Sentenza n. 309/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.P.R. 417/1974
- art. 124d.P.R. 417/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 124 del
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del
personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato), promosso con
ordinanza emessa il 21 marzo 1988 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso
proposto da Signori Laura ed altri contro il Ministero della Pubblica
Istruzione, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Signori Laura e del Sindacato
nazionale Ispettori tecnici della Pubblica Istruzione nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Carlo Rienzi per Signori Laura, Enrico Esposito
per il Sindacato nazionale Ispettori tecnici e l'Avvocato dello Stato
Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto 1. Nel corso di un giudizio promosso da Laura Signori ed altri,
ispettori periferici del Ministero della pubblica istruzione, contro
il Ministero medesimo per l'annullamento della circolare n. 279 del
13 ottobre 1986 limitatamente alla parte in cui differenzia il corpo
degli ispettori tecnici periferici da quello degli ispettori tecnici
centrali, il T.A.R. del Lazio, con ordinanza del 21 marzo 1988, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento
agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione, degli artt. 4 e 124 del
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nella parte in cui prevedono due ruoli
separati per gli ispettori tecnici centrali e per gli ispettori
tecnici periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.
Ad avviso del giudice remittente tale previsione viola anzitutto
l'art. 76 della Costituzione, in quanto si discosterebbe dalla
direttiva risultante dall'artt. 1, lett. a), e 4, n. 2 della legge
delega 31 luglio 1973, n. 477, la quale vincola il Governo a emanare
una disciplina unitaria del personale scolastico ispettivo ai fini
del riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione
unitaria della stessa a livello centrale, regionale e periferico.
Si ravvisa inoltre una violazione degli artt. 3, 36 e 97 della
Costituzione, in quanto la detta separazione dei ruoli, priva di una
corrispondente sostanziale diversificazione delle funzioni e fondata
soltanto sulla diversificazione territoriale dell'ambito di
utilizzazione degli ispettori, viola in pari tempo il principio di
uguaglianza, il principio di proporzionalità della retribuzione alla
quantità e qualità del lavoro prestato e infine il principio di
buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti i ricorrenti
e il Sindacato Associazione nazionale ispettori tecnici della
pubblica istruzione, intervenuto nel giudizio a quo, chiedendo che le
norme impugnate siano dichiarate illegittime.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la
dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.
Sul punto dell'ammissibilità l'Avvocatura osserva che il giudice
remittente, avendo omesso l'esame di due dei tre motivi di
inammissibilità opposti dall'Amministrazione della P.I., non ha
accertato la rilevanza della sollevata questione di
costituzionalità.
Nel merito si osserva che la direttiva di disciplina unitaria
della funzione ispettiva, impartita dalla legge delega n. 477 del
1973, non implica unificazione dei ruoli. La separazione dei ruoli
degli ispettori centrali e degli ispettori periferici e la
conseguente distinzione di status sono giustificate dalla diversa
origine delle due figure, alle quali si collegano compiti diversi,
ambiti di competenza diversi e modalità diverse di reclutamento. Considerato in diritto 1. Il T.A.R. del Lazio mette in dubbio la legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 124 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
nella parte in cui tengono separati i ruoli degli ispettori tecnici
centrali da quelli degli ispettori tecnici periferici
dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Le norme denunciate
sarebbero in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nonché con
gli artt. 3, 36 e 97.
L'Avvocatura dello Stato eccepisce preliminarmente che l'ordinanza
di rimessione non ha compiutamente accertato la rilevanza della
questione, avendo esaminato uno soltanto dei tre motivi di
inammissibilità del ricorso proposti dalla difesa
dell'Amministrazione della pubblica istruzione nel giudizio a quo,
onde la questione sarebbe inammissibile. L'eccezione non ha pregio.
Giustamente il giudice remittente ha vagliato preliminarmente
soltanto il secondo dei detti motivi, fondato sul preteso carattere
non direttamente lesivo degli interessi dei ricorrenti della
circolare ministeriale impugnata. Gli altri due motivi (mancata
impugnativa della precedente circolare 9 febbraio 1984, di cui quella
del 13 ottobre 1986 impugnata è una semplice applicazione;
tardività del ricorso, non essendo mai stati impugnati gli atti di
inquadramento nei ruoli degli ispettori periferici), in quanto
investono l'esistenza stessa del diritto di azione esercitato dai
ricorrenti, non possono essere esaminati se non insieme col merito
del ricorso. L'omessa impugnazione di un'atto precedente, avente
contenuto uguale o pregiudiziale a quello dell'atto impugnato davanti
al giudice a quo, quale che possa essere la sua rilevanza nel
giudizio di merito, non può avere un effetto preclusivo del rinvio
alla Corte costituzionale della questione di legittimità delle norme
applicabili in tale giudizio.
2. La questione non è fondata.
Non sussiste anzitutto la denunciata violazione dell'art. 76 della
Costituzione. La direttiva, impartita dagli artt. 1, lett. a), e 4,
primo comma, punto 2) della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477,
di "riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione
unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale" e,
correlativamente, di "disciplina unitaria del nuovo stato giuridico
del personale ispettivo della scuola materna, elementare e
secondaria", non implica, né concettualmente, né in via di
interpretazione della mens legis, un vincolo del legislatore delegato
all'istituzione di un ruolo unico. Con l'affermata unitarietà della
funzione non è incompatibile l'inquadramento degli ispettori in
ruoli distinti, corrispondenti all'articolazione operativa della
funzione ispettiva, prevista dalla legge n. 477 del 1973 a vari
livelli, nazionale e territoriali, e quindi con gradi diversi di
competenza.
Anzi, una indicazione implicita in questo senso è fornita dalla
stessa legge delegante, atteso che essa non ha previsto la
soppressione del ruolo degli ispettori centrali, istituito da leggi
precedenti e inserito tra i ruoli della dirigenza statale (cfr. tab.
IX allegata al d.P.R. n. 748 del 1972). In assenza di tale previsione
- necessariamente preliminare all'istituzione di un ruolo unico degli
ispettori tecnici - il decreto delegato si è correttamente limitato
a istituire il nuovo ruolo degli ispettori tecnici periferici (art.
119), mentre al livello dell'amministrazione centrale ha attribuito
le funzioni di ispettore tecnico ai già esistenti ispettori
centrali. Ciò spiega la collocazione dell'art. 124 tra le "norme
finali e transitorie".
Non producente è il richiamo dell'ordinanza di rimessione
all'art. 17 della legge n. 775 del 1979, che delegava il Governo a
unificare i ruoli centrali e periferici delle amministrazioni dello
Stato, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con
funzioni analoghe. La denunciata violazione dell'art. 76 della
Costituzione deve essere verificata esclusivamente confrontando il
decreto legislativo n. 417 del 1974 con la legge di delega n. 477 del
1973. E che la discrezionalità attuativa del potere delegato sia
stata legittimamente esercitata è stato riconosciuto dalle leggi
successive 11 luglio 1980, n. 312, e 22 dicembre 1980, n. 928, le
quali, rispettivamente agli artt. 7 e 8 e all'art. 46, hanno
confermato l'inquadramento degli ispettori tecnici centrali e
periferici in due ruoli distinti.
4. Nemmeno è ravvisabile una violazione del principio di cui
all'art. 3 della Costituzione, e conseguentemente va disattesa anche
la pretesa violazione degli artt. 36 e 97.
Dagli artt. 37 sgg. del decreto n. 417, che stabiliscono diverse
modalità di reclutamento del personale ispettivo prevedendo per i
concorsi a posti di ispettore centrale condizioni di ammissibilità e
criteri di selezione più rigorosi, è argomentabile una valutazione
legislativa delle diverse dimensioni territoriali dell'attività
ispettiva nel senso che, pur non comportando una differenza di natura
tra la funzione degli ispettori centrali e quella degli ispettori
periferici, esse si riflettono in modalità che incidono sulla
qualità della prestazione, determinate dal livello della
collaborazione con gli organi decisionali dell'amministrazione della
pubblica istruzione e dalle connesse responsabilità. I primi
svolgono un'attività di collaborazione diretta col Ministero e
quindi assumono una responsabilità nell'ambito dei processi di
formazione delle norme generali sull'istruzione e di elaborazione
della programmazione centrale dell'attività scolastica; i secondi
collaborano in campo regionale e provinciale coi sovrintendenti e coi
provveditori agli studi ai fini dell'applicazione delle norme
generali e dell'adattamento delle direttive del Ministero alle varie
realtà territoriali, e quindi non assumono una responsabilità per
l'andamento complessivo del servizio scolastico nazionale.
Questa valutazione sottesa alla differenziazione dei due ruoli non
appare arbitraria o irrazionale, e pertanto non è soggetta a censure
di costituzionalità. Ciò non esclude che sul piano della politica
del diritto essa possa essere modificata valorizzando altri punti di
vista favorevoli a un'evoluzione legislativa nel senso
dell'unificazione dei ruoli. In questa direzione si è mosso il
disegno di legge n. 2758 di iniziativa governativa, presentato alla
Camera dei deputati il 25 maggio 1988 e già approvato dalla
Commissione Affari costituzionali, recante "Nuove norme per il
reclutamento del personale della scuola", il cui art. 5 prevede
l'istituzione di un nuovo ruolo unico degli ispettori tecnici a
decorrere dal 1° gennaio 1991.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4 e 124 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo
stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato),
sollevata, in relazione agli artt. 3, 36, 76 e 97 della Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte