Sentenza n. 31/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/01/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 174, primo
comma, n. 3, c.p.m.p., promosso con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1993 dal Tribunale militare
di Padova nel procedimento penale a carico di Beruschi Luca ed altri,
iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
2) ordinanza emessa il 1 marzo 1994 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Romito Salvatore ed altri,
iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Beruschi Luca, nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'avvocato Antonio Romeo per Beruschi Luca e l'Avvocato
dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Il Tribunale militare di Padova, investito della richiesta
di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - formulata,
con il consenso del pubblico ministero, da alcuni militari imputati
di vari reati, tra i quali quello di rivolta commesso nella forma
degli "eccessi", previsto dall'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p.,
- ha sollevato questione di legittimità costituzionale di
quest'ultima disposizione in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo
comma, della Costituzione.
Dopo aver affermato che la questione è rilevante nel giudizio a
quo, dal momento che a tutti gli imputati è contestato il reato di
rivolta nella forma degli eccessi, il Tribunale osserva che il
concetto di "eccessi" utilizzato dall'art. 174, primo comma, n. 3,
c.p.m.p. appare indeterminato, per la mancanza di qualsiasi termine
di confronto, e, perciò, non sembra idoneo ad individuare il
comportamento che, nell'ambito di una gamma pressoché infinita di
condotte contrarie a norme giuridiche, possa esser ritenuto di
gravità tale da giustificare la previsione di una sanzione penale.
In altri termini, la utilizzazione della espressione "eccessi", senza
ulteriori specificazioni, corrispondendo alle manifestazioni estreme
dell'indisciplina, vale, nella sostanza, a delegare alla valutazione
discrezionale del giudice l'individuazione, fra i vari comportamenti
indisciplinati, della condotta penalmente rilevante, con conseguente
violazione del principio di cui all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione e di quello della parità di trattamento, a causa delle
diverse interpretazioni che possono essere adottate anche con
riferimento alla medesima condotta.
Andando alla ricerca di possibili significati in grado di evitare
il predetto sospetto d'incostituzionalità, il giudice a quo esclude
che il concetto di "eccessi" possa indicare un qualsiasi
comportamento che si discosti dalla normale condotta disciplinare
delineata nel regolamento. Infatti, il riferimento a tali parametri,
comprendendovi anche l'infrazione di norme di tratto, da un lato,
comporterebbe che ben raramente potrebbe realizzarsi il meno grave
reato di ammutinamento (art. 175 c.p.m.p.), consistente in una
generica disobbedienza collettiva e, dall'altro, determinerebbe
l'equiparazione della disobbedienza collettiva armata (art. 174, nn.
1 e 2) alla disobbedienza collettiva in qualsiasi modo
"indisciplinata", con conseguente violazione del principio di
eguaglianza.
Né, secondo il giudice a quo, potrebbe darsi un contenuto
determinato all'espressione "abbandonarsi ad eccessi", intendendola
come equivalente a quella di "dare in escandescenze" (cioè a
manifestazioni verbali o anche gestuali determinate da irrefrenabile
ira), sia perché questa interpretazione non è condivisa né in
dottrina né in giurisprudenza, sia perché, se gli eccessi dovessero
risolversi in manifestazioni verbali o gestuali, riaffiorerebbe la
violazione del principio di eguaglianza, considerato che
residuerebbero altri comportamenti indisciplinati che, pur dovendosi
ritenere più gravi delle semplici manifestazioni verbali o gestuali,
sarebbero tuttavia inidonei a tramutare l'ammutinamento nel più
grave reato di rivolta.
Del resto, un indice della inadeguatezza della formulazione della
disposizione impugnata può desumersi, ad avviso del giudice a quo,
dal rilievo che l'art. 73 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nel
delineare la rivolta per gli appartenenti alla polizia di Stato, ha
sostanzialmente riprodotto l'art. 174 c.p.m.p., ad esclusione delle
ipotesi della rivolta commessa mediante "eccessi".
1.2. - Si è costituito nel presente giudizio uno degli imputati
del giudizio a quo, il quale, aderendo alle argomentazioni svolte
nella ordinanza di rimessione, chiede che venga accolta la questione
di legittimità costituzionale con la stessa sollevata.
1.3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non
fondata.
Nell'atto di intervento l'Avvocatura generale dello Stato rileva
che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale militare di Padova tende a spostare sulla Corte
costituzionale un'attività ermeneutica, che appare invece propria
del giudice ordinario. Tanto ciò è vero, prosegue l'Avvocatura, che
lo stesso giudice a quo con una argomentata motivazione è pervenuto
a definire gli eccessi come "le manifestazioni estreme
dell'indisciplina", non riconducibili alla condotta consistente in
"atti violenti" (art. 174) o all'ammutinamento (art. 175).
Sul piano del merito, prosegue l'Avvocatura, non può essere
sottovalutato il rilievo che a definire la fattispecie incriminatrice
non contribuisce la sola espressione "abbandonandosi ad eccessi", ma
concorrono gli altri elementi descritti nella stessa norma
incriminatrice, vale a dire il rifiuto, l'omissione o il ritardo di
obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine
fatta da un superiore.
2.1. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso
Tribunale militare di Padova con ordinanza emessa il 1 marzo 1994,
nel corso di un procedimento a carico di tre militari imputati, tra
l'altro, del reato di cui all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p..
2.2. - Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri svolgendo argomentazioni identiche a quelle
riportate sub 1.3. Considerato in diritto
1. - Con due distinte ordinanze il Tribunale militare di Padova ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 174,
primo comma, n. 3, c.p.m.p., nella parte in cui stabilisce che il
reato di rivolta possa consistere anche nella condotta dei militari
che, riuniti in numero di quattro o più, "abbandonandosi ad
eccessi", rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla
intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un
loro superiore. Oggetto specifico delle contestazioni dei giudici a
quibus è l'espressione "eccessi", la quale, essendo ritenuta
sostanzialmente indeterminata, configurerebbe: a) una violazione
dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto
affiderebbe alla valutazione assolutamente discrezionale del giudice
l'identificazione, entro una gamma pressoché infinita di condotte,
del comportamento da sottoporre a sanzione penale; b) una lesione del
principio di parità di trattamento, riconosciuto dall'art. 3 della
Costituzione, derivante dal fatto che le probabili differenze di
interpretazione giudiziale di un concetto indeterminato diano luogo
ad altrettante diversità di trattamento di una medesima condotta.
Poiché le due ordinanze sollevano una identica questione di
legittimità costituzionale, i relativi giudizi possono venir riuniti
per essere decisi con un'unica sentenza.
2. - Va, innanzitutto, respinta l'eccezione d'inammissibilità
sollevata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri,
tendente a escludere che i giudici a quibus propongano una questione
di costituzionalità, apparendo le loro argomentazioni rivolte,
piuttosto, a richiedere a questa Corte quale sia l'interpretazione
corretta da attribuire all'espressione "abbandonarsi ad eccessi". In
realtà, i giudici rimettenti, dopo aver ricercato inutilmente tra i
vari possibili significati quello ritenuto conforme a Costituzione,
hanno concluso che, essendo l'unica interpretazione a loro avviso
plausibile quella che fa coincidere l'espressione contestata con le
"manifestazioni estreme dell'indisciplina", l'art. 174, primo comma,
n. 3, c.p.m.p. appare contrario tanto al principio di determinatezza
delle fattispecie legali del reato, sancito dall'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, quanto al principio di parità di
trattamento, stabilito dall'art. 3 della Costituzione. Stando così
le cose, non si può negare che i giudici a quibus formulino nelle
ordinanze di rimessione una vera e propria questione di
costituzionalità, non già una d'interpretazione, avendo individuato
con precisione sia una disposizione di legge ordinaria, alla quale
essi ritengono di conferire una non implausibile interpretazione, sia
i parametri costituzionali in riferimento ai quali gli stessi giudici
dubitano della legittimità della norma denunziata.
3. - La questione non è fondata, nei sensi di cui in motivazione.
Occorre premettere che i due profili sollevati dai giudici
rimettenti - violazione del principio nullum crimen sine lege e del
principio di parità di trattamento - non corrispondono a due
distinte questioni di costituzionalità, ma rappresentano, nella
prospettazione dei giudici a quibus, due versanti dell'unica
questione: segnatamente quella concernente l'asserita
indeterminatezza di un elemento della fattispecie penale contenuta
nell'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. - cioè l'espressione
"abbandonandosi ad eccessi" - ritenuta tale da rendere assolutamente
vaga la fattispecie legale del reato. Tuttavia, sulla base della
costante giurisprudenza costituzionale in materia di principio
penalistico di legalità, l'assunto fatto proprio dai giudici
rimettenti non può essere condiviso.
Questa Corte ha da tempo affermato che le norme penali possono
contenere, senza con ciò violare il principio di legalità,
descrizioni sommarie, elementi valutativi, espressioni meramente indicative di comuni esperienze o termini presi dal linguaggio
comunemente usato, purché siano comunque tali da permettere,
attraverso l'ordinario procedimento d'interpretazione,
l'identificazione del bene tutelato dalle stesse norme (v., ad
esempio, sentt. nn. 122 del 1993, 247 del 1989, 84 del 1984, 79 del
1982, 49 del 1980, 27 del 1961). La stessa Corte ha anche precisato
che "la determinatezza dell'indicazione legislativa del significato
d'un termine (o d'una espressione) non può stabilirsi prescindendo
dal rapporto che lo stesso termine ha con gli altri elementi della
fattispecie" e dalla relazione di quest'ultima con le ipotesi
delittuose più prossime (v. sent. n. 247 del 1989).
Seguendo i comuni criteri d'interpretazione delle norme
giuridiche, la giurisprudenza penale militare ha conferito
all'espressione contestata un significato univoco, tale da portare a
distinguere sostanzialmente la fattispecie del reato di rivolta di
cui all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. realizzata attraverso
"eccessi" tanto da quella di rivolta realizzata attraverso "atti
violenti", prevista nella stessa disposizione, quanto da quella
dell'"ammutinamento", riferita ai militari che, riuniti in numero di
quattro o più, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un
ordine di un loro superiore (art. 175, primo comma, n. 1, c.p.m.p.).
Più precisamente, il significato dell'espressione "abbandonandosi
ad eccessi", riferita alle modalità di comportamento di chi commette
il reato militare di rivolta rifiutando, omettendo o ritardando di
obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine
fatta da un loro superiore, è comunemente individuato negli atti di
intensa indisciplina concretanti una minacciosa pressione morale
collettiva sulla volontà del superiore. In tal modo, alla
fattispecie penale sospettata d'indeterminatezza dai giudici a quibus
è dato un significato chiaro, preciso e determinato, che porta a
interpretare la parola "eccessi" come equivalente a comportamenti di
estrema indisciplina tendenti a esercitare una forma di "violenza morale" nei confronti del superiore che ha fatto l'intimazione: un
significato che distingue nettamente la fattispecie contestata sia da
quella della rivolta di cui al n. 3 realizzata con atti violenti, la
quale comporta atti diretti a sopraffare con la forza la volontà del
superiore, sia dalla fattispecie dell'ammutinamento regolata nel n. 1
dell'art. 175 c.p.m.p., la quale consiste meramente nel rifiuto,
nell'omissione o nel ritardo di obbedire a un ordine del superiore da
parte di militari riuniti in numero di quattro o più.
Se, dunque, hanno ragione i giudici a quibus a ritenere che
l'espressione "eccessi", ricompresa nella fattispecie di rivolta
contestata, non denota qualsiasi comportamento che si discosti dalla
normale condotta disciplinare, attualmente delineata nel regolamento
approvato con d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, ma si riferisce soltanto
alle manifestazioni estreme dei comportamenti contrari alla
disciplina militare, nello stesso tempo essi erroneamente omettono di
considerare che tali manifestazioni devono essere qualificate da un
obiettivo contenuto intimidatorio nei confronti del superiore.
Così interpretata l'espressione contestata, non è irragionevole
che il legislatore abbia sottoposto alla stessa pena edittale la
rivolta compiuta mediante "eccessi" e quella commessa mediante "atti
violenti", trattandosi di lesioni del bene protetto dalla norma
incriminatrice realizzate con modalità diverse, ma omogenee
(comportamento intimidatorio-violenza), salvo sempre il potere
discrezionale del giudice, all'atto della determinazione in concreto
della sanzione, di calibrare l'applicazione di quest'ultima tra gli
ampi termini della pena edittale prevista (da tre a quindici anni)
alla reale entità della condotta posta in essere e alla differente
attitudine degli "eccessi" (o degli atti violenti) realizzati a
ledere il bene della disciplina militare. Né è irragionevole che,
nel definire la rivolta di cui all'art. 174, primo comma, n. 3,
c.p.m.p., il legislatore ne abbia previsto l'ipotesi realizzata
mediante "eccessi", oltre a quella commessa con "atti violenti",
mentre, nel delineare il reato di rivolta per gli appartenenti alla
polizia di Stato (art. 73, primo comma, n. 2, legge 1 aprile 1981, n.
121), abbia omesso il riferimento agli "eccessi": infatti,
l'atteggiamento intimidatorio nei confronti del superiore concorre
significativamente a determinare la gravità dell'offesa al bene
tutelato dalla norma incriminatrice, nel caso di un delitto, come
quello previsto dall'art. 174 c.p.m.p., che è un "reato contro la
disciplina militare"; mentre lo stesso elemento può essere visto in
diversa prospettiva nella delineazione del reato di rivolta quando
questo sia riferito ad appartenenti a un corpo smilitarizzato,
qual'è la polizia di Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in
motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
174, primo comma, n. 3, c.p.m.p. sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di
Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte