
dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 15 dicembre 1983 dalla Corte di
cassazione sui ricorsi riuniti proposti da Balistreri Giuseppe contro
Seminara Paolo e da Seminara Paolo contro Balistreri Giuseppe,
iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione di Catalani Giuseppe ed altri,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Santanelli
Renato contro Chianese M. Antonietta, con ordinanza emessa il 5
maggio 1980 (R.O. n. 914/80), ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 65, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani).
Stabilisce la norma impugnata che "le disposizioni di cui al comma
precedente (concernenti la durata legale delle locazioni per uso di
abitazione non soggette a proroga in forza della precedente
legislazione) si applicano anche ai contratti per i quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, è in corso procedimento
per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione".
Nella specie, il ricorrente sosteneva l'interpretazione estensiva
della norma suddetta, nel senso di consentirne l'applicazione anche
in relazione ai contratti per i quali fosse pendente - come
verificatosi nella specie - un giudizio di finita locazione
introdotto nelle forme dell'ordinario procedimento civile.
Ha osservato la Corte di cassazione che il preciso, specifico
riferimento fatto della norma ad un tipico procedimento speciale qual
è quello disciplinato dagli artt. 657 ss. c.p.c. - non sembra
lasciare spazio alla interpretazione estensiva prospettata dal
ricorrente. Trattasi, invero, di norma avente carattere eccezionale,
come tale soggetta a rigorosa interpretazione letterale: essa,
infatti, introduce eccezione non soltanto al princìpio (emergente
dal comma primo dello stesso art. 65) secondo cui la nuova disciplina
della durata legale delle locazioni è applicabile ai soli contratti
in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 392/78, e
quindi esistenti de iure (il riferimento allo "sfratto per finita
locazione" consente, infatti, l'applicazione della norma in esame
anche ai contratti già scaduti alla data suindicata), ma anche e
soprattutto alla disciplina transitoria dettata, in via generale,
dall'art. 82 della medesima legge, in base al quale ai giudizi in
corso al momento dell'entrata in vigore di essa si devono applicare
ad ogni effetto le leggi precedenti, laddove, nei procedimenti per
convalida pendenti trova applicazione la nuova disciplina.
Del resto, prosegue l'ordinanza, su questa linea esegetica
limitativa si è orientata anche la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 18 del 1980, attribuendo rilievo esclusivamente alla
pendenza di un procedimento per convalida nella fase sommaria,
intercorrente tra la notifica dell'intimazione e l'adozione o il
diniego dell'ordinanza di convalida o dell'ordinanza provvisoria di
rilascio.
Ferma restando tale interpretazione, sorge, tuttavia, ad avviso
del giudice a quo, il ragionevole dubbio di costituzionalità della
norma in esame, in quanto essa, limitando l'ambito di applicazione
della disciplina dettata dal precedente comma primo al solo caso in
cui sia in corso un giudizio introdotto con le forme speciali del
procedimento per convalida - con esclusione, quindi, del caso in cui
il giudizio avente ad oggetto la finita locazione sia stato
introdotto nelle forme ordinarie con atto di citazione - determina
una disparità di trattamento tra soggetti che versano nell'identica
situazione sostanziale, quali sono, appunto, i conduttori convenuti
in giudizio per sentir dichiarare cessata la locazione per fine del
rapporto; disparità che non sembra trovare razionale giustificazione
nella sola diversità della forma processuale prescelta dal locatore
per l'iniziativa giudiziale.
La questione è ritenuta rilevante dal giudice a quo, in quanto la
definizione del giudizio resta affidata all'applicazione della norma
investita dal sospetto di incostituzionalità.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, deducendo che la questione
non è fondata.
Osserva l'interveniente che l'art. 65, comma secondo, della legge
n. 392/78 va interpretato nel senso che il beneficio di cui al comma
precedente (durata quadriennale del contratto in corso, detratto il
periodo già trascorso dall'inizio della locazione o dalla data del
suo rinnovo) viene esteso anche ai contratti per i quali fosse
pendente, alla data di entrata in vigore della legge, un procedimento
per convalida di licenza (in relazione ad una scadenza contrattuale
futura) o di sfratto (in relazione ad una scadenza già maturata) per
finita locazione, ancora in fase sommaria (e cioè quella compresa
tra la notifica dell'intimazione e l'adozione o meno dell'ordinanza
di convalida o, nel caso di opposizione, dell'ordinanza di rilascio,
con instaurazione di un giudizio ordinario).
Ne deriva che non beneficiano della durata minima del rapporto
quei contratti in relazione ai quali penda un giudizio di finita
locazione introdotto nelle forme ordinarie.
Tale esclusione, tuttavia, deriva da una precisa scelta, rimessa
alla valutazione discrezionale del legislatore, concernente
l'individuazione dell'area dei contratti sub iudice ai quali
applicare la nuova durata legale secondo le modalità di cui al primo
comma dell'art. 65.
A tal fine - in una logica di contenimento del numero dei rapporti
da recuperare - si è infatti ritenuto di far riferimento a quei soli
contratti coinvolti in una vicenda processuale (la pendenza della
fase sommaria del procedimento per convalida) agevolmente
identificabile e contenuta in limiti temporali di regola assai
ristretti.
Se si fosse attribuita rilevanza anche alla mera pendenza di un
giudizio ordinario, invero, mancando in questo una "fase sommaria" ed
essendo destinata a cessare la "pendenza" solo con la sentenza, si
sarebbe oltremodo dilatato il numero dei rapporti coinvolti nella
nuova disciplina.
3. - Sul ricorso proposto da Morabito Giuseppe contro Pirrone
Carmelo, la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 29 settembre
1982 (R.O. n. 103/1983), ha sollevato, su istanza di parte, questione
di legittimità costituzionale del già citato art. 65, comma
secondo, della legge n. 392/1978, in riferimento allo stesso
parametro e sotto il medesimo profilo già enunciati dalla precedente
ordinanza n. 914/1980.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la
declaratoria di infondatezza della questione, per i motivi dedotti in
relazione alla ordinanza n. 914/1980 e riassunti nel precedente n. 2.
4. - Sui ricorsi riuniti proposti da Balistreri Giuseppe, contro
Seminara Paolo e da quest'ultimo contro il primo, la Corte di
cassazione, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1983 (R.O. n.
804/1984), ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 65, comma secondo, della legge n.
392/1978, in riferimento all'art. 3 Cost.
Nella specie risultava intimata, con atto notificato l'8 maggio
1978, licenza per finita locazione alla data del 31 agosto 1978
(scadenza consuetudinaria) e la fase sommaria del procedimento per
convalida si era esaurita, per opposizione dell'intimato, all'udienza
del 7 giugno 1978, e quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore
della legge
n. 392/1978 (verificatasi il 30 luglio 1978); in primo grado, il
pretore aveva accolto la domanda di rilascio; in appello, il
tribunale aveva riformato la sentenza, ritenendo applicabile l'art.
65, comma secondo, anche nel caso di pendenza di un giudizio in rito
ordinario; con il ricorso per cassazione si sosteneva che, essendo il
rapporto oggetto di controversia alla data di entrata in vigore della
legge n. 392/1978, doveva farsi riferimento all'art. 82 di detta
legge, che impone, in tal caso, che la lite va definita alla stregua
della legislazione precedente (nella specie, trattandosi di locazione
non soggetta a regime vincolistico, in ragione della sua scadenza
consuetudinaria fissata per data successiva a quella di cessazione
della proroga legale, la disciplina del codice civile); né poteva
trovare applicazione, in deroga alla predetta disposizione, l'art.
65, comma secondo, in quanto tale norma è operante solo nel caso
della pendenza di un procedimento per convalida nella fase sommaria e
non anche quando sia proseguito nelle forme del giudizio ordinario.
La Corte di cassazione, dopo aver ribadito che all'art. 65, comma
secondo, deve essere data la suddetta interpretazione, rileva che
questa è fonte di ingiustificata disparità di trattamento tra
soggetti in identica posizione sostanziale.
Osserva infatti l'ordinanza che il caso di specie appare
emblematico: il contratto in questione avrebbe potuto godere della
maggiore durata stabilita dal primo comma dell'art. 65, ove il
giudizio fosse stato iniziato successivamente all'entrata in vigore
della legge n. 392/1978 ovvero se, pur iniziato prima attraverso il
procedimento di convalida della licenza (come è stato), si fosse
occasionalmente trovato nella fase "sommaria" del procedimento
stesso; dovrebbe restare, invece, ancorato alla normativa codicistica
(e quindi alla scadenza pattizia o consuetudinaria) per la mera
circostanza che quella fase si era già conclusa, con prosieguo del
giudizio secondo il rito ordinario.
Richiamate le precedenti ordinanze (R.O. n. 914/80 e n. 103/83)
con le quali la stessa Corte di cassazione aveva sollevato questione
di legittimità dello stesso art. 65, comma secondo, in quanto non
applicabile nell'ipotesi di pendenza di giudizio introdotto nelle
forme ordinarie, osserva ancora il giudice a quo che più evidente e
maggiormente pregnante appare la ingiustificatezza della
differenziazione di trattamento allorché - pur essendo stato il
giudizio instaurato con lo speciale procedimento per convalida - le
discipline si divaricano a seconda che il giudice adito abbia o meno
pronunciata l'ordinanza: il che, specie allorché si tratti
dell'ordinanza di rilascio di cui all'art. 665 cod. proc. civ., può
derivare da fatti meramente occasionali quali, ad esempio, la
pronuncia del provvedimento in udienza ovvero, previa autorizzazione
di deposito di note illustrative, di riserva di ordinanza; la
concessione alle parti di un termine più o meno lungo per tali note;
la maggiore o minore solerzia del giudice nell'assumere la decisione.
5. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza
della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che la soluzione auspicata dal
giudice a quo vedrebbe favoriti i conduttori più accorti, che
abbiano determinato, con eccezioni pretestuose, la trasformazione del
procedimento per convalida in un giudizio ordinario, rispetto a
quanti non si siano lealmente opposti all'intimazione, subendo la
convalida in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova legge.
Inoltre essa determinerebbe una più ampia deroga al disposto
dell'art. 82 della legge n. 392/1978, in contrasto con l'esigenza di
ridurre al minimo la portata retroattiva delle nuove disposizioni.
6. - Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 16 aprile
1982 (R.O. n. 482/1982), ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dell'art. 71, comma terzo, della legge n. 392/1978.
Tale disposizione, dettata in perfetto parallelismo con l'art. 65,
comma secondo, con riferimento ai contratti di locazione per uso
diverso dall'abitazione non soggetti a proroga, prevede che le
"disposizioni di cui ai commi precedenti (durata legale minima per le
locazioni in corso) si applicano anche ai contratti di cui sopra per
i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in
corso procedimento di convalida di licenza o di sfratto".
Nella specie, con atto notificato il 13 luglio 1978, Catalani
Giuseppe aveva intimato sfratto per finita locazione (alla data del 3
maggio 1978), relativamente ad immobile destinato ad albergo, a Sfara
Iolanda, citandola contestualmente per la convalida innanzi al
pretore di Napoli per l'udienza del 4 settembre 1978; il pretore
aveva negato l'ordinanza di rilascio ed il giudizio era stato
riassunto davanti al Tribunale.
Quest'ultimo, dopo aver rilevato che l'art. 71, comma terzo,
riguarda anche i contratti cessati de iure e trova applicazione nel
caso sottoposto al suo esame, in quanto il procedimento per convalida
di sfratto era pendente nella fase sommaria alla data del 30 luglio
1978 (entrata in vigore della legge n. 392/1978), ha ritenuto che la
norma propone dubbi di incostituzionalità per disparità di
trattamento di identiche posizioni sostanziali: a) tra il conduttore
che si sia, anche pretestuosamente, opposto alla convalida e quello
che, per mancanza di seri motivi, non abbia proposto opposizione; b)
tra il locatore che abbia iniziato il procedimento di convalida di
licenza o di sfratto prima della data di entrata in vigore della
legge n. 392/1978 e quello che lo abbia intrapreso successivamente;
c) tra il locatore che abbia agito con le forme del giudizio
ordinario e quello che abbia scelto il procedimento speciale.
7. - Si è costituito, innanzi a questa Corte, il Catalani,
rilevando che, qualora si accolga la tesi, fatta propria dal
tribunale, dell'applicabilità dell'art. 71, comma terzo, anche ai
rapporti cessati de iure in data anteriore all'entrata in vigore
della legge n. 392/1978, la questione appare fondata.
È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, sollecitando la
declaratoria di non fondatezza della questione sotto tutti i profili
prospettati per essere state poste a raffronto situazioni
all'evidenza completamente diverse. Considerato in diritto
1. - I quattro procedimenti vanno riuniti e definiti con unica
sentenza in considerazione dell'identità o della connessione dei
rispettivi oggetti. Sono infatti impugnati, in riferimento allo
stesso parametro, l'art. 65, secondo comma, e l'art. 71, terzo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di
immobili urbani), i quali recano analoga disciplina in materia di
durata di contratti di locazione.
2. - L'art. 65, primo comma, della legge n. 392 del 1978, mediante
il richiamo agli artt. 1 e 3, attribuisce ai contratti di locazione
per uso di abitazione non prorogati dalla precedente legislazione ed
in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (30
luglio 1978) la durata quadriennale (rinnovabile per eguale periodo
in difetto di disdetta), calcolata peraltro computandosi il tempo
trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di intervenuta
rinnovazione contrattuale, dalla data di quest'ultima.
A sua volta, l'art. 65, comma secondo, dichiara applicabile la
suddetta disciplina (durata legale quadriennale rinnovabile) anche ai
contratti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge n.
392 del 1978, sia pendente procedimento per convalida di licenza o di
sfratto per finita locazione.
La estensione della nuova disciplina è tuttavia limitata
dall'art. 65, comma secondo, ai rapporti per i quali sia pendente
procedimento per convalida "nella fase sommaria" - cioè quella
compresa tra la notifica dell'intimazione e l'adozione, o no, da
parte del giudice, dell'ordinanza di convalida (art. 663 c.p.c.) o,
nel caso di opposizione, dell'ordinanza di rilascio (art. 665 c.p.c.)
- con esclusione, quindi, della diversa fattispecie processuale della
pendenza di giudizi a rito ordinario, perché così iniziati o
perché derivanti da trasformazione dell'originario procedimento per
convalida. In tal senso si è infatti già espressa questa Corte con
la sent. n. 18 del 1980.
Analogo è il contenuto della disciplina simmetricamente dettata,
per le locazioni non abitative non soggette a proroga, dall'art. 71
della legge n. 392 del 1978. Tale disposizione, infatti, nei commi
primo e secondo, mediante richiamo agli artt. 27 e 42, assoggetta
alla nuova durata legale (di sei o nove anni), calcolata anche qui
dall'inizio della locazione o dalla data della sua ultima
rinnovazione, i contratti in corso, assicurando ad essi almeno un
biennio di durata; mentre nel comma terzo dichiara applicabili le
disposizioni suddette anche ai contratti per i quali sia pendente,
alla data di entrata in vigore della legge, procedimento per
convalida di licenza o di sfratto.
3. - Le questioni che le quattro ordinanze sottopongono a questa
Corte sono le seguenti:
A) se sia costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art.
3 Cost., l'art. 65, comma secondo, della legge
n. 392 del 1978, in quanto limita l'estensione dell'applicazione del
comma precedente (sulla durata legale dei contratti di locazione per
uso di abitazione non prorogati in corso) ai soli contratti per i
quali penda un procedimento per convalida di licenza o di sfratto in
"fase sommaria" (come affermato dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 18 del 1980, la cui interpretazione è fatta propria dal
giudice a quo).
Secondo le tre ordinanze della Corte di cassazione la norma
impugnata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento
in relazione alle ipotesi nelle quali, pur essendo egualmente
controversa la cessazione della locazione, la controversia pendente
sia stata introdotta nelle forme del giudizio ordinario (R.O. n.
914/1980 e n. 103/1983), ovvero mediante procedimento per convalida,
ma già trasformatosi, al momento dell'entrata in vigore della legge
n. 392/1978, in giudizio ordinario (R.O. n. 804/1984);
B) se sia costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art.
3 Cost., l'art. 71, comma terzo, della medesima legge, che reca
eguale disciplina per i contratti di locazione per uso diverso
dell'abitazione non prorogati
(R.O. n. 482/1982).
Secondo l'ordinanza del Tribunale di Napoli, la norma impugnata
determinerebbe ingiustificata disparità di trattamento:
1) tra conduttori nei cui confronti sia stata già emessa
l'ordinanza di convalida prima dell'entrata in vigore della legge n.
392/1978 (giudizi definiti), e conduttori che siano riusciti, anche
con difese pretestuose, a far protrarre la pendenza del procedimento
sino ad epoca successiva (giudizi pendenti);
2) tra locatori che abbiano iniziato il procedimento per la
convalida dello sfratto prima dell'entrata in vigore della nuova
legge (giudizi pendenti), e locatori che abbiano agito con lo stesso
mezzo successivamente (giudizi futuri);
3) tra locatori che abbiano agito nelle forme del procedimento
speciale e locatori che abbiano agito nelle forme ordinarie.
4. - Le questioni come sopra proposte vanno dichiarate non
fondate.
Con gli artt. 65 e 71, il legislatore, in attuazione delle
esigenze di uniformità di regime perseguite dalla legge n. 392 del
1978, ha attratto nella sfera di operatività della nuova legge, sia
pure con temperamenti a carattere evidentemente transitorio (computo
del tempo decorso dall'inizio del rapporto), oltre ai rapporti
incontestatamente non cessati, anche rapporti di durata controversa,
individuati peraltro secondo il criterio formale dell'essere i
medesimi oggetto, alla data del 30 luglio 1978, di un procedimento
sommario per convalida di licenza o di sfratto (art. 65, comma
secondo, e art. 71, comma terzo).
Ciò posto, la scelta della pendenza della contestazione
giudiziale come criterio per individuare l'oggetto dell'estensione
(questione sub B 1 e B2) è del tutto ragionevole, non potendosi
raggiungere con maggiore puntualità lo scopo - in sé non censurato
- di parificare ai contratti incontestatamente non cessati contratti
di durata controversa che mediante il riferimento a un processo già
iniziato (indice sicuro della esistenza e serietà della
contestazione), e non anche mediante il riferimento ai processi
definiti, con conseguente avvenuto accertamento della durata, ovvero
ai processi meramente eventuali alla data di entrata in vigore della
legge.
Quanto, poi, alla scelta del legislatore di ricollegare
l'applicabilità della nuova normativa alla pendenza del procedimento
sommario di convalida e non anche a quella del procedimento ordinario
di cognizione avente il medesimo oggetto, e cioè la durata del
rapporto (questione sub A e B3), non occorre indugiare sulla
particolarità della fattispecie, in cui la normativa, della quale si
tratta, derogatoria rispetto alla regola generale espressa in altra
disposizione della stessa legge (art. 82) - che nega rilevanza, ai
fini dell'applicabilità delle nuove discipline, alla pendenza dei
giudizi - è censurata, postulandosi l'estensione del trattamento di
eccezione da essa stabilito, con riferimento non già a tutti i
giudizi pendenti, ma a una categoria intermedia, omogenea a quella
prevista dalla stessa norma impugnata, cioè ai giudizi pendenti
ordinari relativi alla durata del rapporto (cfr., per ipotesi
analoghe, sentenze nn. 110 del 1980 e 142 del 1982).
Basti rilevare che in ogni caso la scelta limitativa è
razionalmente giustificata in quanto realizza un adeguato
contemperamento fra esigenze di effettività ed esigenze di certezza:
infatti il procedimento di convalida, per il carattere di rimedio il
più usuale al fine di conseguire il rilascio degli immobili locati,
consente l'applicazione della disciplina a un congruo numero di
rapporti; mentre, per l'esclusività dell'oggetto e per la natura
sommaria del rito, costituisce un mezzo di agevole e sollecita
individuazione dei rapporti locatizi di durata controversa e quindi
dell'ambito oggettivo della disciplina introdotta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 65, comma secondo, e dell'art.
71, comma terzo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni di immobili urbani), sollevate, in riferimento all'art. 3
Cost., dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Relatore: CORASANITI
Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte