Sentenza n. 31/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1990 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10
della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 ("Norme in
materia di usi civici e gestione delle terre civiche"), promosso con
ordinanza emessa il 15 giugno 1989 dal Commissariato regionale per il
riordinamento degli usi civici in Abruzzo - L'Aquila nella causa
demaniale promossa dal Comune di Rivisondoli contro il Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste ed altri, iscritta al n. 404 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione della s.p.a. Monte Pratello e della
Monte Pratello Immobiliare nonché l'atto di intervento della Regione
Abruzzo;
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Vincenzo Cerulli Irelli e Ugo Petronio per la
Regione Abruzzo.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel 1968 il Comune di Rivisondoli, con l'autorizzazione del
Ministro dell'agricoltura, previo parere favorevole del Commissario
per la liquidazione degli usi civici, vendette alla Società Monte
Pratello s.p.a. di Rivisondoli alcuni appezzamenti di terreno di
demanio comunale, classificati dal Commissario come "boschivi e
pascolivi", di cui una parte fu poi ceduta dall'originaria
compratrice alla Società immobiliare Monte Pratello con sede in
Napoli.
Dopo vent'anni, nel 1988, sul riflesso che "l'autorizzazione alla
vendita fu concessa dal Ministro senza che il compendio terriero
fosse stato preventivamente assegnato a categoria ai sensi dell'art.
11 della legge n. 1766 del 1927", il Commissario per il riordinamento
degli usi civici in Abruzzo ha citato a comparire davanti a sé il
Sindaco di Rivisondoli, il Ministro dell'agricoltura e le due
predette società al fine di sentir dichiarare, previa declaratoria
della "natura demaniale civica universale" del terreno in questione,
"la nullità assoluta e insanabile di tutti gli atti di disposizione
di essi e ordinarne la reintegra al Comune di Rivisondoli".
Nel corso del giudizio, reputando che la sua definizione dipenda
dalla delibera che la Regione adotterà in merito alla domanda di
convalida del decreto ministeriale sopra indicato, nel frattempo
presentata dalla compratrice ai sensi dell'art. 7 della legge
regionale 3 marzo 1988, n. 25, il Commissario ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 di detta
legge nella parte in cui consentono alla Regione, il primo, di
provvedere alla convalida delle pregresse autorizzazioni
all'alienazione di terre civiche non previamente assegnate a
categoria; il secondo, di disporre la sclassificazione di porzioni di
terre civiche che, per effetto di utilizzazioni improprie, abbiano
ormai perduto la qualità di terreni agrari ovvero boschivi e
pascolivi.
Le norme impugnate violerebbero: l'art. 117 della Costituzione
perché contrastanti con principi fondamentali stabiliti dalla legge
nazionale 16 giugno 1927, n. 1766; l'art. 118, perché conferenti
alla Regione poteri "che non sono certamente di natura
amministrativa, ma legislativa". La prima, inoltre, sarebbe in
contrasto anche col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
in quanto "solo i cittadini della Regione Abruzzo possono ottenere la
convalida, previa sclassificazione dei terreni, di atti di
disposizione di beni civici palesemente nulli", mentre la seconda
offenderebbe l'art. 42, terzo comma, perché la sclassificazione di
terre di uso civico si risolve in una espropriazione di proprietà
pubbliche, per giunta senza indennizzo.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite con atti
distinti le due società sopra nominate chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile per irrilevanza, in quanto i censurati
poteri attribuiti alla Regione non impediscono al Commissario di
esercitare la sua giurisdizione, e comunque infondata perché il
presunto vizio dell autorizzazione alla vendita "è tale da poter
essere eliminato con una nuova manifestazione di volontà".
3. - Si è pure costituita la Regione Abruzzo concludendo per
l'inammissibilità e comunque per la non fondatezza.
In punto di inammissibilità la Regione osserva che il Consiglio
regionale non ha ancora esercitato il potere di convalida
attribuitogli dall'art. 7 della legge n. 25 del 1988, e, in ipotesi,
potrebbe non esercitarlo affatto o esercitarlo in senso negativo,
donde l'inattualità della proposta questione di costituzionalità;
quanto all'art. 10, ne rileva la totale estraneità al thema
decidendum.
Sul punto dell'infondatezza si obietta: la pretesa violazione
dell'art. 3 Cost. è addotta sulla base di una confusione tra l'atto
amministrativo di autorizzazione alla vendita e il contratto di
vendita autorizzato; non sono violati gli artt. 117 e 118 Cost.
perché la previa assegnazione a categoria non è prevista dalla
legge nazionale a pena di nullità insanabile dell'autorizzazione
all'alienazione; non c'è violazione dell'art. 42, terzo comma,
Cost., perché la "sclassificazione" di terre di uso civico non ha
niente a che vedere con l'espropriazione e, d'altra parte, una volta
"sclassificati", tali beni possono essere alienati soltanto a titolo
oneroso, con destinazione del ricavato a indennizzare la
collettività proprietaria. Considerato in diritto
1. - Il Commissario per il riordinamento degli usi civici in
Abruzzo contesta la legittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, nella parte in cui
attribuisce alla Regione il potere di "provvedere alla convalida
delle autorizzazioni all'alienazione di terre civiche non previamente
assegnate a categoria, rilasciate dall'autorità competente, sempre
che i relativi atti di alienazione siano stati stipulati e registrati
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge", nonché
dell'art. 10, nella parte in cui consente alla Regione di "disporre
la sclassificazione dal regime demaniale civico" di porzioni di terre
civiche che "abbiano da tempo irreversibilmente perduto la
conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari
ovvero boschivi e pascolivi".
2. - La questione è inammissibile perché le norme impugnate non
sono applicabili nella specie.
La terre civiche di cui è causa sono state "sdemanializzate", ai
sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927, con
decreto del Ministro dell'Agricoltura in data 28 aprile 1961, che ha
autorizzato il Comune di Rivisondoli a venderle con l'obbligo di
investire la somma ricavata in titoli del debito pubblico per essere
destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale di
quella popolazione.
L'autorizzazione è stata concessa dopo avere acquisito il parere
favorevole del Commissario per la liquidazione degli usi civici con
sede in L'Aquila, espresso in data 16 marzo 1961. Nel parere i
terreni in oggetto sono qualificati "boschivi e pascolivi", cioè
appartenenti alla prima delle due categorie distinte nell'art. 11
della legge n. 1766 del 1927, con la precisazione, confortata
dall'allegata dichiarazione dell'Ufficio tecnico erariale
dell'Aquila, che trattasi di "zona impervia e improduttiva".
Questa dichiarazione accerta la ricorrenza dell'ipotesi
contemplata dall'art. 37 del regolamento di esecuzione della legge
sugli usi civici (approvato con r.d. n. 332 del 1928), in cui risulta
da sicuri elementi a quale categoria debbano essere assegnate le
terre di uso civico. Nella specie la palese appartenenza del terreno
alla categoria A (terreno non idoneo a cultura e, quindi, non
suscettibile di ripartizione) consentiva che il Commissario, con
l'accordo del Ministero, procedesse alla classificazione del terreno
senza che fosse compilato il piano di massima previsto dall'art. 14
della legge e dagli artt. 34 e 35 del regolamento.
Manca pertanto nel caso di cui si discute il presupposto di
applicabilità dell'art. 7, quarto comma, della legge regionale n. 25
del 1988, cioè un'autorizzazione ad alienare terre civiche concessa
dall'autorità competente senza che esse fossero "previamente
assegnate a categoria". La vendita del terreno in oggetto è stata
autorizzata previa assegnazione del medesimo alla categoria dei
"terreni boschivi e pascolivi", alla quale il Commissario per gli usi
civici ha provveduto nello stesso atto con cui ha espresso parere
favorevole alla progettata alienazione.
Tanto meno può venire in considerazione l'art. 10, ultimo comma,
del quale il Comune di Rivisondoli non ha chiesto, né potrebbe
chiedere alla Regione l'applicazione, non essendo prospettabile la
"sclassificazione", cioè il passaggio dal regime demaniale civico al
regime dei beni patrimoniali, di un terreno, come quello di cui è
causa, che è già stato sdemanializzato e successivamente venduto
dal detto Comune.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 7 e 10 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n.
25 ("Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche"),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, 117 e 118 della
Costituzione, dal Commissario regionale per il riordinamento degli
usi civici in Abruzzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte