Sentenza n. 31/1959
Altra decisione · depositata il 18/05/1959 · relatore Giovanni Cassandro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 16 agosto 1958, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 26 agosto 1958 ed iscritto al n. 23 del
Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione siciliana sorto a seguito dell'atto 18 giugno 1958 con il quale
la Regione siciliana ha trasferito al Comune di Agrigento l'immobile
denominato caserma Francesco Crispi.
Udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1959 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.
Angelo Falzea, per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il 16 giugno la Regione siciliana, assumendo che il demanio
regionale fosse proprietario dei ruderi e dell'area annessa
all'edificio denominato caserma Francesco Crispi, situato nel Comune di
Agrigento (art. 5646, n. 3642 di mappa del catasto fabbricati di
Agrigento), su conforme richiesta del Sindaco di Agrigento, a ciò
autorizzato da una deliberazione della Giunta municipale del 14 dello
stesso mese e anno, trasferì al Comune di Agrigento "l'area di risulta
delle predette demolizioni nonché tutto il materiale accatastato nel
perimetro dell'area stessa", con espressa riserva di regolare con
apposita convenzione i conseguenti rapporti tra l'Amministrazione del
demanio della Regione siciliana e il Comune di Agrigento. Tutto ciò
risulta da un verbale di consegna redatto in pari data e sottoscritto
per la Regione da un Ispettore regionale per incarico dell'Assessore
per le finanze, bilancio e demanio della Regione siciliana e per il
Comune di Agrigento dal Sindaco.
In relazione a questo atto il Presidente del Consiglio ha sollevato
conflitto di attribuzione, ritenendo invasa la sfera della competenza
amministrativa statale e lamentando la violazione degli artt. 32 e 33
dello Statuto per la Regione siciliana.
2. - Nel ricorso depositato in cancelleria il 26 agosto 1958,
l'Avvocatura dello Stato, che rappresenta e difende come per legge il
Presidente del Consiglio dei Ministri, precisa in punto di fatto che
l'immobile in contestazione era stato dismesso dall'Amministrazione
militare il 13 febbraio 1948, in un momento, cioè, successivo
all'entrata in vigore dello Statuto della Regione siciliana e che
successivamente, ed esattamente il 14 giugno 1958, la stessa
Amministrazione militare ha richiesto la riconsegna dell'immobile. In
diritto la tesi dell'Avvocatura dello Stato è la seguente: una retta
interpretazione degli articoli 32 e 33 dello Statuto siciliano comporta
che sono passati a far parte del demanio e del patrimonio della Regione
quei beni e soltanto quei beni che al momento dell'entrata in vigore
dello Statuto stesso si trovavano a far parte del demanio e del
patrimonio statale, con le eccezioni che le norme contenute in quegli
articoli stabiliscono. In particolare il secondo comma dell'art. 33,
che indica quali sono i beni che devono costituire il patrimonio
indisponibile della Regione, esclude da questi beni le caserme, dato
che si limita a ricordare "gli edifici destinati a sede di pubblici
uffici della Regione... e gli altri beni destinati a un pubblico
servizio della Regione". Né codesta situazione può essere stata
modificata dalla circostanza che il bene sia stato dismesso dal
patrimonio indisponibile, perché tale dismissione, avvenuta dopo
l'entrata in vigore dello Statuto, non può aver operato il passaggio
del bene dal patrimonio indisponibile dello Stato al patrimonio
disponibile della Regione, dovendosi intendere trasferiti a questo
patrimonio disponibile regionale quei beni soltanto che al momento
della entrata in vigore dello Statuto facevano già parte del
patrimonio disponibile dello Stato. La difesa dello Stato conclude
chiedendo l'accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione e la
conseguente dichiarazione d'illegittimità dell'atto 18 giugno 1958.
3. - Il Presidente della Giunta regionale siciliana, rappresentato
e difeso dall'avv. Angelo Falzea, si è costituito in giudizio,
depositando le sue controdeduzioni il 4 settembre dello scorso anno.
Sostiene in primo luogo la difesa regionale la inammissibilità del
ricorso in quanto la presente controversia non comporterebbe alcun
conflitto di attribuzione tra Stato e Regione, quale è previsto
dall'art. 134 della Costituzione e dall'art. 39 e seguenti della legge
11 marzo 1953, n. 87, ma soltanto la questione dell'appartenenza del
bene allo Stato o alla Regione, una questione che la difesa regionale
qualifica di disponibilità e che sostiene debba essere risolta per le
normali vie giurisdizionali. La Regione non avrebbe preteso di operare
in una materia sottratta alla sua competenza, ma avrebbe compiuto un
atto di disposizione di un bene nel convincimento che questo rientrasse
nella sua disponibilità: sicché, anche quando codesto convincimento
fosse errato, ne conseguirebbe l'illegittimità amministrativa
dell'atto per difetto nella Regione del potere di disposizione, non
già la sua illegittimità costituzionale, non potendo contestarsi che
per la materia del demanio e del patrimonio regionale la competenza in
sede amministrativa spetta alla Regione. In secondo luogo sostiene la
difesa regionale che, se si potesse discutere in questa sede la natura
dei beni in contestazione e il relativo potere di disposizione da parte
della Regione, sarebbe necessaria un'istruttoria per accertare il
momento nel quale è venuta a cessare la destinazione dell'immobile
alla difesa. Non sarebbe sufficiente a questo fine il verbale del 13
febbraio 1948, perché la cessazione della destinazione e dunque della
qualifica di un bene pubblico potrebbe avvenire per fatto naturale, nel
qual caso il provvedimento amministrativo avrebbe natura meramente
dichiarativa. Il che sarebbe proprio del caso presente, dato che
l'immobile in questione sarebbe divenuto inutilizzabile per i fini
inerenti all'originaria destinazione in seguito agli eventi bellici
anteriori all'entrata in vigore dello Statuto siciliano.
4. - L'Avvocatura dello Stato, in una memoria depositata il 16
febbraio 1959, ha replicato alla difesa regionale soprattutto
sull'eccezione pregiudiziale dell'inammissibilità del ricorso, che
dovrebbe essere a suo avviso respinta, dato che, se la presente
controversia trae origine dall'atto di consegna del 16 giugno 1958 e
dall'affermazione che vi si contiene di proprietà della Regione
sull'ex caserma Crispi, essa "ha come oggetto diretto e immediato la
questione della spettanza del potere di disporre dei beni situati nella
Regione, appartenenti, all'atto dell'entrata in vigore dello Statuto
speciale per la Regione siciliana, al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato e interessanti la difesa dello Stato o
servizi di carattere nazionale, ancorché siano successivamente
classificati e siano passati al patrimonio disponibile dello Stato".
Gli artt. 32 e 33 dello Statuto, i quali assegnano alla Regione
alcuni beni situati in Sicilia già appartenenti al demanio o al
patrimonio dello Stato, devono essere interpretati dalla Corte
costituzionale, che è l'unico organo competente a risolvere le
questioni che sorgono tra Stato e Regione, in relazione alle singole
disposizioni degli Statuti regionali.
Inoltre l'assegnazione di quei beni già dello Stato alla Regione
non è che il presupposto logico e giuridico di un'attività di natura
pubblica diretta alla conservazione, tutela e amministrazione di beni
pubblici. Se codesta attività - dello Stato o della Regione -, si
rivolga rispettivamente a beni trasferiti o a beni non trasferiti dallo
Stato alla Regione, è evidente, prosegue l'Avvocatura, che l'attività
amministrativa svolta dallo Stato o dalla Regione esorbita dalla
competenza di un Ente e invade la sfera di competenza riservata
all'altro Ente dallo Statuto. Sostiene in secondo luogo l'Avvocatura
dello Stato che nella specie la sussistenza di un conflitto
costituzionale è tanto meno discutibile in quanto lo Stato contesta
alla Regione la spettanza di ogni e qualsiasi potere in merito
all'amministrazione dei beni che ricorrono negli artt. 32 e 33 dello
Statuto fino a quando non siano state emanate le norme di attuazione
che devono determinare quali siano i beni di interesse statale, quali
le modalità e decorrenze del trasferimento, quali, infine, gli effetti
degli atti compiuti finora e la spettanza dei redditi maturati.
Nel merito, citando largamente un parere del Consiglio di Stato del
26 aprile 1956, l'Avvocatura ribadisce la tesi dell'appartenenza
dell'immobile al patrimonio indisponibile dello Stato al momento
dell'entrata in vigore dello Statuto siciliano e il conseguente difetto
nella Regione di ogni potere di amministrazione e di disposizione.
Conclude chiedendo alla Corte di dichiarare che "appartiene allo Stato
l'immobile ex caserma Crispi in Agrigento e quindi la titolarità dei
relativi poteri amministrativi" o quanto meno "che spettano allo Stato
finché non saranno emanate le norme di attuazione degli artt. 32 e 33
dello Statuto siciliano tutti i poteri di disposizione e
amministrazione dei beni pubblici esistenti nei territorio della
Regione siciliana" e che, in ogni caso, annulli "l'atto del 16 giugno
1958 con il quale la Regione ha ceduto e dato in consegna al Comune di
Agrigento il suddetto immobile".
5. - Anche la difesa regionale ha depositato una memoria il 19
febbraio 1959 nella quale ribadisce le sue due tesi della
inammissibilità o irricevibilità del ricorso, e dell'avvenuta
dismissione dal patrimonio indisponibile dello Stato dell'immobile in
questione prima dell'entrata in vigore dello Statuto siciliano,
aggiungendo che la questione che questa seconda tesi implica circa la
natura e gli effetti di una dismissione tacita dal patrimonio
indisponibile dello Stato non sarebbe di competenza della Corte
costituzionale, rafforzandosi, così, anche sotto questo profilo, la
prima e principale tesi dell'improponibilità del ricorso.
6. - All'udienza del 4 marzo 1959 tanto la difesa dello Stato,
quanto quella della Regione hanno illustrato oralmente gli argomenti
già svolti negli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - La Corte deve prendere in esame in primo luogo l'eccezione di
inammissibilità sollevata dalla difesa della Regione.
Non ritiene la Corte che questa eccezione sia fondata. Oggetto del
presente giudizio è, in via principale, l'appartenenza allo Stato o
alla Regione di una potestà pubblica relativamente a un bene che la
Regione assume trasferito al suo patrimonio e lo Stato ritiene rimasto
nel proprio. La "disponibilità" del bene è soltanto un presupposto
del legittimo esercizio di questa potestà e soltanto come tale viene
all'esame della Corte.
D'altra parte, più esattamente, si dovrebbe parlare in luogo di
"disponibilità" (che la difesa regionale pare adoperi come sinonimo di
proprietà), di assegnazione alla Regione di beni o categorie di beni
dello Stato, in base alle norme contenute negli artt. 32 e 33 dello
Statuto per la Regione siciliana. E poiché è di tutta evidenza che
codesta assegnazione è stata fatta in relazione alle funzioni
pubbliche attribuite dalle norme costituzionali alla Regione, ogni
questione relativa non può essere risolta se non con riferimento
appunto alle funzioni rispettive dello Stato e della Regione, in
definitiva, alle sfere di competenza dei due Enti. Perciò l'atto della
Regione o dello Stato concernente un bene della cui appartenenza si
discuta, può costituire un atto di invasione della sfera di competenza
costituzionale dello Stato o della Regione che, in quanto tale, è
idoneo a dar luogo a un conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 39
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Né vale dire, come fa la Regione più distesamente nella sua
memoria difensiva, che un conflitto di attribuzione deve in ogni caso
presupporre un contrasto intorno a un potere generale, di cui lo Stato
o la Regione, con l'emanazione dell'atto, pretendono concretamente la
"titolarità". Osserva la Corte che, a prescindere dalla difficoltà
di stabilire i confini tra "potere generale" e "potere speciale" o
"particolare" che ne dovrebbe essere il contrapposto, la distinzione è
irrilevante ai fini della valida proposizione di un conflitto di
attribuzione, perché un siffatto conflitto sorge quante volte un atto
dello Stato invada la sfera di competenza costituzionalmente assegnata
alla Regione (e lo stesso vale per il caso in cui sia l'atto regionale
a invadere la sfera di competenza dello Stato), senza che sia
necessario riferire l'atto che suscita il conflitto a una potestà
esecutiva o amministrativa fornita di particolari caratteri di
generalità. Nel caso, pare che la difesa regionale ritenga sufficiente
condizione, per l'esistenza di codesto potere generale, che l'atto sia
riferibile a una categoria di beni e non a un solo bene. Ma ritiene la
Corte che questa condizione, così posta, sia stata soddisfatta. Basta
osservare che il conflitto, indirettamente, si riferisce
all'assegnazione o meno alla Regione di una categoria di beni del
patrimonio indisponibile dello Stato o di quelli tra essi per i quali
l'indisponibilità sia cessata "tacitamente" prima dell'entrata in
vigore dello Statuto per la Regione siciliana e quindi, in definitiva,
si riferisce alla effettiva composizione delle tre categorie di beni
che sul modello del Codice civile sono considerati e regolati dallo
Statuto per la Regione siciliana.
2. - La Corte non ritiene che possa essere accolta nemmeno l'altra
eccezione sollevata dalla difesa regionale secondo la quale essa
dovrebbe dichiarare la sua incompetenza a stabilire il momento nel
quale, in base alle norme dello Statuto per la Regione siciliana, è
avvenuto il passaggio dei beni dal demanio e dal patrimonio dello Stato
al demanio e al patrimonio della Regione. L'affermazione che la Corte
ha testé fatta della sua competenza a giudicare dell'appartenenza di
un bene allo Stato o alla Regione come presupposto del legittimo
esercizio delle potestà amministrative relative a questi beni,
ricomprende, come è ovvio, anche quella di stabilire, qualora se ne
dubiti, il momento in cui il passaggio del bene dallo Stato alla
Regione ha avuto luogo e quindi quello dal quale ha inizio la
possibilità di esercizio, da parte della Regione, delle relative
potestà, anche se questa determinazione (come quasi sempre accade nei
conflitti di attribuzione), comporti la necessità di considerare e
risolvere pregiudizialmente quesiti di diritto amministrativo.
Senonché, l'eccezione della Regione, respinta come eccezione
pregiudiziale, si ripresenta come questione di merito che può essere
così formulata: il bene in contestazione era già entrato per
dismissione tacita nel patrimonio disponibile dello Stato al momento
dell'entrata in vigore dello Statuto per la Regione siciliana dato che
gli eventi bellici gli avevano tolta, già nel 1943, l'idoneità a
soddisfare le esigenze dell'amministrazione militare, con la
conseguenza che esso era passato nel patrimonio della Regione in virtù
della norma contenuta nell'art. 33 dello Statuto speciale.
Giova, in primo luogo, rilevare che, com'è chiaro, la Regione non
contesta l'interpretazione che la difesa dello Stato sostiene delle
norme degli artt. 32 e 33 dello Statuto speciale, secondo la quale il
momento in cui è avvenuto il passaggio dei beni dello Stato alla
Regione è quello dell'entrata in vigore dello Statuto stesso.
Non ritiene, per altro, la Corte che possa applicarsi al caso in
esame il concetto di "dismissione tacita". La cessazione
dell'indisponibilità regolata dall'art. 828 Cod. civ. è cosa diversa
dal passaggio dei beni dal demanio al patrimonio, che più generalmente
viene designato nell'uso col termine di dismissione e che è regolato
dall'art. 829 del medesimo codice. L'indisponibilità che sorge dalla
destinazione di un bene a un fine o a un servizio pubblico presuppone
una manifestazione di volontà dell'amministrazione e altrettanto è da
richiedere per la sua cessazione. I danni subiti da un edificio per
gravi che possano essere non sono sufficienti, come del resto è
giurisprudenza costante, a determinare la fine del vincolo
dell'indisponibilità, prima che vi sia una manifestazione di volontà
dell'Amministrazione alla cui base è un giudizio sull'idoneità o no
del bene a perseguire i fini alla cui soddisfazione era stato
destinato.
Ora, nel caso del presente giudizio, un atto dell'Amministrazione
è stato emanato soltanto nel 1948 e precisamente il 13 febbraio di
quest'anno, quando già era avvenuto il passaggio dei beni dallo Stato
alla Regione, passaggio che non poté comprendere la caserma Crispi
sita nel Comune di Agrigento, che in quel momento faceva ancora parte
dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato o, più esattamente,
di quelli eccettuati dal passaggio alla Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della
Regione siciliana;
in accoglimento del ricorso proposto dallo Stato contro il
provvedimento col quale la Regione siciliana ha disposto la consegna al
comune di Agrigento del bene denominato caserma Crispi,
dichiara che i poteri relativi spettano allo Stato, e
annulla, in conseguenza, l'atto della Regione impugnato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1959:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte