Art. 5

L'articolo 11 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
  • 2)toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
  • 3)tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
  • 4)usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
  • 5)urbanistica e piani regolatori;
  • 6)tutela del paesaggio;
  • 7)usi civici;
  • 8)ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
  • 9)artigianato;
  • 10)edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
  • 11)porti lacuali;
  • 12)fiere e mercati;
  • 13)opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
  • 14)miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
  • 15)caccia e pesca;
  • 16)alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
  • 17)viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
  • 18)comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
  • 19)assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
  • 20)turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
  • 21)agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
  • 22)espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
  • 23)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
  • 24)opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
  • 25)assistenza e beneficenza pubblica;
  • 26)scuola materna;
  • 27)assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
  • 28)edilizia scolastica;
  • 29)addestramento e formazione professionale".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art5 · fonte su Normattiva