Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 34legge 898/1970
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2

della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio", promossi con ordinanze emesse il 20

aprile ed il 12 maggio 1971 dal tribunale di Siena nei procedimenti per

scioglimento di matrimonio vertenti, rispettivamente, tra Salvini

Rossana e Finetti Angiolo, tra Gorelli Annita e Panterani Filippo e tra

Benvenuti Eustachio e Bonaiuti Giuliana, iscritte ai nn. 196, 197 e 216

del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 127 del 19 maggio 1971 e n. 177 del 14 luglio 1971.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice

relatore Giuseppe Verzì.

Ritenuto che con due ordinanze - di identico contenuto - emesse il

20 aprile 1971 nei procedimenti civili per scioglimento di matrimonio

vertenti, rispettivamente, tra Salvini Rossana e Finetti Angiolo e tra

Gorelli Annita e Panterani Filippo, il tribunale di Siena ha sollevato

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 1

dicembre 1970, n. 898, "Disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio" in relazione all'art. 34, primo e quarto comma, del

Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, ed in riferimento

all'art. 7, secondo comma, prima parte, della Costituzione;

che con altra ordinanza del 12 maggio 1971 emessa nel procedimento

vertente tra Benvenuti Eustachio e Bonaiuti Giuliana, il detto

tribunale ha sollevato nuovamente tale questione in riferimento,

tuttavia, anche agli artt. 10 e 138 della Costituzione;

che avanti questa Corte si è costituita soltanto la Gorelli e,

nello stesso giudizio, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri;

che i procedimenti possono essere riuniti trattandosi della stessa

questione.

Considerato che la questione così come proposta dal tribunale di

Siena nelle tre ordinanze sopraindicate è stata già dichiarata non

fondata con la sentenza di questa Corte n. 169 del 1971;

che non vengono prospettati nuovi profili né argomenti che possano

indurre la Corte a modificare la precedente decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898

(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), proposta dalle

ordinanze del tribunale di Siena indicate in epigrafe in relazione

all'art. 34, primo e quarto comma, del Concordato 11 febbraio 1929 fra

lo Stato Italiano e la Santa Sede ed in riferimento agli artt. 7, 10 e

138 della Costituzione, e già dichiarata non fondata con sentenza n.

169 del 1971.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte