Sentenza n. 308/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76legge 270/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge
20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1986
dal T.A.R. della Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Giuntini
Silvia contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri,
iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 5 novembre 1986 (pervenuta alla Corte il 26
ottobre 1988), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana,
ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 Cost. - questione
di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio
1982, n. 270, nella parte in cui - ai fini dell'ammissione alla
sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento - non prevede una deroga alla normativa generale
sulle classi di abilitazione a favore dei docenti in possesso di un
titolo di studio che, già valido e poi escluso ad opera del decreto
ministeriale 2 marzo 1972, sia stato conseguito in data anteriore
alla pubblicazione di detto decreto nella Gazzetta Ufficiale (24
marzo 1972).
Il giudizio a quo era sorto a seguito dei ricorsi proposti da
Giuntini Silvia che, laureata in scienze politiche nell'anno
accademico 1968-1969, e insegnante supplente di lingua e letteratura
francese presso un Istituto tecnico parificato, aveva superato gli
esami di abilitazione indetti ai sensi della norma impugnata, ma si
era successivamente vista annullare d'ufficio dal Sovrintendente
scolastico per la Toscana sia il provvedimento di inclusione nella
graduatoria degli abilitati sia il relativo certificato di
abilitazione, sulla base dell'assunto secondo il quale il titolo di
studio da essa posseduto non era più idoneo per il conseguimento
dell'abilitazione in lingue straniere.
Il Tribunale ritiene corretto tale assunto, ricordando che in
effetti il titolo di studio posseduto dalla ricorrente era stato
escluso - in occasione della sostituzione del sistema dei corsi
abilitanti al precedente esame di Stato - da quelli utili per
conseguire l'abilitazione in lingue straniere dal decreto
ministeriale 2 marzo 1972, e che ad esso era stata conservata
validità per l'ammissione ai detti corsi, purché conseguito prima
della pubblicazione del detto decreto in Gazzetta Ufficiale (24 marzo
1972), ad opera dell'art. 3 legge 14 agosto 1974, n. 358. Tale
disposizione però era stata successivamente abrogata dalla legge n.
463 del 1978, che, abolendo i corsi abilitanti - peraltro organizzati
una sola volta e non annualmente, come in origine previsto (art. 2
legge n. 358 del 1974) - ha introdotto il sistema dell'abilitazione
mediante concorso. Il Tribunale pertanto lamenta che previsione
identica a quella abrogata non sia contenuta nella legge impugnata,
contenente una nuova disciplina della materia del reclutamento degli
insegnanti. Questa legge, sarebbe intesa, a suo avviso, ad una
generale sanatoria della situazione dei docenti precari, conseguente
alle disfunzioni del precedente sistema di reclutamento, e ciò
tenendo conto anche e soprattutto della loro esperienza didattica;
essa pertanto, escludendo dal beneficio i docenti - come quello del
caso di specie - che proprio da tali disfunzioni sarebbero stati
particolarmente penalizzati, porrebbe una irragionevole
discriminazione a loro danno, non consentirebbe a costoro, pure con
numerosi anni di servizio, di mantenere il posto di lavoro
dimostrando di aver acquisito nella specifica disciplina insegnata
una preparazione sufficiente ad ottenere l'abilitazione
all'insegnamento, e permetterebbe che siano espulsi dalla scuola
docenti con una notevole esperienza didattica, compromettendo il buon
andamento dell'amministrazione.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che
sostiene essere del tutto razionale la scelta del legislatore di
lasciare impregiudicato il principio - comune peraltro a tutte le
abilitazioni professionali - della corrispondenza dei contenuti
formativi che il titolo di studio certifica con la funzione cui il
titolo stesso abilita; tanto più considerando che la Costituzione
appresta una apposita tutela del cittadino, che si trovi a dover fare
affidamento su prestazioni altrui che esigono la sussistenza di
particolari abilità professionali, prescrivendo un esame di Stato
(v. art. 33, quinto comma, Cost.).
Per quanto in particolare concerne il caso di specie, l'Avvocatura
rileva ancora che l'evoluzione della normativa sarebbe nel senso di
garantire una preparazione specifica per l'insegnamento delle lingue
straniere, data la loro crescente importanza nella società moderna;
sostiene che la transitoria conservazione della validità dei vecchi
titoli di studio non più idonei, di cui alla abrogata legge n. 358
del 1974, era giustificata perché volta a disciplinare con la
necessaria gradualità il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento,
mentre il difetto di formazione dei possessori di tali titoli poteva
comunque essere integrato dai corsi abilitanti: ciò che, una volta
aboliti tali corsi e ripristinato il sistema degli esami, non sarebbe
più possibile. Nega inoltre che la legge impugnata abbia la
finalità di una sanatoria indiscriminata di tutte le situazioni
pregresse anche quando ciò possa pregiudicare la funzionalità della
scuola e dei valori costituzionali che vi si connettono. Infine, nota
che l'indiretta funzione agevolativa delle sessioni riservate di
esame - come quella prevista dalla norma impugnata - richiederebbe di
rendere più rigoroso il requisito relativo al titolo di studio, data
la sua minore attitudine selettiva rispetto ai normali esami di
abilitazione. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata. Considerato in diritto
1. - L'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente) dispone
l'indizione di apposite sessioni di esami, ai soli fini del
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle suddette
scuole, riservate agli insegnanti sprovvisti di abilitazione che
siano stati in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 in
qualità di supplenti nelle scuole statali ovvero, con nomina di
durata almeno annuale, negli istituti e scuole non statali pareggiati
o legalmente riconosciuti.
Giudicando sull'annullamento dell'ammissione a tali sessioni
riservate di esami di un insegnante supplente di lingua e letteratura
francese presso un istituto tecnico parificato, motivata dall'essere
costei in possesso di un titolo di studio (laurea in scienze
politiche) non idoneo - in base al decreto ministeriale 2 marzo 1972
- al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle lingue
straniere, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha
sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, una questione di
legittimità costituzionale del citato art. 76, assumendone il
contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost..
A sostegno dell'impugnativa, il giudice a quo richiama la norma di
cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 358 che, introducendo
il sistema dei corsi abilitanti in luogo dell'esame di Stato,
consentì l'ammissione ad essi, ai fini dell'abilitazione in lingue
straniere, dei soggetti in possesso di titoli di studio (lauree in
giurisprudenza, scienze politiche ecc.) riconosciuti validi - in base
ai dd.P.R. 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 -
anteriormente al decreto ministeriale 2 marzo 1972, purché
conseguiti (come nel caso di specie) anteriormente alla pubblicazione
di questo. A suo avviso, la mancata inclusione, nell'impugnato art.
76, di un'analoga disposizione di deroga alla normativa generale
sulle classi di abilitazione, da un lato contraddice all'intento di
ampia e generale sanatoria delle posizioni dei docenti precari
perseguite dal legislatore del 1982; dall'altro determina la perdita
del posto di lavoro da parte di soggetti con numerosi anni di
servizio e perciò dotati di notevole esperienza didattica, impedendo
loro di dimostrare di aver acquisito, pur in carenza di specifico
titolo di studio, una preparazione sufficiente ad ottenere
l'abilitazione all'insegnamento: il che, realizzerebbe, ad un tempo,
un'irragionevole discriminazione in loro danno e la compromissione
del buon andamento dell'amministrazione.
2. - La questione non è fondata.
La regola della necessaria, "stretta attinenza" tra i titoli di
studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline
oggetto dell'insegnamento è oggi nell'ordinamento scolastico un
principio generale, affermato dal legislatore già con la legge 6
dicembre 1971, n. 1074 (art.1, settimo comma); ed è in attuazione di
esso che si è provveduto, col decreto ministeriale 2 marzo 1972, ad
escludere che all'insegnamento delle lingue straniere potesse
pervenirsi in base a titoli, come la laurea in giurisprudenza o
scienze politiche, rispetto ai quali tale nesso è palesemente
carente.
Tale principio è espressione dell'esigenza di ragione che vuole
che la validità dell'insegnamento - e quindi dell'apprendimento dei
discenti - sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea, specifica
preparazione culturale dei docenti. Il fatto, perciò, che nel caso
qui in esame il legislatore abbia salvaguardato tale esigenza non
confligge, ma è anzi pienamente coerente col precetto di buon
andamento dell'amministrazione dettato nell'art. 97 Cost..
Né può dirsi leso il principio di tutela del lavoro (art. 35
Cost.), genericamente invocato dal giudice a quo, dato che esso, nel
caso in esame, va coordinato con quello del buon andamento del
servizio scolastico (artt. 33 e 97 Cost.). Del resto, lo stesso
T.A.R. rimettente ammette che un affidamento sulla continuità
dell'insegnamento precario di lingue straniere non poteva
fondatamente nutrirsi da parte di chi era munito di titolo di studio
dichiarato invalido fin dal 1972 e che, dopo la transitoria deroga
introdotta con l'art. 3 della legge n. 358 del 1974, tale era restato
in proseguo di tempo, per effetto della legge 9 agosto 1978, n. 463,
abrogativa di quest'ultimo disposto (art. 33).
Né maggior fondamento ha la censura, se riferita all'art. 3
Cost.. Innanzitutto, non giova alla tesi del giudice a quo il
richiamo all'ora ricordato art. 3 della legge del 1974. Trattasi,
invero, di norma dichiaratamente provvisoria (cfr. artt. 1, 2 e 5,
legge n. 358 cit.) e per di più strettamente correlata - come
sottolinea l'Avvocatura e la giurisprudenza amministrativa (cfr.
Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 1982, n. 570) - alla funzione di
integrazione della formazione iniziale degli abilitandi cui era
preordinato il sistema dei corsi abilitanti, introdotto dalla citata
legge del 1974 e poi abrogato con la legge n. 463 del 1978.
Tale disposizione perciò, sia perché transitoria ed inserita in
un sistema di reclutamento diverso da quello della legge n. 270 del
1982, sia perché derogatoria rispetto ad un principio da questa
mantenuto, non può essere assunta a parametro né acquisire valore
di principio cui l'ulteriore norma derogatoria contenuta nell'art. 76
di tale legge debba necessariamente attenersi.
Sul piano, poi, del rapporto tra le due fattispecie - quella
contenuta e quella esclusa dal testo dell'impugnato art. 76 - è
evidente la loro disomogeneità, dato che esse si differenziano
proprio in relazione al possesso, o meno, di un titolo di studio
specifico per l'insegnamento cui la conseguenda abilitazione è
preordinata. La razionalità di tale differenziazione emerge dal già
cennato rilievo che alla preparazione culturale specifica va
assegnato nel quadro di un ordinato assetto della funzione docente.
Se, in quali casi ed in che misura essa sia surrogabile con
l'esperienza didattica è questione che non può che essere rimessa
alla ponderata e non arbitraria valutazione del legislatore.
Questa Corte ha d'altra parte già sottolineato (cfr. sentenza n.
209 del 1986 e ordinanza n. 687 del 1988) i caratteri, oltre che di
transitorietà, di eccezionalità dell'impugnato art. 76, segnalati
anche dal suo travagliato iter parlamentare (assente nel progetto
originario ed introdotto dal Senato, esso aveva in una prima fase
suscitato diffuse perplessità ed era stato perciò soppresso dalla
Camera). Da una norma siffatta, per sua natura delimitata alle
ipotesi espressamente previste, non può perciò desumersi - come
pretende il giudice a quo - l'intenzione del legislatore di pervenire
ad un'indiscriminata sanatoria di tutte le pregresse posizioni di
precariato; e conseguentemente, non può ascriversi a difetto di
coerenza il fatto che si sia voluto tenere fermo il principio della
specificità del titolo di studio ai fini dell'abilitazione
all'insegnamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli
organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente)
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con ordinanza
del 5 novembre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte