Sentenza n. 31/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/02/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi 27 Ottobre
1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel
quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni; 14 agosto 1971, n.
817 (disposizioni per il finanziamento delle provvidenze per lo
sviluppo della proprietà coltivatrice); 20 ottobre 1971, n. 912
(finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del
centro-nord per l'anno finanziario 1971); e 6 dicembre 1971, n. 1044
(piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il
concorso dello Stato), promosso con ricorso del Presidente della Giunta
provinciale di Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in
cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi
1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso del 19 febbraio 1972 la Provincia autonoma di
Bolzano rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giuseppe Guarino ha
chiesto a questa Corte di voler dichiarare, per contrasto con gli artt.
5, nn. 5, 6, 21, 25 e 26; e 39, nella parte in cui istituisce l'art. 68
ter, della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per contrasto
con l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,
l'illegittimità costituzionale delle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, 14
agosto 1971, n. 817, 20 ottobre 1971, n. 912 e 6 dicembre 1971, n.
1044.
Nel relativo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, che a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato ha
eccepito l'inammissibilità ed in subordine la non fondatezza del
ricorso ed ha avanzato le conseguenti richieste.
2. - Ha sostenuto, anzitutto, la Provincia ricorrente che le
quattro leggi denunciate prevedono una vasta gamma di interventi
statali in materia di competenza locale e contengono "una serie di
norme dirette a coordinare gli interventi statali con quelli regionali
nei settori interessati", prevedendo allo scopo l'esplicazione diretta
delle competenze legislative ed amministrative delle Regioni in
materia, la partecipazione degli organi regionali alla elaborazione dei
programmi, la stessa predisposizione dei programmi medesimi, e
l'erogazione, a favore delle Regioni o di enti in esse operanti, di
sovvenzioni e finanziamenti statali. E però tali leggi non contengono
alcun rifermento alle province autonome del Trentino-Alto Adige, dotate
di proprie competenze legislative ed amministrative, a carattere
primario, nelle materie medesime.
Orbene, codeste leggi, sempre che si ritenga che vincolino la
Provincia di Bolzano al di là dei limiti di cui al preambolo dell'art.
4 della legge costituzionale n. 5 del 1948, sarebbero in contrasto con
l'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1971 e con l'art. 13 della
legge costituzionale n. 5 del 1948 secondo cui alla Provincia spetta la
competenza legislativa ed amministrativa nelle seguenti materie:
urbanistica e piani regolatori (n. 5); tutela del paesaggio (n. 6);
agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed
ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie
sperimentali, servizi antigrandine, bonifica (n. 21); assistenza e
beneficenza pubblica (n. 25), e scuola materna (n. 26).
Secondo la Provincia ricorrente, poi, sarebbero costituzionalmente
illegittime, perché poste in violazione del citato art. 68 ter dello
Statuto e dei principi in tema di finanziamento degli enti territoriali
costituzionali, le parti delle dette leggi in cui essa Provincia, in
materia di competenza alla stessa riservata, è esclusa dalla
ripartizione dei fondi tra le Regioni, e in cui è disposta
l'erogazione dei mezzi finanziari statali a vantaggio di soggetti ed
enti operanti nell'ambito dei settori di competenza provinciale
riservata, e non a favore della Provincia affinché essa possa
impiegarli in base alle sue scelte politico-discrezionali.
3. - Ha osservato, in contrario, l'Avvocatura generale dello Stato
che nella specie mancano radicalmente i presupposti per la richiesta
declaratoria di illegittimità costituzionale.
Le nuove norme costituzionali di cui si è lamentata la lesione,
infatti, non potrebbero mai applicarsi immediatamente alle materie
disciplinate dalle leggi denunciate e pertanto queste, almeno fino
all'emanazione delle indispensabili norme di attuazione, dovrebbero
continuare a trovare applicazione.
E ove mai alcune di tali norme costituzionali, fossero ritenute
d'immediata applicazione, non sarebbe configurabile la questione di
legittimità costituzionale proposta dalla Provincia perché il
contrasto si risolverebbe in base ai principi della successione delle
norme nel tempo e gli interessi della Provincia costituzionalmente
garantiti dovrebbero essere tutelati contro i concreti atti delle
autorità statali che si ritenessero lesivi delle competenze riservate
alla Provincia stessa.
4. - All'udienza del 26 novembre 1975 per la Provincia ricorrente
l'avv. Umberto Coronas e per la Presidenza del Consiglio dei ministri
l'avv. Giorgio Azzariti hanno insistito nelle precedenti e rispettive
ragioni e richieste. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Provincia
autonoma di Bolzano assume che siano costituzionalmente illegittime per
contrasto con gli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito
con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con
l'art. 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, le leggi:
27 ottobre 1966, n. 910 (provvedimenti per lo sviluppo
dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e successive modificazioni;
14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il finanziamento delle
provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice); 20 ottobre
1971, n. 912 (finanziamento degli interventi straordinari nelle zone
depresse del centro-nord per l'anno finanziario 1971); e 6 dicembre
1971, n. 1044 (piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido
comunali con il concorso dello Stato).
2. - Nell'intestazione del ricorso e nelle conclusioni si
denunciano come costituzionalmente illegittime le dette quattro leggi e
quindi tutte le norme di ciascuna di esse.
Senonché, nei due motivi vengono in sostanza mossi rilievi solo
relativamente ad alcune parti di codeste leggi. La Provincia
ricorrente, infatti, in motivazione, si riporta alle "norme dirette a
coordinare gli interventi statali con quelli regionali nei settori
interessati", (ed in particolare agli artt. 38, 39, 53 e 54 della legge
n. 910 del 1966; 1, 2, 4, 5 e 6 della legge n. 1044 del 1971; 4 della
legge n. 817 del 1971; e 1 e 2 della legge n. 912 del 1971) e mette in
evidenza che "alcun riferimento contengono i testi normativi sopra
indicati alle provincie autonome del Trentino-Alto Adige, dotate di
proprie competenze legislative ed amministrative, a carattere primario,
nelle materie medesime" (primo motivo); ed aggiunge che le disposizioni
delle citate quattro leggi sarebbero incostituzionali "nella parte in
cui escludono dalla ripartizione dei fondi tra le Regioni la Provincia
di Bolzano, in materia di competenza ad essa riservata (cfr. artt. 2
legge n. 912/1971; 1 e 2 legge n. 1044/1971); sia per la parte in cui
dispongono l'erogazione dei mezzi finanziari statali non a favore della
Provincia... bensì direttamente a vantaggio di soggetti ed enti
operanti nell'ambito dei settori di competenza... provinciale riservata
(cfr. artt. 22, 32, 40, 54, 55 legge n. 910/1966; 2 legge n. 817 del
1971" (secondo motivo).
Per le indicate parti di dette leggi, poi non è evidenziato, e per
altro non esiste, un rapporto di essenzialità con le rimanenti parti
delle stesse leggi.
Si potrebbe, per ciò, ritenere che le questioni in effetti siano
prospettate nei termini specificati in motivazione.
3. - Le questioni, relative a norme di leggi statali emanate in
epoca anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1
del 1971, si fondano sul preteso contrasto di quelle norme con
disposizioni statutarie risultanti dalla legge costituzionale n. 5 del
1948 ovvero sostituite o istituite con la legge costituzionale n. 1 del
1971.
In particolare, le ripetute norme violerebbero, come si è sopra
ricordato, l'art. 5, nn. 5, 6, 21, 25 e 26 e l'art. 13 della legge
costituzionale n. 5 del 1948 (primo motivo) e l'art. 39 istitutivo
dell'art. 68 ter, della legge costituzionale n. 1 del 1971 e dei
principi in tema di finanziamento degli enti territoriali
costituzionali (secondo motivo).
Lo Stato, in sostanza, avrebbe legiferato in materie riservate con
la legge costituzionale n. 1 del 1971 alla competenza provinciale
primaria.
In considerazione di ciò (stando la Corte all'assunto della
Provincia ricorrente e prescindendo dalla valutazione del contenuto e
della portata delle disposizioni statutarie di raffronto), deve dirsi
qui operante il principio di continuità di cui allo art. 92 dello
Statuto speciale (ed ora all'art. 105 del t.u. del 1972) secondo il
quale "nelle materie attribuite alla comptenza della regione o della
provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi
regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato". E deve
ritenersi correlativamente che la competenza legislativa statale è
limitata non dall'esistenza delle disposizioni statutarie invocate
dalla provincia ricorrente ma dal concreto esercizio della potestà
legislativa della Provincia stessa su ciascuna delle materie ad essa
attribuite.
E per tanto il ricorso risulta inammissibile per difetto di
interesse.
4. - Ulteriore conseguenza di quanto precede è che non rileva il
fatto che, a proposito della legge di cui si tratta, la competenza
legislativa provinciale specificamente invocata dalla ricorrente possa
non confliggere con quella spettante allo Stato, stante che quelle
leggi sarebbero relative ad interventi difettanti solo di coordinamento
con le attribuzioni della Provincia; ed altresì il fatto che
relativamente ad una legge (la n. 1044 del 1971), almeno di una delle
competenze provinciali (e cioè di quella in materia di scuola materna)
non sarebbe ipotizzabile una invasione, stante che la materia degli
asili-nido è distinta da quella della scuola materna e neppure vi
rientra come specie a genere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe proposto in
riferimento agli artt. 5, nn. 5, 6, 21, 25, e 26, e 68 ter (istituito
con l'art. 39) della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con
l'art. 13 della legge costituzionale 26 novembre 1948, n. 5, dalla
Provincia di Bolzano nei confronti: della legge 27 ottobre 1966, n.
910 (provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio
1966-1970) e successive modificazioni;
della legge 14 agosto 1971, n. 817 (disposizioni per il
finanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà
coltivatrice);
della legge 20 ottobre 1971, n. 912 (finanziamento degli interventi
straordinari nelle zone depresse del centro-nord per l'anno finanziario
1971); e
della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (piano quinquennale per
l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte