Sentenza n. 31/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 32r.d. 680/1938
applicata al caso
- art. 32legge 680/1938
citata
- art. 1legge 424/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo
comma, lett. d), del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 "Ordinamentto della
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti
locali"; art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 "Abrogazione di
norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle
pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico" promosso con
ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dalla Corte dei Conti sul
ricorso proposto da Perri Salvatore contro Direzione Generale degli
Istituti di Previdenza iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1979
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338
dell'anno 1979;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il giudice
relatore prof. Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento promosso da Salvatore Perri nei
confronti della Direzione generale degli Istituti di previdenza, la
Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale, riteneva rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d.-l. 3
marzo 1938, n. 680, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36 della
costituzione.
Nell'ordinanza di rimessione si evidenzia come il ricorrente, già
alle dipendenze del comune di S. Giovanni in Fiore, dapprima come
salariato e poi come impiegato e successivamente alle dipendenze del
comune di Carolei, non avesse maturato il diritto alla pensione; si
rileva altresì che, in base alla surricordata norma, il Perri non
avrebbe potuto godere neppure dell'indennità per una sola volta il
fine rapporto, avendo egli abbandonato il servizio per dimissioni
volontarie.
È su tale secondo aspetto che si incentrava il dubbio di
costituzionalità; dalla norma surrichiamata (applicabile al caso
concreto in ragione della data di cessazione dal servizio del
ricorrente) emerge che il diritto all'indennità per una sola volta
veniva riconosciuto all'impiegato dimissionario nella sola ipotesi
che lo stesso fosse divenuto, successivamente alla cessazione del
servizio e nel termine di tre anni dalla stessa, permanentemente
inabile a riassumere servizio, evento questo non riscontrabile nel
caso di specie.
Norme successive hanno più favorevolmente disciplinato il caso
del dipendente dimessosi volontariamente, ma le stesse non solo
applicabili alla fattispecie, in ragione della già ricordata data di
cessazione dal servizio.
Nell'ambito della stessa norma è peraltro previsto che il diritto
de quo sia riconosciuto al dipendente cessato dal servizio per
provvedimento disciplinare o a seguito di condanna penale; non v'ha
dubbio, ad avviso del Collegio remittente, che sia largamente più
meritevole di tutela il dipendente dimissionario, donde il dubbio che
l'art. 32 citato violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
Cost., in quanto irrazionalmente riserva un trattamento deteriore
all'impiegato dimissionario.
Ritiene peraltro il giudice a quo che la stessa norma violi anche
l'art. 36 Cost. in quanto, anche in base alla consolidata
giurisprudenza della Corte costituzionale, è ormai principio
acquisito che l'indennità una tantum liquidata al termine di un
rapporto di lavoro subordinato ha natura di retribuzione differita;
consegue che una norma che privi, sia pure omissivamente, il
lavoratore subordinato di una parte della retribuzione si pone in
probabile contrasto con il citato precetto costituzionale.
Subordinatamente, nel caso in cui la questione come sopra
enunciata fosse ritenuta irrilevante o indondata, il giudice a quo
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, per preteso contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
In forza della detta norma, il dipendente statale o di altro Ente
pubblico che fosse incorso nella perdita del diritto all'indennità
una tantum a seguito di condanna penale o di provvedimento
disciplinare ha potuto ottenere il ripristino del perduto diritto.
Lo stesso trattamento la norma de qua non ha riservato
all'impiegato dimissionario, con ciò operando una diseguaglianza di
trattamento in danno dell'impiegato dimissionario, rispetto
all'impiegato ritenuto immeritevole, per fatto penale o disciplinare,
di permanere in servizio; da qui il dubbio circa il contrasto tra il
citato art. 1 legge n. 424 del 1986 e l'art. 3 Cost.
Non si sono costituite parti né ha spiegato intervento il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art.
32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte
in cui esclude, per l'impiegato di un Ente locale dimissionario prima
di avere maturato il diritto a pensione, il diritto all'indennità
per una sola volta.
In base alla medesima norma è invece previsto che il diritto a
tale indennità spetti, fra l'altro, se l'impiegato sia cessato dal
rapporto di impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza
di una condanna penale che non comporti la perdita del diritto al
trattamento di quiescenza o per cause diverse (fra cui le dimissioni)
solo se risulti inabile entro tre anni dalla cessazione dal servizio.
Secondo il giudice a quo la norma sarebbe in contrasto con l'art.
36 Cost. perché priva ingiustificatamente l'impiegato
dell'indennità una tantum che ha natura di retribuzione differita ed
altresì con l'art. 3 Cost. in quanto irrazionalmente riserva un
trattamento deteriore all'impiegato volontariamente dimissionario che
è più meritevole di quelli che cessano dal servizio per le altre
cause sopraindicate.
In via subordinata la Corte dei conti, nel caso in cui la
questione suddetta venga dichiarata infondata, propone questione di
legittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. -
dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, che prevede il
ripristino del diritto all'indennità conseguentemente alla
cessazione del rapporto per il dipendente pubblico che ne sia stato
privato a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare,
mentre non prevede tale ripristino per l'impiegato dimissionario.
2. - È fondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione
di costituzionalità dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3
marzo 1938, n. 680, che esclude il diritto all'indennità una tantum
per l'impiegato dimissionario che non abbia maturato il diritto a
pensione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 184 del
1973), l'indennità predetta (art. 5 legge 26 luglio 1965, n. 965)
costituisce parte differita della retribuzione dovuta per il lavoro
prestato essendo proporzionalmente commisurata alla durata di esso,
onde l'illegittimità, per contrasto con l'art. 36 Cost., di ogni
forma di decurtazione che si traduca sostanzialmente in un perdita,
anche parziale del diritto.
Principi analoghi sono stati affermati da questa Corte anche con
la sentenza n. 204 del 1972, relativamente all'assegno vitalizio
I.N.A.D.E.L. (art. 11, commi primo e terzo, legge 13 marzo 1950, n.
120), cui è stata riconosciuta natura di retribuzione differita, e,
a contrario, con la sentenza n. 46 del 1983, che ha escluso
l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 2,
primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, limitativa del diritto
al conseguimento dell'indennità premio di fine servizio dovuta
dall'I.N.A.D.E.L., appunto in base alla natura previdenziale e non di
retribuzione differita di quest'ultima indennità.
Per quel che riguarda il presente giudizio, la disposizione
legislativa censurata - cioè l'art. 32, primo comma, lett. d), del
r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (successivamente novellata dall'art. 5
della citata legge n. 965 del 1965 dichiarato costituzionalmente
illegittimo con la sent. n. 184 del 1973) che pure riguarda
l'indennità I.N.A.D.E.L. una tantum e che regola ratione temporis il
caso sottoposto al giudice a quo - è diversa da quella che fu
oggetto della richiamata sentenza. Per tale ragione, relativamente
alla norma qui denunciata, si deve pervenire ad autonoma pronuncia di
illegittimità costituzionale, anche se sulla base delle stesse
considerazioni poste a fondamento della sentenza predetta,
ravvisandosi il medesimo profilo di illegittimità riferito all'art.
36 Cost.
3. - Restano così assorbite sia la questione di costituzionalità
formulata con riferimento all'art. 3 Cost., sia quella concernente
l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (nella parte in cui
esclude l'impiegato dimissionario dal diritto al ripristino
dell'indennità una tantum), sollevata in via subordinata qualora non
fosse stata ritenuta fondata quella relativa all'art. 32 del r.d. n.
680 del 1938, che direttamente regola il giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma,
lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude i
dipendenti degli enti locali, dimissionari prima di aver maturato il
diritto a pensione, dal diritto alla indennita una tantum.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte