Sentenza n. 31/1997
Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
citata
- art. 1legge 695/1974
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972,
n. 772, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di
coscienza", così come modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n.
695, limitatamente alle seguenti parti:
articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi
a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti
ad una concezione generale della vita basata su profondi
convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal
soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";
articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni
dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed arruolati, ammessi al
ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla
legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal
comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro
il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");
articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il
parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei
motivi addotti dal richiedente"
articolo 4;
articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei
casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo
4", iscritto al n. 99 del registro referendum;
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Udito l'avvocato Giovanni Pitruzzella per i presentatori Bernardini
Rita e Sabatano Mauro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modifiche e integrazioni, ha esaminato la richiesta
di referendum popolare presentata il 28 settembre 1995 da tredici
cittadini elettori sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772,
recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza",
limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1, limitatamente
alle parole: "essere ammessi a", comma 2 ("I motivi di coscienza
addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della
vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali
professati dal soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola
"comunque"; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro
60 giorni dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili e gli arruolati
(recte: Gli abili ed arruolati), ammessi al ritardo e al rinvio del
servizio militare per i motivi previsti dalla presente legge (recte:
dalla legge), che non avessero presentato domanda nei termini
stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi
di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle
armi."); articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il
parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei
motivi addotti dal richiedente"; articolo 4; articolo 8, comma 6,
limitatamente alle parole: ", sentita, nei casi di cui al quarto
comma, la commissione prevista dall'articolo 4?".
2. - Con ordinanza dell'11-13 dicembre 1996, l'Ufficio centrale,
verificata la conformità a legge della richiesta di referendum, ne
ha dichiarato la legittimità, provvedendo all'integrazione formale
del quesito con l'indicazione esplicita della legge 24 dicembre 1974,
n. 695, modificativa della legge n. 772 del 1972 oggetto della
richiesta, e stabilendo altresì la denominazione della richiesta
medesima nei seguenti termini: "Obiezione di coscienza al servizio
militare: abolizione dei limiti per essere ammessi al servizio civile
in luogo del servizio militare".
3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale,
il presidente di questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per
la conseguente deliberazione in camera di consiglio, dandone
comunicazione ai presentatori della richiesta di referendum e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 33, secondo
comma, della legge n. 352 del 1970.
Con successiva ordinanza del 20 dicembre 1996, l'Ufficio centrale
ha provveduto alla correzione degli errori materiali contenuti nel
quesito, quali sopra indicati.
4. - Nell'imminenza della camera di consiglio, il comitato
promotore del referendum ha depositato una memoria nella quale,
illustrate e argomentate le finalità e le conseguenze
dell'iniziativa, si conclude per l'ammissibilità della richiesta.
Obiettivo della stessa è quello di affermare il diritto soggettivo
a svolgere il servizio militare non armato o il servizio alternativo
civile, in sostituzione della disciplina che attualmente qualifica il
riconoscimento dell'obiezione di coscienza come ammissione a un
beneficio.
Esclusa la sussistenza di alcuno dei limiti espressamente stabiliti
dall'art. 75 della Costituzione, si osserva nella memoria che non
solo non esistono motivi di rilevanza costituzionale che si oppongono
al riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare
come diritto, ma che piuttosto tale configurazione sarebbe coerente
sia con i principi costituzionali che apprestano la tutela della
coscienza individuale (artt. 2, 19, 21 della Costituzione), quali
enucleati anche dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn.
467 del 1991 e 164 del 1985), sia con le linee direttive
dell'ordinamento, nazionale e internazionale; a tale ultimo riguardo,
si richiamano le diverse iniziative di riforma legislativa della
materia, e il rilievo che, in questa prospettiva, assumono le norme
contenute in convenzioni internazionali ratificate dall'Italia (art.
9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali; art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e
politici) nonché la risoluzione assunta il 19 gennaio 1994 dal
Parlamento europeo circa l'obiezione di coscienza come vero e proprio
diritto.
Sotto altro profilo, la difesa del comitato promotore illustra la
sussistenza dei requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità del
quesito.
Analizzata alla luce del dato letterale, dei lavori preparatori e
della giurisprudenza amministrativa - solo parzialmente correttiva
degli ambiti di discrezionalità amministrativa in tema di
riconoscimento dell'obiezione -, la normativa oggetto del quesito
evidenzia un omogeneo "principio abrogando", vale a dire quello della
configurazione dell'obiezione come "ammissione a un beneficio"
attraverso un vaglio di carattere discrezionale, reso esplicito
dall'onere di adduzione dei motivi dell'obiezione e dal controllo
dell'apposita commissione in ordine alla "fondatezza e sincerità"
dei motivi addotti. Eliminate le correlative disposizioni, ne
deriverebbe - osserva il comitato - l'inversa affermazione della
titolarità di un diritto soggettivo.
La completezza del quesito referendario, così, viene a delinearsi
proprio in ragione dell'indicazione, in esso, di tutte le norme che
sono espressione del ricordato principio abrogando e che variamente
qualificano o presuppongono una posizione affievolita di tutela
dell'obiezione di coscienza.
Né la residua disciplina, una volta depurata dei riferimenti
accennati, potrebbe in alcun modo giustificare una permanente
discrezionalità dell'amministrazione nell'ammettere l'obiettore al
servizio non armato o a quello civile, giacché rimarrebbe soltanto
una verifica, priva di connotati discrezionali, di carattere
negativo, in ordine alla insussistenza delle tassative condizioni
ostative indicate nella legge.
Al corpo elettorale - conclude la difesa dei promotori - è offerta
una chiara alternativa, tra il mantenimento dell'attuale impostazione
in termini di "beneficio" e la configurazione di un automatico
riconoscimento di un preesistente diritto: anche il requisito di
chiarezza del principio abrogativo è dunque soddisfatto.
5. - Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 è intervenuto,
per i presentatori del referendum, l'avvocato Giovanni Pitruzzella,
che ha insistito per l'ammissibilità dell'iniziativa. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo di alcune parti della
legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza) concerne le disposizioni che subordinano
la decisione del Ministro per la difesa sulle domande di coloro che,
adducendo i motivi indicati nell'art. 1, secondo comma, della legge,
chiedono di essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio
militare nei modi previsti dalla legge stessa (servizio militare non
armato o servizio sostitutivo civile), all'acquisizione del parere di
una commissione, nominata con decreto ministeriale, circa la
fondatezza e la sincerità dei motivi di coscienza fatti valere dai
richiedenti.
2. - La richiesta di referendum abrogativo è ammissibile.
Il significato unitario del quesito referendario, estraneo alle
materie indicate dal secondo comma dell'art. 75 della Costituzione,
consiste all'evidenza nell'eliminazione delle norme che prevedono e
organizzano il riscontro sulla validità delle motivazioni degli
obiettori di coscienza, sia quanto a fondatezza (rispetto alle
indicazioni del secondo comma dell'art. 1) sia quanto a sincerità, e
da tale riscontro fanno dipendere la decisione del Ministro
sull'accoglimento della domanda di ammissione al servizio militare
non armato o al servizio sostitutivo civile.
Indipendentemente da ogni valutazione circa le conseguenze
dell'eventuale approvazione popolare della domanda referendaria in
questione e circa il possibile mutamento di qualificazione giuridica
della pretesa dell'obiettore di coscienza, nel passaggio dal testo
attuale della legge a quello che ne residuerebbe, si deve osservare
che tali conseguenze e tale mutamento, una volta effettuato il
referendum con esito positivo, deriverebbero come effetto di sistema
da un'operazione in se stessa conforme alla natura abrogativa
dell'istituto previsto dall'art. 75 della Costituzione.
In nessun caso, infine, potrebbe ritenersi che la presenza di una
valutazione sulla validità delle motivazioni di coscienza, come
condizione dell'accesso ai modi di soddisfacimento dell'obbligo del
servizio militare previsti dalla legge n. 772 del 1972, costituisca
imprescindibile attuazione dell'art. 52 della Costituzione, né che
la vigente configurazione dell'obiezione di coscienza rappresenti
l'unico possibile equilibrio, conforme alla Costituzione, tra le
esigenze individuali e quelle collettive che si esprimono
nell'obbligo del servizio militare, obbligo configurabile dalla legge
in ordine tanto ai "modi" quanto ai "limiti" del suo assolvimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante "Norme
per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", così come
modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, limitatamente alle
seguenti parti:
articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi
a", comma 2 ("I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti
ad una concezione generale della vita basata su profondi
convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal
soggetto.") e comma 3, limitatamente alla parola "comunque";
articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni
dall'arruolamento", e comma 2 ("Gli abili ed arruolati, ammessi al
ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla
legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal
comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro
il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.");
articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il
parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei
motivi addotti dal richiedente";
articolo 4;
articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: ", sentita, nei
casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo
4"; richiesta dichiarata legittima con ordinanza dell'11-13 dicembre
1996 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte